Lo stato normativo delle confessioni religiose diverse dalla cattolica

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Video e testo dell'intervento dell'avvocato prof. Pietro Nocita, past-president e fondatore di FOB, al Convegno Internazionale Diritto e libertà di credo in Europa, un cammino difficile, tenuto a Firenze il 18-19 gennaio 2018.

Lo stato normativo delle confessioni religiose diverse dalla cattolica

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolamentate da norma costituzionale e precisamente dall’art. 8.

Tale articolo si esprime con tre commi le cui disposizioni vanno necessariamente interpretate in collegamento con altre norme costituzionali e precisamente col precedente art. 7.

Il dettato dell’art.7, che riguarda il rapporto tra Stato e Chiesa cattolica non è argomento che riguardi, se non indirettamente e per possibili rivendicazioni di trattamento paritario, il nostro tema.

Invece, una corretta interpretazione del disposto contenuto nell’art. 8, impone che la stessa vada correlata con altre disposizioni costituzionali concernenti i rapporti con ordinamenti esterni allo Stato quali gli articoli 10 e 11; con la posizione dei singoli e dei gruppi sociali nell’ordinamento, articoli 2 e 3.

Infine con tutte le libertà garantite dalla Costituzione perché concorrono a tutelare le garanzie religiose, quali gli articoli 17, 18, 21 e 51.

L’art. 19 disciplina specificamente la libertà religiosa.

Il diritto che nasce da tale norma costituzionale consiste nel poter professare “liberamente” la propria fede religiosa in forma individuale o associata; fare propaganda ed esercitare in privato o in pubblico il culto.

Tali libertà hanno un solo limite che consiste nella proibizione di riti contrari al “buon costume”.

Il concetto di buon costume non va limitato unicamente a episodi di natura sessuale, ma ha un ambito molto più ampio, ad esempio: è fatto contrario al buon costume la scena di una madre castamente ed interamente coperta che rivolgendosi al proprio figlio adolescente dica vado a rubare; a picchiare la mia vicina; a congiungermi col mio amante.

In tali esempi di atti contrari al buon costume, non è contenuta alcuna oscenità, né scene di natura sessuale.

La rappresentazione di atrocità è considerata offesa al buon costume in base alla legge psicologica del riflesso, si sente offeso ed allarmato da una determinata rappresentazione di un determinato comportamento solo chi si sente oscuramente tentato a seguire quel determinato comportamento.

Pertanto in tal caso si può dire che la rappresentazione in oggetto assume la funzione di rivelare al soggetto ciò che della propria subconscia realtà non conosceva.

Al tempo stesso, qualora in tal caso il soggetto non prenda coscienza della funzione rivelatrice che tale rappresentazione può avere per lui, la rappresentazione stessa viene dal soggetto vista come un potenziale pericolo per altri.

Di qui la tendenza dei singoli censori a cercare di impedire la diffusione ciascuno del tipo di rappresentazione che personalmente li fa reagire in maniera negativa: nel senso cioè della mancata presa di coscienza delle proprie rimosse, latenti subconsce tentazioni.

Va interpretato l’art. 8, per come detto, tenendo conto delle disposizioni costituzionali riguardanti gli ordinamenti esterni allo Stato, quali l’obbligo di conformarsi alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e previste dall’art. 10 e la ricerca di una convivenza pacifica prevista dall’art. 11.

Tali due ultimi articoli richiamati non v’è dubbio che, anche se non propriamente, debbono essere tenuti in conto nell’interpretazione dell’art. 8, specie nel periodo storico attuale che segnala continui fatti di grave violenza.

È necessario nell’interpretazione della predetta norma tener conto anche della posizione dei singoli e dei gruppi sociali nell’ordinamento dello Stato, così come imposto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Per garantire il fenomeno sociale religioso non bisogna dimenticare, inoltre, quanto stabilito dalla Costituzione in generale per tutte le libertà che sono indispensabili a garantire il fenomeno sociale religioso.

Bisogna tener conto specificamente dell’art. 17 che garantisce ai cittadini il diritto di riunione.

Accanto al diritto di riunione è garantito il diritto all’associazione dall’art. 18 e bisogna tener conto anche al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, garantito dall’art. 21.

Il coordinamento delle norme costituzionali ora richiamate, non lascia dubbi sul diritto dei cittadini di appartenenza a confessioni religiose diverse dalla cattolica e costituiscono una regola disciplinare di rango primario nell’assetto giuridico del fenomeno sociale religioso, ma quel che più conta, tali norme determinano il diritto alla esistenza di confessioni acattoliche e la struttura delle stesse come ordinamenti i cui rapporti con lo Stato sono regolati dall’art. 10 e 11 della Costituzione.

Il primo comma dell’art. 8 dichiara che “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”.

Si riferisce la norma a tutte le confessioni religiose e pertanto anche alla Chiesta cattolica.

Tale norma raccorda specificamente le confessioni acattoliche col precedente art. 7 e pertanto bisogna concludere che le disposizioni concernenti le confessioni religiose derivino da ordinamenti e sotto tale aspetto vanno visti i loro rapporti con lo Stato, rapporti che garantiscono la libertà religiosa.

La norma costituzionale non dà alcuna definizione delle “confessioni religiose in generale” e delle “confessioni religiose diverse dalla cattolica in particolare”.

Secondo la interpretazione dottrinaria, il Costituente opera un rinvio al “concetto sociale” di confessione religiosa.

È difficoltoso per il legislatore trovare una formula che definisca la nozione de qua.

D’altro canto i vari gruppi sociali che si qualificano confessioni religiose o che aspirano a tale qualifica, sono molto diversi l’uno dall’altro e di difficile inquadratura in un’unica categoria.

La confessione religiosa si diversifica dai cosiddetti gruppi di preghiera, così come non può essere considerata confessione religiosa quella di un gruppo operativo, quale l’esercito della salvezza, non considerata tale dalla giurisprudenza della Cassazione in una lontana sentenza emessa prima della entrata in vigore della norma costituzionale, sentenza che dichiarò che tale associazione non era un “culto”.

Qualificata dottrina definisce “confessioni religiose” sul piano giuridico “le comunità sociali stabili avente una propria e originale concezione del mondo, basata sull’esistenza di un essere trascendente, in rapporto con gli uomini”.

La comunità che assurge a confessione religiosa ha il potere di dettare regole per gli appartenenti alla confessione ed ha il diritto di costituire degli statuti propri col solo limite che non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

La confessione religiosa può imporre regole comportamentali ai propri adepti e può, come ordinamento autonomo, trattare con l’ordinamento statale.

Il primo comma dell’art. 8 propugna una eguaglianza sostanziale delle confessioni religiose e pertanto, un differente trattamento delle confessioni acattoliche rispetto a taluna di esse o alla religione cattolica, potrebbe violare l’art. 3 della Costituzione che conclama la libertà e l’uguaglianza dei cittadini come sviluppo della persona e dell’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Le “intese” che regolano i rapporti con lo Stato italiano devono obbligatoriamente garantire le condizioni dell’esistenza e dell’operare di queste formazioni sociali e consentire alle stesse un più compiuto esercizio delle libertà garantite dalla Costituzione.

Bisogna attuare l’indirizzo enunciato dalla Costituzione senza ricorrere ad una superfetazione di legge ordinaria, ma attraverso il rapporto tra due ordinamenti primari, uno rappresentato dallo Stato e l’altro dagli statuti delle singole confessioni religiose acattoliche.

Le confessioni acattoliche vanno considerate come ordinamenti giuridici e il secondo comma dell’art. 8 enuncia le disposizioni che interessano le strutture di codesti gruppi sociali e il loro rapporto con lo Stato.

Tale comma anticipa quanto stabilito nell’ultimo comma dello stesso articolo.

La Costituzione riconosce alle confessioni religiose diverse dalla cattolica lo status di ordinamento giuridico e le diversifica, pertanto, da quanto stabilito dalla Costituzione per il diritto di associazione.

Il rapporto con gli organi statali non dovrebbe essere demandato al Ministero degli Interni, che secondo un eminente giurista può essere scambiato per un controllo di natura poliziesca.

Dalla lettura coordinata delle disposizioni costituzionali le confessioni acattoliche aventi statuti organizzativi, come rilevato da qualificata dottrina, e non in contrasto con l’ordinamento italiano, costituiscono ordinamenti originari e indipendenti e solo le confessioni rette da statuti organizzativi abnormi sono delle entità subordinate al diritto dello Stato.

Sul rapporto tra le confessioni acattoliche e lo Stato, lo stesso è regolato da “intese” per provvedimenti legislativi.

La norma contenuta nel secondo comma dell’art. 8 della Costituzione riguarda la posizione che lo Stato riconosce alle confessioni acattoliche.

Tale norma contiene anche la garanzia che né il potere legislativo ordinario, né qualsiasi autorità dello Stato possono dettare disposizioni sugli statuti organizzativi delle associazioni acattoliche.

Il Costituente ha così fissato i criteri fondamentali del rapporto fra Stato e confessioni acattoliche e che sostanzialmente consistono nella libertà organizzativa; nell’indipendenza di questi gruppi sociali; nel perseguimento di fini religiosi delle proprie confessioni.

Il terzo comma dell’art. 8 impone e prevede, soltanto allorquando sia necessario ed opportuno, che il legislatore detti norme riguardanti le confessioni acattoliche.

La natura di ricorrere a tali norme sorge solo allorquando le confessioni religiose si pongono in rapporto col mondo esterno: rapporti di lavoro; assistenza sociale; rapporti fiscali.

Inoltre tale normativa può risultare opportuna allorquando le confessioni agiscano nell’ambito della società civile.

Tali normative sono pertanto limitative del potere legislativo, anche in considerazione che dalla norma costituzionale è garantito a tali organismi che le leggi emanate o emanande debbano essere rispettose delle “intese con le relative rappresentanze”.

A ben vedere la previsione di emanazioni di leggi concordate usa alle confessioni acattoliche un trattamento analogo a quello riservato alla Chiesa cattolica nell’art. 7.

Le “intese” sono rispetto al potere legislativo, per come qualificato dalla Dottrina una “condizione di legittimità costituzionale”, un “presupposto autorizzativo” diretto a “togliere un limite” all’esercizio del potere legislativo. Le intese fanno sì che il legislatore ordinario non possa eludere la garanzia costituzionale offerta alle minoranze religiose.

Il legislatore è obbligato ad attenersi alle “intese” e ove voglia legiferare può farlo soltanto trasformando le stesse in legge.

Le confessioni religiose hanno la capacità di stipulare intese con lo Stato allorquando hanno già usufruito della libertà di organizzazione garantita dalla prima parte dell’art. 8 della Costituzione.

L’organo statuale competente a stipulare le intese è il Governo.

Il Ministero nel cui ambito si svolge la funzione di direzione generale degli affari di culto è quello dell’Interno.

Tale attribuzione risale a norma prevista dal decreto 20 luglio 1932, n. 884 che ha trasferito le attribuzioni degli affari di culto dal Ministero della Giustizia a quello dell’Interno.

Illuminata dottrina ha rilevato che l’assegnazione della materia a “organi avvezzi a quella che si suol chiamare prassi di polizia” ha ben poco a che vedere con la norma costituzionale la quale non consente controlli preventivi sugli statuti delle confessioni acattoliche.

La norma costituzionale prevede che i rapporti tra le confessioni acattoliche e lo Stato siano disciplinati sulla base di atti bilaterali.

In tali atti lo Stato appare nella veste di un contraente e non in quella di titolare di un potere di un imperio.

Le confessioni acattoliche nell’ambito normativo attuale appaiono avulse da ripartizioni burocratiche dell’amministrazione, sono soggette soltanto alla competenza politica del Governo, il quale valuta le “intese” sotto il profilo del rispetto della Costituzione.

Il contenuto delle intese riguarda possibili e diversi temi che vanno dall’istruzione religiosa nella scuola pubblica alla disciplina del matrimonio, alla posizione giuridica dei ministri di culto.

Vi è in atto una problematica in ordine alla natura giuridica delle intese se da considerarsi come atti di diritto interno o di diritto esterno.

Le intese andrebbero considerate con atti di ordinamento esterno che nascono dall’incontro della volontà dello Stato con la volontà della confessione acattolica e regolamentati dalle regole di buona fede e lealtà che presiedono ai rapporti bilaterali tra ordinamenti indipendenti.

Il procedimento legislativo per la esecuzione delle intese nasce da iniziativa che compete in modo esclusivo al Governo.

La iniziativa spetta ai relativi ministri di competenza per materia.

Le intese, per la limitazione prevista dal terzo comma dell’art. 8, impediscono al legislatore ordinario di emanare norme che contrastino con l’art. 3 della Costituzione.

Bisogna garantire alle confessioni acattoliche l’esercizio dei diritti promananti in via generale dal richiamato art. 3 della Costituzione.

Prof. Pietro Nocita