Belgio, la pecora nera della Corte Europea in tema di discriminazione religiosa sistemica

Sezione:
Pecora nera

HRWF — Presto saranno trascorsi tre anni da quando Strasburgo aveva stabilito che il sistema belga di riconoscimento statale delle religioni e delle comunità di credo era incompatibile con gli standard internazionali. Bruxelles continua a fare orecchie da mercante e non avanza alcuna proposta.

Da quando il Belgio è stato severamente ammonito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2022 che gli ha ordinato di rivedere il suo sistema di riconoscimento delle religioni, in quanto carente e lacunoso, il Paese che ospita le principali istituzioni dell'UE non ha ancora presentato alcuna proposta per conformarsi all'allora pressante ingiunzione di Strasburgo. Non c’è stato alcun dibattito pubblico. Se esiste un qualche tipo di "attività", avviene a porte chiuse e i comuni cittadini belgi non sono nemmeno a conoscenza del fatto Strasburgo abbia messo in ridicolo il  loro paese.

Il 5 aprile 2022, la Corte Europea ha denunciato inequivocabilmente lo storico ordinamento di riconoscimento statale delle religioni e dei sistemi di credo (movimenti filosofici) in Belgio definendolo incompatibile con le norme internazionali che regolano la libertà di religione o di credo.

Condividiamo qui di seguito un'analisi della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Cathérine Van de Graaf pubblicata nello "Strasbourg Observers" con il titolo: «Il Belgio rimproverato nel caso dell'Assemblea Cristiana di Anderlecht dei Testimoni di Geova e altri: la procedura per il riconoscimento di una religione manca di garanzie minime di equità». La dott.ssa Cathérine Van de Graaf è ricercatrice post-dottorato presso l'Accademia per la protezione dei diritti umani europei (Università di Colonia) e visiting professor presso il Centro per i Diritti Umani (Università di Gand).

IL BELGIO RIMPROVERATO NEL CASO DELL'ASSEMBLEA CRISTIANA DI ANDERLECHT DEI TESTIMONI DI GEOVA E ALTRI: LA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DI UNA RELIGIONE MANCA DI GARANZIE MINIME DI EQUITÀ

Strasbourg  Observers  (14.06.2022)  –  https://bit.ly/3u53wxRAnderlecht  Christian Assembly of Jehovah’s  Witnesses and Others v. Belgium è una di quelle sentenze in cui si leggono le motivazioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (di seguito: Corte o CEDU) pensando di sapere dove andrà a parare, ma poi la setenza prende una piega che nessuno si aspettava, forse meno di tutti il governo belga.

Nel caso in esame, quella che inizialmente doveva essere una sentenza sulla validità del rifiuto di un'esenzione dall'imposta sulla proprietà si è poi trasformata in una severa reprimenda nei confronti del Belgio e del suo sistema di riconoscimento delle religioni e delle visioni del mondo non religiose. Una volta riconosciute, queste possono contare su un sostanziale sostegno finanziario da parte dello Stato. Tuttavia, la Corte ha ora rilevato che la procedura per ottenere tale riconoscimento non garantisca i minimi requisiti di equità e non offra sufficienti garanzie contro la discriminazione.

Il sistema belga di riconoscimento delle religioni

Prima di entrare nel merito dei fatti specifici del caso e della discussione sulla sentenza, illustrerò brevemente il contesto belga. A differenza della Francia, degli Stati Uniti o della Turchia, in Belgio non esiste una rigida separazione tra Chiesa e Stato. Né ha un sistema di separazione parziale con una chiesa di Stato come il Regno Unito o la Svezia. Quello che troviamo in Belgio è invece un sistema di sostegno attivo da parte dello Stato a varie religioni e visioni del mondo. Ci sono diverse ragioni per questo sostegno attivo da parte dello Stato: la compensazione per la perdita di reddito a seguito della confisca dei beni ecclesiastici subito dopo la Rivoluzione francese, l'importanza della religione per la stabilità e la coesione sociale, l'esercizio di un certo livello di controllo (ad esempio nella lotta all'estremismo) e la garanzia dell'effettiva libertà di religione.

Nel valutare la compatibilità di un sistema di questo tipo con l'idea liberale di neutralità dello Stato, Franken e Loobuyck hanno riscontrato che, a prima vista, un approccio non interventista sembra più neutrale rispetto a uno di sostegno attivo da parte dello Stato. Tuttavia, se un sistema di sostegno si basa su criteri chiari, oggettivi e pertinenti che garantiscono pari opportunità e parità di trattamento alle diverse religioni e visioni del mondo, esso può essere altrettanto neutrale. Tuttavia, in Belgio, sia i criteri su cui si basa il sostegno sia la sua equa ripartizione sono stati oggetto di attento esame. Attualmente, dalle risposte fornite da diversi ministri della Giustizia a varie interrogazioni parlamentari (elencate al punto 17 della sentenza) sono stati individuati cinque criteri formali da cui dipende il sostegno statale. Questi criteri sono: 1) un numero relativamente elevato di fedeli (diverse decine di migliaia), 2) essere strutturata con un ente rappresentativo in grado di rappresentare la religione nei suoi rapporti con le autorità civili, 3) essere presente nel paese da un periodo di tempo abbastanza lungo (diversi decenni), 4) offrire alcuni benefici sociali e 5) non svolgere alcuna attività contraria all'ordine pubblico. Chiaramente, questi criteri non sono molto chiari e possono – come previsto dal grande  Jan Velaers – portare a incertezza giuridica. Inoltre, per quanto riguarda in particolare il secondo criterio, è stato chiesto se alcune religioni fossero costrette a conformarsi a una rigida struttura ispirata all'organizzazione della Chiesa cattolica (vedi qui) e a sottoporsi a un grado di controllo statale più elevato rispetto ad altre (vedi qui).

Il riconoscimento è una competenza del governo federale (articolo 6, paragrafo 1, VIII, 6° della legge speciale per la riforma delle istituzioni).

Quando una religione o una visione del mondo non religiosa desidera ottenere il riconoscimento, presenta la propria documentazione al Ministro della Giustizia. Solo dopo che questa fase è stata completata, la pratica passa alla Camera dei Rappresentanti. Tuttavia, né la Costituzione né alcuna legge prevedono una procedura specifica. Il riconoscimento è  sempre stato il risultato di decisioni ad hoc.  Dopo tale decisione positiva, una religione riconosciuta o una visione del mondo non religiosa gode di numerosi privilegi. Ad esempio, gli stipendi e le pensioni dei «ministri di culto» e dei «rappresentanti delle organizzazioni riconosciute dalla legge come fornitrici di assistenza morale» sono pagati dallo Stato (articoli 181 e 182 della Costituzione belga). Inoltre, le religioni e le visioni del mondo riconosciute possono organizzare corsi nelle scuole pubbliche a spese della comunità e tutti gli alunni in età scolare hanno il diritto di seguire tale educazione religiosa (articolo 24). Oltre al processo di riconoscimento, anche i criteri utilizzati per calcolare l'importo del sostegno finanziario sono regolarmente oggetto di critiche (cfr., ad esempio, Franken).

I fatti del  caso

I ricorrenti sono nove associazioni di Testimoni di Geova sparse in diversi comuni della Regione di Bruxelles-Capitale e costituite secondo il diritto belga. In questi comuni, esse possiedono immobili utilizzati per il culto pubblico della loro religione. Prima dell'anno fiscale 2018, erano esenti dal pagamento dell'imposta sugli immobili utilizzati per l'esercizio pubblico della loro religione. Tuttavia, una  modifica  del  il Codice delle imposte sul reddito della  Regione  di  Bruxelles-Capitale  del  23  novembre  2017  ha  limitato  il  beneficio  di  tale  esenzione  agli  immobili  situati  nella  Regione  utilizzati  per  il  culto  pubblico  solo  dalle  “religioni  riconosciute” (articolo 12). (Alcune imposte sono di competenza delle entità federali del Belgio, quali regioni, comunità e comuni). I ricorrenti non potevano quindi più beneficiare dell'agevolazione fiscale di cui avevano goduto fino a quel momento.

Il 6 giugno 2018, queste nove associazioni hanno presentato ricorso alla Corte Costituzionale belga chiedendo l'annullamento della disposizione contestata, sostenendo una violazione degli articoli 10 e 11 (principio di uguaglianza e non discriminazione), 19 (libertà di religione) e 172 (uguaglianza dinanzi alle autorità fiscali) della Costituzione belga, in combinato disposto con gli articoli 9, 11 e 14 della Convenzione e l'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (di seguito: Convenzione o CEDU).

Nella sentenza del  14  novembre  2019,  la Corte Costituzionale ha rigettato la loro richiesta. In primo luogo, ha ritenuto che il criterio di riconoscimento del culto fosse oggettivo e pertinente al fine legittimo di combattere l'evasione fiscale. In secondo luogo, la Corte Costituzionale ha ritenuto che i ricorrenti non avessero dimostrato che l'impatto economico subito fosse tale da minacciare la loro organizzazione interna, il loro funzionamento e le loro attività religiose. In terzo luogo, ha ritenuto che il criterio del riconoscimento della religione non fosse sproporzionato, poiché le religioni non riconosciute potevano richiedere il riconoscimento della propria religione. Infine, ha sottolineato che la procedura di riconoscimento delle religioni, criticata dai ricorrenti, non era disciplinata dalla disposizione impugnata dinanzi ad essa, cosicché non era oggetto del presente ricorso.

Insoddisfatte dell'esito, queste nove associazioni hanno impugnato la sentenza dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. I ricorrenti hanno denunciato una violazione dell'articolo 9 in combinato disposto con l'articolo 11 della Convenzione, dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 e dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con gli articoli 9 e 11 e l'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.

Le motivazioni della Corte

Di seguito vengono illustrate in dettaglio le motivazioni della Corte nella causa Anderlecht Christian Assembly of Jehovah’s Witnesses and Others. La Corte ha innanzitutto ritenuto che la questione principale sollevata fosse quella della disparità di trattamento tra religioni riconosciute e non riconosciute. Pertanto, nella sua indagine ha dato priorità alla denuncia ai sensi dell'articolo 14 (in combinato disposto con gli articoli 9 e 11 della Convenzione e l'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione). Ha poi sostenuto che la denuncia ai sensi dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 11 era manifestamente infondata e doveva essere respinta.

  1. Per quanto riguarda l'applicabilità
    La Corte ha discusso se i fatti del caso rientrassero nell'ambito di applicazione dell'articolo 9 e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. La Corte ha argomentato che l'imposta sui beni immobili di proprietà dei ricorrenti rappresentava tra il 21,4% e il 32% dei costi annuali di gestione degli immobili, a seconda degli anni considerati. Un'imposizione, che la Corte ha ritenuto significativa, incide in modo considerevole sul funzionamento dei ricorrenti in quanto comunità religiose. La Corte ha osservato che le stesse autorità nazionali hanno collegato l'esenzione dall'imposta contestata all'esercizio pubblico della religione, considerando implicitamente ma necessariamente che tale esenzione contribuisce all'effettivo esercizio della libertà di religione. Ha aggiunto:

    «Se lo Stato è andato oltre i propri obblighi e ha creato diritti aggiuntivi che rientrano nell'ambito più ampio dei diritti garantiti dalla Convenzione nel suo complesso, esso non può, nell'applicare tali diritti, adottare misure discriminatorie ai sensi dell'articolo 14. […] Pertanto, quando le autorità nazionali concedono privilegi fiscali a determinate comunità senza esservi necessariamente obbligate ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione, devono anche rispettare l'articolo 14 della Convenzione». (§ 39) (Poiché la sentenza è disponibile solo in francese, tutte le citazioni riportate sono traduzioni dell'autore).

    Poiché la concessione di un'esenzione fiscale avrebbe legittimamente consentito ai ricorrenti di non pagare l'imposta, il mancato ottenimento dell'esenzione rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

  2. In relazione all'esistenza di disparità di trattamento
    Successivamente, la Corte ha osservato che le parti concordavano sull'esistenza di una disparità di trattamento tra le comunità religiose, che in assenza di riconoscimento sono private del beneficio dell'esenzione dall'imposta sugli immobili, e le altre comunità religiose, che possono continuare a beneficiarne una volta ottenute il riconoscimento. Tuttavia, ha ritenuto che la situazione dei ricorrenti fosse paragonabile a quella delle comunità la cui religione è riconosciuta e i cui edifici sono utilizzati per l'esercizio pubblico di una religione.
     
  3. In relazione al perseguimento di uno scopo legittimo
    La Corte ha verificato se la differenza di trattamento in questione fosse basata su una giustificazione oggettiva e ragionevole. Ad esempio, la lotta contro la frode fiscale, sollevata dal Belgio, è stata considerata dalla Corte un obiettivo legittimo, sebbene non vi fossero prove che i ricorrenti fossero mai stati sospettati di aver abusato dell'esenzione fiscale.
     
  4. Se sussista un ragionevole rapporto di proporzionalità
    La Corte ha quindi proceduto a una verifica di proporzionalità. Ha innanzitutto affermato che, optando per il riconoscimento dell'appartenenza religiosa come criterio di distinzione per l'esenzione dall'imposta sugli immobili, le autorità della Regione di Bruxelles-Capitale hanno adottato un un criterio oggettivo e pertinente rispetto all'obiettivo perseguito. La scelta di tale criterio rientra nel margine di discrezionalità nel contesto in esame. Il fatto che lo stesso criterio non sia utilizzato nella Regione fiamminga o vallona non lo rende discriminatorio.

Sebbene la Corte abbia riconosciuto che le denunce dei ricorrenti relative alle gravi carenze della procedura di riconoscimento non siano state sottoposte a revisione costituzionale, ha comunque proceduto a verificare se il sistema federale di riconoscimento offra garanzie sufficienti rispetto al trattamento discriminatorio contrario all'articolo 12 della CEDU. La Corte ha osservato che né i criteri né la procedura di riconoscimento da parte dell'autorità federale sono stabiliti in «un testo che soddisfi i requisiti di accessibilità e prevedibilità, inerenti al concetto di Stato di diritto che disciplina tutti gli articoli della Convenzione» (pararafo 51).

La Corte ha osservato che il riconoscimento di una religione in Belgio si basa su criteri che sono stati individuati dal Ministro della Giustizia solo nel corso di interrogazioni parlamentari rivoltegli. Tali criteri sono stati formulati in termini particolarmente vaghi che non offrono un grado sufficiente di certezza giuridica. Inoltre, la procedura di riconoscimento delle confessioni religiose non è disciplinata da alcun testo, né legislativo né normativo, cosicché una domanda di riconoscimento non è supportata da alcuna garanzia, né per quanto riguarda l'effettiva approvazione della decisione su tale domanda, né per quanto riguarda il processo che precede tale decisione e il ricorso che potrebbe, se necessario, essere presentato contro di essa successivamente.

Una  ulteriore  questione  riguarda  l'assenza  di  limiti  temporali  che  disciplinano  la  procedura. A  tal  proposito,  la  Corte  ha  fatto  riferimento ai ritardi nell'esame delle domande di riconoscimento dell'Unione Buddhista Belga e del Forum Indù del Belgio, presentate rispettivamente nel 2006 e nel 2013.

Alla fine, la Corte ha aggiunto che il riconoscimento può avvenire solo su iniziativa del Ministro della Giustizia e, anche in tal caso, è soggetto alla discrezionalità del legislatore. Ha concluso che:

«Un sistema di questo tipo comporta intrinsecamente un rischio di arbitrarietà e non ci si può ragionevolmente aspettare che le comunità religiose si sottopongano a una procedura che non si basa su garanzie minime di equità e non assicura una valutazione obiettiva della loro domanda al fine di beneficiare dell'esenzione fiscale in questione» (paragrafo 54).

La Corte ha concluso che il sistema per ottenere il riconoscimento non offre garanzie sufficienti nei confronti di trattamenti discriminatori e, pertanto, la differenza di trattamento subita dai ricorrenti è priva di giustificazione oggettiva e ragionevole.

Pertanto, i giudici hanno unanimemente riscontrato una violazione dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 9 e l'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione

Cosa riserva il futuro al Belgio?

La sentenza attuale ha chiarito che la procedura di riconoscimento nella sua forma attuale non è in linea con lo standard di protezione offerto dalla Convenzione. In che modo il Belgio intende porre rimedio alla situazione? La Corte ha stabilito che la procedura è talmente viziata che non è ragionevole aspettarsi che le comunità religiose vi si sottopongano. Questa può essere considerata una seria chiamata all'azione per il Belgio. Una volta che la sentenza sarà definitiva, si spera che l'avvio del processo esecutivo porterà a una revisione sostanziale dell'attuale sistema inadeguato. Tuttavia, che tale revisione non sarà cosa facile è dimostrato dai vari tentativi falliti intrapresi negli ultimi anni per ottimizzarla (e persino abolirla) (un elenco dei disegni di legge proposti è disponibile nella nota 2 qui).

Sembra che, per rettificare la situazione attuale, spetterà al potere legislativo stesso determinare i criteri precisi per il riconoscimento. In un parere del 26 aprile 2011 su uno dei suddetti tentativi falliti di ottimizzazione, il Consiglio di Stato belga ha sottolineato che «la questione è, tuttavia, se il riconoscimento delle religioni […] non sia piuttosto di competenza esclusiva del legislatore, sulla base di criteri da esso stabiliti». Pertanto, non sembra che la sentenza nella sua forma attuale possa essere eseguita senza  passare  attraverso  quella  prima  fase  cruciale. 

Tuttavia,  come  già  affermato dal Ministro della Giustizia in risposta alla sentenza, si tratta di una questione politicamente molto delicata. Essa apre la strada a un dibattito più ampio sulla ripartizione del sostegno statale e sulla questione dell'opportunità stessa di un sostegno statale alla religione. Dopo la sentenza, il partito politico del ministro ha proposto una riforma che permetterebbe ai cittadini di scegliere la religione che vogliono sostenere. Una riforma così profonda richiederebbe un emendamento alla Costituzione e quindi non sarà attuata in tempi brevi.

Fonte: HRWF

Foto della "pecora nera" di Joël da Pixabay

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