STATUTO

ASSOCIAZIONE EUROPEAN FEDERATION
FOR FREEDOM OF BELIEF

COSTITUZIONE


È costituita l’Associazione European Federation for Freedom of Belief – FoB (Federazione europea per la libertà di credo).

L'Associazione è un libero sodalizio di cultura e di propaganda indipendente da Partiti;

riafferma la libertà di credo religioso, filosofico e spirituale;

si propone la diffusione, lo svolgimento e l'attuazione di tale principio nell'ambito della Comunità europea e dell'Organizzazione internazionale;

difende le persone singole o associate da ogni ostacolo che limita o discrimina la loro libertà religiosa;

si appella agli Stati per la rimozione di ogni ostacolo e per il compimento della pacifica e libera scelta religiosa;

Nella prospettiva dell’Associazione la reale attuazione della libertà di credo religioso, che tuteli i credenti e i non credenti, è elemento rilevante un'alleanza pacifica ed universale dei popoli.

1. SEDE - DURATA

1. European Federation for Freedom of Belief (FoB) è un’associazione, di diritto italiano, si ispira ai principi della partecipazione democratica, della solidarietà e promozione sociale, dell’autonomia e responsabilità, e a tutti i principi sui quali è stata fondata l’Unione Europea.

L’Associazione riunisce e coordina le Associazioni socie che nel tempo aderiranno alla Federazione.

L'Associazione ha sede in Roma, viale Angelico 38.

Con delibera del Consiglio Direttivo l’Associazione potrà aprire rappresentanze presso istituzioni pubbliche statali e sovrastatali e nominare delegati in Italia, nell’Unione Europea e all’estero.

Con delibera dell’Assemblea potrà essere spostata la sede nel Comune di Roma senza che questo costituisca modifica statutaria.

La durata dell’Associazione è illimitata in relazione alla natura permanente dei suoi scopi.

2. SCOPO

2.1. L’Associazione assume quale suo scopo quello di riunire in Federazione le Associazioni che si richiamino allo stesso scopo e partecipare attivamente alla creazione di una comunità di società civili e di Stati nei quali la libertà di religione e di credo sia effettiva e tutelata all’interno dell’universalità, dall’indivisibilità e interdipendenza di tutti i diritti umani. Assume quale suo generale riferimento l’art. 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 e, in particolare, gli art. 9 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo firmata in Roma il 4 novembre 1950 (e 14 protocolli aggiuntivi) e l’art. 10 della Carta dei Diritti Fondamentali della UE, Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 Marzo 2010, C 83/389. È espressamente esclusa ogni e qualsiasi discriminazione nei confronti di qualsiasi religione o qualsiasi nuovo movimento religioso o spirituale, riconosciuto o meno, avente o meno personalità giuridica, e così di qualsivoglia ideologia, dottrina, credenza o pensiero che sia relativo o faccia riferimento all’esercizio del diritto di libertà religiosa.

2.2. Per quanto lo scopo sia universale come universali sono i diritti dell’Uomo, l’Associazione si rivolge primariamente, ma non esclusivamente, agli Stati Europei e a quelli entrati e che entreranno a far parte nell’Unione Europea per rivendicare con forza sia all’interno delle comunità e degli ordinamenti dei singoli Stati, che nei rapporti degli uni con gli altri e con tutti, il diritto di religione e credo come un diritto che appartiene sia naturalmente che per diritto positivo ad ogni singolo essere umano sulla base del principio di uguaglianza, non discriminazione e universalità.

2.3. L’Associazione è indipendente, apolitica, aconfessionale e in linea con i principi della UE, non entra nel merito delle diverse religioni, credenze o movimenti spirituali e si impegna a garantire senza distinzioni ogni credenza o religione, per quanto estranea alle tradizioni religiose dei singoli paesi e da queste diversa e, insieme, garantire il diritto di ognuno di cambiare credenza o religione o quello di dismetterla o non averne del tutto. L’impegno include anche quello di garantire l’esercizio pubblico e di propaganda della religione o credenza.

2.4. L’Associazione è associazione non profit e non divide, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione. Tutte le plusvalenze eventualmente prodotte dovranno essere impiegate esclusivamente per la realizzazione degli scopi associativi qui assunti.

3. OGGETTO SOCIALE

3.1. L’Associazione, in armonia con il suo scopo e con le linee guida dell’Unione e nel rispetto delle leggi e delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa, ha come suo oggetto lo svolgimento di attività dirette a:

a. creare una rete europea, sempre più vasta, di associazioni, fondazioni, persone, studiosi, membri o meno di confessioni religiose, che si impegnino a promuovere e formare una cultura sempre più comune e condivisa di rispetto per le religioni e le credenze e per la loro accettazione;
b. fare in modo che tale cultura si rifletta sempre più negli ordinamenti giuridici e nelle istituzioni anche di Pubblica Sicurezza dei singoli Stati europei e della UE;
c. monitorare l’esercizio della libertà di religione e di credo negli Stati europei e in particolare nell’UE;
d. denunciare le violazioni della libertà di religione e di credo e le discriminazioni negli Stati europei e in particolare nella U.E.
Nel caso le violazioni si verifichino nella U.E. si impegna a fornire consulenza alle istituzioni comunitarie e alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo;
e. operare attivamente, in ogni modo legale, perché cessino le violazioni dalla libertà di religione e di credo e le discriminazioni negli Stati europei e, in particolare nella U.E., promuovendo, ove necessario, l’intervento degli organi di giustizia comunitari;
f. tenere costantemente informate le istituzioni europee comunitarie, l’opinione pubblica e i mezzi di comunicazione di massa sullo stato dell’esercizio del diritto alla libertà di religione e credo in Europa e sulle sue violazioni;
g. collaborare con le istituzioni pubbliche, le associazioni, fondazioni e ogni altro ente, anche privato, in ogni Stato dell’Unione e con le istituzioni, associazioni, fondazioni e enti comunitari che abbiano gli stessi scopi;
h. compiere ogni altra attività di promozione o di pressione per il raggiungimento degli scopi.

3.2. L'Associazione, al solo fine e nel solo ambito dei suoi scopi, potrà compiere qualsiasi operazione non speculativa e non per legge riservata, ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa eventualmente la gestione di immobili dove esercitare l’attività, le compra-vendite e le permute di beni mobili o immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di contratti, la richiesta di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e/o altre garanzie equivalenti.
Nei limiti del presente statuto e delle leggi che disciplinano ogni singola materia o settore, l’Associazione potrà compiere qualsiasi attività anche strumentale al raggiungimento dei suoi scopi e al conseguimento dell’oggetto sociale e solo a tali fini, come, a titolo di esempio:

- rappresentare unitariamente tutte le Associazioni e Fondazioni socie;
- cercare sponsor per singole attività;
- organizzare, anche attraverso video, convegni, seminari, conferenze e pubblicarne gli atti;
- costituire un osservatorio sull’esercizio in Europa del diritto di religione e di credenza o associarsi e collaborare a osservatori esistenti;
- costituire e gestire una biblioteca e un archivio relativo all’oggetto sociale o associarsi e collaborare a biblioteche e archivi esistenti;
- associare ad ogni progetto enti pubblici o privati o associazioni anche no profit;
- promuovere o istituire fondazioni o comitati;
- effettuare pubblicazioni anche collettanee;
- editare monografie, articoli, documenti;
- nominare esperti e legali;
- utilizzare ogni strumento di comunicazione e di pubblicità informatica esistente o che dovessero venire ad esistenza per promuovere i suoi scopi;
- organizzare e gestire un centro studi e un ufficio stampa;
- compiere ogni altra attività volta al raggiungimento dei suoi scopi.

3.3. L'Associazione, sempre per la miglior realizzazione del suo scopo, mantiene ed estende i contatti con le istituzioni statali e comunitarie, associazioni no profit, enti, comunità, società e aziende e gli ambienti di lavoro o di spettacolo, ove occorra, anche mediante procuratori o delegati opportunamente scelti fra i soci e incaricati.

4. SOCI

4.1. L’Associazione è una associazione di Associazioni e di persone fisiche. I soci sono soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.

4.2. L’Associazione è formata da tutti i soci ordinari e soci sostenitori che sottoscrivono l’atto costitutivo, il presente statuto e in particolare lo scopo.

4.3. Possono essere soci ordinari le Associazioni e Fondazioni europee e comunitarie che, nel rispetto delle legislazioni statali di appartenenza, ne adottino lo statuto e in particolare che adottino scopo e oggetto e la denominazione in lingua inglese accompagnata dalla traduzione nella lingua nazionale e dalla indicazione dello Stato di appartenenza, e ne facciano richiesta con le forme previste per il socio ordinario e la loro domanda sia accettata. Saranno prese in considerazione in particolare quelle associazioni che si sono distinte nelle attività a favore della libertà di religione e di credenza.

4.4. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che, senza distinzione di nazionalità, cittadinanza, sesso, religione, idea politica, appartenenza politica, censo, razza, condizione economica o altro, ne sottoscrivano lo statuto e ne condividano e ne accettino scopi, oggetto, metodi, modi di attuazione e disposizioni o regole organizzative interne e la cui domanda sia stata accettata.

4.5. L’accoglimento della domanda di associazione ordinaria alla Federazione non costituisce in nessun caso un diritto del richiedente. Per le Associazioni e Fondazioni la domanda di iscrizione dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo e indirizzata al Presidente, corredata dallo statuto dell’Associazione o Fondazione e dall’organigramma e dall’indicazione del soggetto incaricato di tenere i collegamenti e di esercitare i diritti associativi. La domanda deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali sia del soggetto collettivo che dell’incaricato.

4.6. Ogni modificazione statutaria dei soci, Associazioni e Fondazioni dovrà essere comunicata per scritto al Presidente della Federazione allegando statuto modificato e verbale dell’Assemblea di modificazione e nuovo eventuale organigramma. Modifiche statutarie che direttamente o indirettamente attraverso l’organizzazione modificano lo scopo o l’oggetto, sospendono l’Associazione o Fondazione dallo status di socio della Federazione.

4.7. Per le persone fisiche le domande di iscrizione a socio ordinario, presentate al Presidente del Consiglio Direttivo, devono essere corredate dalla presentazione e dall’indicazione sintetica del curriculum da parte di almeno un associato dell’Associazione o Fondazione, in regola con l’Associazione, e deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali del richiedente.

4.8. Le ammissioni a soci ordinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda. Il Consiglio può respingere la domanda senza bisogno di motivazione.
L’accettazione o la reiezione della domanda sono comunicate per scritto al richiedente.

4.9. Con l’accettazione è ordinata l’iscrizione del richiedente nel libro soci e il socio dovrà corrispondere la quota associativa. Con la reiezione della domanda i dati personali del richiedente vengono automaticamente bloccati.

4.10. A ciascun socio ordinario competono i diritti associativi e, in particolare, ha individualmente il diritto di voto, l’elettorato attivo e passivo e il diritto di partecipare in condizioni paritarie alla vita dell’Associazione.

4.10 bis. La procedura di iscrizione del socio sostenitore avviene in via informatica attraverso la compilazione sottoscrizione e trasmissione dell’istanza quale predisposta nel sito dell’Associazione. La compilazione deve indicare oltre a tutti i dati anagrafici dell’istante anche l’indicazione della e-mail dove il socio possa ricevere le comunicazioni sociali. L’istanza contiene l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini associativi. Insieme alla domanda di associazione viene versata la quota associativa con pagamento online (tramite PayPal o altro strumento idoneo ad effettuare transazioni online) oppure tramite bonifico (i parametri bancari sono indicati nel sito).
L’iscrizione opera automaticamente senza bisogno di conferma da parte dell’Associazione.
I soci sostenitori non possono essere eletti agli organi associativi e non hanno diritto di voto.

4.10 ter. Persone residenti in paesi in cui non esiste una legislazione atta a tutelare la libertà di religione possono iscriversi come soci sostenitori senza corrispondere la quota associativa.

4.10 quater. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva potrà revocare l’iscrizione del socio sostenitore e in tal caso la revoca sarà comunicata per scritto in via informatica. Il nominativo verrà cancellato dal libro soci e l’importo della quota versata verrà restituita. I dati personali del socio verranno automaticamente bloccati.

4.11. Non possono essere organi dell’Associazione Associazioni o Fondazioni socie ordinarie o sostenitrici.

4.12. Le Associazioni o Fondazioni socie, fermi gli accordi statutari, sono ciascuna indipendente e autonoma.

5. COMPENSI E RIMBORSI

5.1. L’Associazione è retta dal volontariato. Nessuna carica è retribuita e l’attività del socio, Associazione, Fondazione o persona fisica, per le prestazioni rese per l’Associazione, è gratuita.

5.2. Il Consiglio Direttivo può stabilire un compenso solo per i soci (persone fisiche) che si impegnino a dedicarsi continuativamente a tempo pieno o almeno per mezza giornata all’Associazione. Il compenso non avrà natura di corrispettivo e, pur tenendo conto della natura dell’attività prestata e dell’impegno profuso, non potrà superare il limite previsto in Italia per i dipendenti delle ONLUS (art. 10 lett. e) D. Lgs 04.12.1997, n. 460).

5.3. Il Consiglio liquida il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto della Federazione e può deliberare il rimborso delle spese anticipate da parte del socio solo ove le riconosca urgenti e rese nell’interesse dell’Associazione.

6. DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA

6.1. Il socio decade, se, diffidato dal Presidente del Consiglio Direttivo:

- non provvede nei successivi quindici giorni al versamento delle quote sociali o ad estinguere i debiti contratti con l’Associazione o con altri soci per motivi attinenti all’Associazione;
- non partecipa alla vita associativa;
- non partecipa alle assemblee senza giustificato motivo.

6.2. Il socio è escluso, se:

a) Associazione e Fondazione:

- modifica lo scopo o l'oggetto;
- non si uniforma alle regole interne dell’Associazione;
- non accetta disposizioni, direttive, delibere legittimamente date dagli organi associativi;
- ostacola, rende faticosa o difficile o impedisce la gestione e l’attività dell’Associazione;
- costituisce lobbies, correnti o gruppi interni;
- ostacola o impedisce il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
- danneggia i beni e le attività dell’Associazione;
- non si uniforma nella sua attività pubblica o privata agli scopi dell’Associazione;
- non provvede come previsto sub c);

b) persona fisica:

- dismette lo scopo della Federazione;
- fatto salvo il parere insindacabile del Comitato Direttivo, è sottoposto a procedimento penale o amministrativo per reati incompatibili con lo scopo dell’Associazione;
- non si uniforma alle regole interne dell’Associazione;
- non accetta disposizioni, direttive, delibere legittimamente date dagli organi associativi;
- ostacola, rende faticosa o difficile o impedisce la gestione e l’attività dell’Associazione;
- costituisce lobbies, correnti o gruppi interni;
- ostacola o impedisce il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
- danneggia i beni e le attività dell’Associazione;
- non si uniforma nella sua attività pubblica o privata agli scopi dell’Associazione:

c) nel caso sia l’incaricato di rappresentare le Associazioni o Fondazioni socie ad integrare i motivi di esclusione personali, l’Associazione o Fondazione da questi rappresentata dovrà provvedere immediatamente alla sostituzione.

6.3. La decadenza e/o l'esclusione da socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su relazione motivata dal Presidente o dal Segretario del Consiglio, a maggioranza di due terzi dei presenti.
Prima di deliberare l’esclusione il C. D., invita il socio a presentare le sue osservazioni. Il socio, attraverso il rappresentante, se Associazione o Fondazione, può chiedere di essere ascoltato in una udienza avanti al Consiglio. La delibera dovrà essere succintamente motivata. Ove il Consiglio deliberi la decadenza e/o l’esclusione, disporrà per la cancellazione del socio dal libro soci. La delibera dovrà essere comunicata per iscritto. Tutte le comunicazioni al socio dovranno essere inviate per lettera a.r. all’indirizzo del socio risultante dal libro soci o a quello diverso comunicato dal socio all’Associazione con lettera a.r. indirizzata al Presidente. Le comunicazioni potranno avvenire anche con forme diverse equipollenti (telefax o e-mail) che garantiscano che la comunicazione è pervenuta al o nella disponibilità del destinatario.

6.4. Nel caso di decadenza o esclusione tutti i dati personali del socio saranno automaticamente bloccati.

6.5. La decadenza e/o l’esclusione non impediscono la ripresentazione della domanda di associazione ove siano venute meno le ragioni di decadenza o esclusione.

6.6. Ciascun iscritto può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, presentando comunicazione scritta indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo senza bisogno di motivazione.

6.7. I soci decaduti, esclusi o receduti non hanno alcun diritto nei confronti dell’Associazione e del suo patrimonio e non hanno alcun diritto alla liquidazione della quota associativa dismessa. Rimangono viceversa obbligati per i debiti assunti verso l’Associazione o i soci dell’Associazione  per motivi associativi e sono tenuti a corrispondere la quota relativa all’anno nel quale ha operato il motivo di cessazione del rapporto associativo.

7. SOCIO ONORARIO

L'assemblea può conferire la qualifica di socio onorario a coloro che con particolare riferimento all’area di competenza e di esercizio dell’attività dell’Associazione abbiano particolari benemerenze con riferimento agli scopi e all’oggetto dell’Associazione. La qualifica di socio onorario non conferisce diritti od obblighi associativi salvo quello di essere indicato quale socio onorario e di potersi fregiare del titolo. Il socio onorario può essere invitato a partecipare a conferenze, seminari, congressi e ad assistere ad ogni altra attività pubblica dell’Associazione.

8. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

a) l'assemblea dei soci ordinari;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere;
d) il Collegio dei Probi Viri ove costituito;
e) il revisore dei conti.

9. ASSEMBLEA

9.1. L'assemblea è composta da tutti i soci ordinari. È convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni volta che appaia necessario od opportuno. La convocazione può avvenire anche su richiesta di due Consiglieri. La convocazione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta. In assenza o inattività del Presidente e/o del Vicepresidente, l’Assemblea è convocata dal Consigliere più anziano.

9.2. La convocazione deve essere comunicata ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza, e deve contenere l’ordine del giorno con specificazione delle questioni sulle quali l’assemblea è chiamata a deliberare, del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea e gli stessi dati dell’eventuale seconda convocazione.

9.3. La comunicazione dovrà avvenire con lettera raccomandata o con qualsiasi altro sistema di comunicazione scritta anche informatica che permetta di certificare che la comunicazione è pervenuta al o nella disponibilità del destinatario.

9.4. L'assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all'anno per l’approvazione del documento contabile.

9.5. L’assemblea potrà avvenire e normalmente avverrà in tutto o in parte in videoconferenza.

9.6. I compiti dell'assemblea sono:

a) dare le direttive generali di indirizzo dell’Associazione e o modificarle nei limiti dello scopo e dell’oggetto associativo;
b) approvare eventuali modifiche statutarie e il trasferimento della sede, anche  fuori del Comune di Roma o l’apertura di filiali;
c) approvare il bilancio o documento contabile o economico preventivo e consuntivo;
d) discutere ed approvare il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo;
e) approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
f) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, (eventualmente del Collegio dei Probi Viri) e l’organo di controllo economico e stabilire la composizione numerica del Consiglio Direttivo;
g) su proposta del Consiglio fissare la quota di iscrizione e la quota annuale associativa;
h) deliberare la messa in liquidazione o lo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale nel rispetto della destinazione statutaria o di legge;
i) assumere ogni altra decisione sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio;
l) assumere ogni altra decisione per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;

9.7. I documenti contabili e/o i bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci almeno dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea. I soci potranno richiederne la trasmissione informatica.

9.8. La quota d’iscrizione e la quota annuale sono attualmente fissate in 50 € (cinquanta euro).

10. DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

10.1. L’assemblea in prima convocazione è valida con la presenza di tanti soci quanti rappresentano la metà più uno degli iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli soci presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche in giorno successivo alla prima.

10.2. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei soci presenti.

10.3. Le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto o alla messa in liquidazione e nomina dei liquidatori o allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione debbono essere adottate con la presenza ed il voto favorevole dei due terzi degli associati.

10.4. La natura di Federazione, lo scopo e l’oggetto non possono formare oggetto di delibera assembleare e, nel rispetto della legge, possono essere cambiati solo con l’accordo di tutti i soci.

10.5. L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vicepresidente e/o dal Consigliere più anziano. Il Presidente chiama a fungere da segretario un socio anche non membro del Consiglio. Il Presidente verifica i quorum. Ciascun socio non può avere più di due deleghe da parte di altri soci. Le deleghe devono essere scritte. Il Presidente accerta la regolarità delle deleghe e la dichiara. Le deleghe devono essere indicate sul verbale dell’Assemblea e esservi e rimanervi allegate. L’Assemblea può svolgersi in tutto o in parte per videoconferenza.
Le votazioni sono per alzata di mano. Il voto può avvenire anche a distanza (per videoconferenza) o per scritto a condizione che sia possibile accertare la riferibilità del voto e l’esatto contenuto della manifestazione di volontà del socio. I voti scritti devono essere e rimanere allegati al verbale.
Su decisione dell’assemblea possono essere adottate altre forme di voto purché forniscano le stesse garanzie di sicurezza.
Non è ammesso il voto segreto.

10.6. Delle Assemblee è redatto verbale anche in un momento successivo sulla base di registrazioni o appunti. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea e viene inserito con gli allegati nel libro dei verbali dell’Assemblea tenuto e curato dal Segretario del Consiglio Direttivo.

11. CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea fra i soci. Il Consiglio può anche essere indicato negli atti sociali e nella corrispondenza come Consiglio Esecutivo. Il Consiglio è formato da un numero da cinque a undici soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo.

11.2. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Tesoriere può anche essere un socio non membro del Consiglio.

11.3. Il Consiglio si riunisce, anche in video conferenza, ogni qual volta il Presidente o il Segretario, di concerto con il Presidente, lo ritengano necessario od opportuno e almeno una volta all'anno per approvare il bilancio.
Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, eccetto quanto stabilito dal comma 2. del presente articolo.
In caso di parità di voti il voto del Presidente determinerà la maggioranza.

11.4. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) organizzare l’attività dell’Associazione;
b) eseguire le deliberazioni dell’assemblea e formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
c) predisporre le relazioni da presentare all'assemblea sull'attività svolta;
d) predisporre annualmente i bilanci o il documento economico preventivo e consuntivo;
e) deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
f) proporre all'approvazione dell'assemblea il regolamento interno o modifiche dello statuto;
g) altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'Associazione;
h) acquistare, vendere e permutare beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili;
i) stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali;
l) concedere fidejussioni e garanzie equivalenti;
m) proporre le quote di iscrizione e annuali;
n) dichiarare la decadenza da socio o l’esclusione;
o) aprire rappresentanze o nominare delegati;
p) nominare procuratori speciali per singoli progetti o attività conferendogli i relativi poteri;
q) scegliere professionisti esterni all’Associazione e scegliere istituti di credito e contratti bancari;
r) fissare la somma massima liquida che il Tesoriere può tenere a disposizione per pagamenti urgenti e per le piccole necessità correnti;
s) garantire la trasparenza organizzativa, contabile e amministrativa dell’Associazione;
t) nominare i responsabili dell’Ufficio Stampa, dell’archivio e del centro studi;
u) compiere ogni altra azione e assumere ogni altra deliberazione al fine di realizzare gli scopi e l’oggetto dell’Associazione nel rispetto del presente statuto.

11.5. Il consiglio può di volta in volta o in pianta stabile delegare alcune delle sue attribuzioni ad un socio Consigliere, quando questo appaia nell’interesse dell’Associazione.

11.6. Il consiglio per specifiche analisi, ricerche, attività o fasi di attività può nominare un Comitato scientifico fra soci o non soci particolarmente esperti in singole materie di interesse associativo.

11.7. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale sottoscritto da tutti i presenti.

12. DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui venga meno un Consigliere nel corso della vigenza dell’organo come composto, il Presidente del Consiglio convocherà immediatamente l’Assemblea con ordine del giorno elezione del Consigliere in sostituzione.

12.2. Decorsi i tre anni i componenti del Consiglio, compresi consiglieri nominati in sostituzione, alla prima riunione dell’Assemblea successiva e comunque in quella annuale ordinaria di approvazione del documento economico successiva, si presenteranno dimissionari e nell’Ordine del Giorno sarà automaticamente inserita fra le deliberazioni da assumere, “accettazione dimissioni Consiglio e nomina nuovo Consiglio”.

13. CONSIGLIO CONSULTIVO

Il Consiglio Direttivo può nominare un Consiglio Consultivo. Il Consiglio Consultivo è formato da persone fisiche nazionali, europee o internazionali, anche non socie, che siano riconosciute e apprezzate per la loro attività nel settore dei diritti civili e sociali e, in particolare, in quello della promozione e difesa della libertà di religione e credenza. La loro nomina avverrà per accettazione dell'invito formulato dal Consiglio Direttivo e verrà verbalizzato in un registro apposito tenuto a cura del Segretario. Il Consiglio Consultivo si organizzerà al suo interno senza formalità di sorta.

Il Consiglio Direttivo chiederà il parere del Consiglio Consultivo in ogni questione nella quale riterrà opportuno interrogarlo e comunque in quelle che riguardano le linee guida o le politiche dell'Associazione. Il parere non è vincolante, ma il Consiglio Direttivo dovrà valutarlo e tenerne conto.

Questioni di minor rilievo potranno essere richieste anche a singoli membri del Consiglio Consultivo secondo le loro specifiche competenze e qualità.

Tutte le attività del Consiglio Consultivo avverranno in via informatica.

14. POTERI E COMPITI PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE – SEGRETARIO – TESORIERE

PRESIDENTE

14.1. Il Presidente ha la rappresentanza anche legale dell'Associazione. Presiede e convoca l'assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.

VICEPRESIDENTE

14.2. Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. In caso di sostituzione ha gli stessi poteri.

14.3. In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del Vice Presidente, gli stessi vengono sostituiti dal Consigliere più anziano.

SEGRETARIO E TESORIERE

14.4. È di competenza del Segretario e del Tesoriere il controllo della gestione amministrativa ed economica dell’Associazione. Compete inoltre allo stesso Segretario e al Tesoriere la negoziazione di titoli di pagamento non informatici, fermo l’obbligo della doppia autorizzazione per importi superiori ai 500 euro e di provvedere invece singolarmente all’utilizzazione di sistemi di pagamento informatici.
Tengono i rapporti con i professionisti dell’Associazione, con le istituzioni e con terzi.

14.5. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio anche in tale veste e in tale veste ne redige il verbale.
Ha lo specifico compito di relazionare tutte le Associazioni e Fondazioni socie sulle attività in corso. Cura che sia compilato il bilancio o documento economico preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente.
Provvede alla compilazione o a far compilare il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale economico da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente da presentare all’Assemblea dei delegati. Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio e delle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in ordine i libri contabili.
Si occupa dell’archivio dell’Associazione, registrando la corrispondenza in arrivo e in partenza e ogni altro atto o documento.
Tiene aggiornato il libro soci provvedendo alla registrazione dell'iscrizione di nuovi associati o all’annotazione della decadenza o esclusione dei soci iscritti.
Redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli associati, curando che questi ultimi siano firmati dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.
Firma su delega del Presidente la corrispondenza e i documenti.
Tiene i rapporti con i professionisti esterni e si tiene aggiornato sulla legislazione di riferimento e ne riferisce al Consiglio.

14.6. Il Tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse o affidategli ed è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo.
Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento.
Le somme incassate dovranno essere da lui versate presso l’istituto di credito indicato dal Consiglio su conti intestati all’Associazione. Il Tesoriere non potrà in nessun caso ritirare somma alcuna dagli istituti bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti e riscossioni, senza i regolari mandati o ordini di pagamento comunicati dal Segretario. I pagamenti ove possibile avverranno con bonifici bancari. Il prelievo di somme eventualmente necessarie ai pagamenti avverrà con assegni in conto corrente bancario o conto corrente postale con firme congiunte a due a due tra le seguenti persone: Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario.
La firma congiunta non sarà necessaria per i pagamenti informatici.
Quando richiesto, il Tesoriere presenta al Consiglio la situazione di cassa aggiornata. È autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti e per provvedere alle piccole spese correnti.
Cura che sia tenuto aggiornato su apposito registro l'inventario di tutto il materiale sociale, ne sorveglia la manutenzione e ne è il responsabile.

15. COLLEGIO DEI PROBI VIRI

15.1. L’assemblea nella sua prima riunione può nominare tre Probi Viri fra i soci dotati di particolare autorità morale. I Probi Viri nominano il loro Presidente. Il Collegio rimane in carica tre anni e i sui membri sono rieleggibili.

15.2. Il Collegio dei Probi Viri, se costituito, ha lo scopo di dirimere le controversie che dovessero insorgere fra i soci per motivi attinenti il rapporto associativo e fra i soci e l’Associazione. Ciascuno socio può ricorrere al Collegio con atto scritto e motivato indirizzato al Collegio e alla controparte socio o associazione (in persona dell’incaricato o delegato). Il Collegio provvederà il più presto possibile a convocare le parti davanti a sé. Il Collegio, previo se possibile tentativo di conciliazione, delibererà senza formalità di sorta, nel rispetto del contraddittorio e con atto scritto da comunicare alle parti. Le decisioni del Collegio sono definitive e i soci e la Federazione si impegnano ad osservarle.

16. REVISORE DEI CONTI

16.1. L’Assemblea nomina un professionista dotato della qualifica di revisore dei conti fra i soci o anche non soci e lo incarica della revisione dei conti dell’Associazione.

16.2. Il revisore rimane in carica fino a revoca e relazione periodicamente il Consiglio Direttivo e in occasione della presentazione del bilancio o del documento economico l’Assemblea.

16.3. L’Assemblea può in sostituzione del revisore contabile incaricare una società di revisione.

17. ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

17.1. Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

a) le quote d’iscrizione all’Associazione;
b) le quote annuali ordinarie dei soci;
c) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
d) previo esame da parte del C.D. dell’inesistenza di conflitti di interesse, le contribuzioni di Stati, enti pubblici o privati, istituzioni, associazioni, fondazioni o comitati;
e) le contribuzioni per pubblicazioni di atti, abbonamenti a riviste, promozioni;
f) eventuali finanziamenti dall’Europa;
h) da ogni altra entrata.

17.2. Tutte le entrate e i beni donati o acquistati nel corso della vita dell’Associazione costituiranno il patrimonio dell'Associazione vincolato allo scopo ai sensi dell’art. 37 c.c.

17.3. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e termina il 31.12 di ogni anno.

18. SCIOGLIMENTO

18.1. Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice Civile o per delibera dell’Assemblea dei soci, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori fra i soci, determinandone i poteri. La carica di liquidatore è gratuita.

18.2. In caso di scioglimento dell'Associazione tutto il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altre associazioni ONLUS aventi analoghe finalità e attività o comunque a enti pubblici e privati aventi finalità analoghe.

19. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

19.1. Ove il Collegio dei Probi Viri non sia stato costituito, la Federazione, le Associazioni, Fondazioni e persone fisiche, si impegnano a rimettere ogni controversia insorta o che possa insorgere fra loro ad Collegio Arbitrale, amichevole compositore.

19.2. In ogni caso è pattuita la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria Foro di Roma e la giurisdizione italiana.

20. LINGUA – ORIGINALE

Al presente statuto è allegato il testo in lingua inglese e francese. Il testo originale è quello redatto in lingua italiana.

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Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dell’Unione Europea e dello Stato italiano in materia specifica.