Adesione religiosa e reazione giuridica. Limiti alla libertà di credo in una società democratica, pluralista e tollerante

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Video e testo dell'intervento del Prof. Germana Carobene, membro del Comitato Scientifico di FOB, al Convegno Internazionale Diritto e libertà di credo in Europa, un cammino difficile, tenuto a Firenze il 18-19 gennaio 2018.

Adesione religiosa e reazione giuridica. Limiti alla libertà di credo in una società democratica, pluralista e tollerante

ABSTRACT: Un recente intervento del Tribunale penale di Nuoro, del luglio 2017, consente di ripensare alle problematiche della tutela della libertà individuale e, in particolare, all’affiliazione ai movimenti di carattere religioso. Nel caso de quo si discuteva se l'adesione a una confessione minoritaria potesse essere posta in relazione al sequestro e ai maltrattamenti di una giovane donna. Pur avendo ottenuto abbastanza visibilità mediatica, centrata sulla pericolosità del movimento, l'accertamento giudiziale ha, tuttavia, consentito di escludere totalmente tale ipotesi, dichiarando che “il fatto non sussiste” e che il movimento era totalmente estraneo ai fatti.

Sin dagli anni settanta del secolo scorso l‘attenzione dell’opinione pubblica, sollecitata da clamorosi episodi di cronaca, si era indirizzata all’osservazione dei nuovi movimenti religiosi, con l'elaborazione di teorie sul “lavaggio del cervello”. In Italia il dibattito ha avuto una particolare risonanza, con la sentenza della Corte costituzionale del 1981, che ha dichiarato l’incostituzionalità del plagio, escludendone la punibilità ma non l’esistenza, di fronte all’impossibilità di una delineare una figura giuridica dai contorni netti e definiti. È noto, invece, che la Francia e il Belgio hanno recentemente introdotto norme penali specifiche per condannare le 'derive settarie' e, soprattutto, tutelare dall'abus de faiblesse.

Di fronte ad atteggiamenti di criminalizzazione dei nuovi movimenti religiosi sarebbe, invece, più corretto inquadrare le singole fattispecie nell’alveo del diritto comune e penalizzare i soli comportamenti penalmente devianti. Il valore della laicità, in una società democratica, tollerante e pluralista deve, infatti, fondarsi su un assioma fondamentale: credere nella capacità dell’uomo di agire liberamente nel pieno rispetto dei propri valori etici.


La libertà di adesione religiosa, con particolare riferimento all’affiliazione ai nuovi movimenti, offre un'interessante visuale prospettica per valutare l'effettiva garanzia dei diritti nei sistemi politici democratici. [1] È noto, infatti, che tale libertà, connessa a quella di manifestazione e di diffusione del pensiero, rappresenta la “pietra angolare dell’ordine democratico” [2], il valore fondamentale del c.d. pluralismo nella sua duplice accezione di libertà attiva e passiva, dotata dello speciale statuto di principio supremo, iscritto nel genoma delle Carte Costituzionali democratiche. Le difficoltà di gestione di tali tematiche, da parte dei pubblici poteri, sono attualmente testimoniate da una serie di interventi, governativi e parlamentari, che interessano molti Paesi europei, motivati dall’esigenza della comprensione del fenomeno, della tutela dei soggetti deboli e influenzabili, dal timore di pressioni esterne e devianti sull’esercizio del libero arbitrio individuale e sulle capacità di autodeterminazione dei singoli da parte di gruppi settari ritenuti pericolosi e tendenzialmente implosivi. [3]

Una recente sentenza del Tribunale penale di Nuoro, del luglio 2017, consente di ripensare a tali problematiche dal momento che si discuteva se l'adesione a una Chiesa minoritaria potesse essere posta in relazione al sequestro e ai maltrattamenti di una giovane donna. Pur avendo ottenuto abbastanza visibilità mediatica, centrata sulla pericolosità del movimento, l'accertamento giudiziale ha, tuttavia, consentito di escludere totalmente tale ipotesi, dichiarando che “il fatto non sussiste” e che il supposto coinvolgimento della Chiesa era assolutamente infondato. [4] L'anomalia del caso de quo, penalmente inquadrabile come sequestro e maltrattamenti, era il continuo riferimento giudiziale all'adesione religiosa dei presunti colpevoli come se fosse imputabile a questa, e non a eventuali comportamenti devianti, anche non religiosamente qualificabili, la loro condotta criminosa. [5]

Attualmente tali problematiche sono in parte mutate e amplificate dall'emergere di fenomeni di proselitismo in alcune frange del fanatismo islamico che inneggiano alla jihad e spingono al compimento di atti terroristici. Si tratta di fenomeni nuovi nel tessuto giuridico europeo data anche la particolarità dell'Islam che non è solo un'esperienza religiosa ma coinvolge l'intera esistenza dell'individuo. [6] Tali gruppi sono stati considerati come vere e proprie sette distruttive e hanno indotto a una riconsiderazione dei limiti alla libertà religiosa spingendo, alcuni Paesi europei, all'emanazione di legislazioni specifiche antiterrorismo, pericolosamente autoritarie. [7]

Ciò consente nuovamente di riflettere sul timore, prodotto nell'opinione pubblica, della pericolosità della c.d. “devianza settaria”. Tale fenomeno, come è noto, è retrodatabile agli anni settanta del secolo scorso quando l‘attenzione, sollecitata da clamorosi episodi di cronaca [8], si era indirizzata all’osservazione dei nuovi movimenti religiosi e alle implicazioni sociali e psicologiche, pre-giuridiche, conseguenti all'affiliazione. Non è questa la sede per sottolineare la continua confusione e, talvolta, l’interscambiabilità dei termini nuovi movimenti religiosi, culti, sette, laddove è evidente la connotazione negativa di quest’ultimo, usualmente associato a un comportamento ritenuto deviante, all’interno di determinate categorie culturali e giuridiche. [9] È importante, comunque, evidenziare che attualmente si preferisce l’uso del sintagma “nuovi movimenti religiosi”, che non assume un’immediata colorazione ideologica, ma si configura in maniera neutrale, maggiormente rispettosa di queste nuove modalità di strutturazione comunitaria.

Il fenomeno interessa ormai anche i Paesi europei e impone all’attenzione del giurista interessanti spunti di riflessione, con particolare riferimento ai rilevi penalistici, alla manipolazione – reale o presunta - delle coscienze, fino ad arrivare al c.d. brainwashing. [10] L’analisi di base sembra essere stata influenzata, per un lungo arco temporale, da un atteggiamento di sfiducia nei confronti di questi movimenti, basato sulla difesa delle religiosità tradizionali e la chiusura verso nuove forme e modalità di approccio al trascendente, sottolineando la coercizione, se non addirittura la soppressione, delle libertà individuali in queste nuove forme di comunità religiose.

Le teorie del lavaggio del cervello, meglio definite della persuasione coercitiva, hanno le loro origini remote nella difficoltà di spiegare scelte che alla società appaiono non classificabili e non comprensibili. Di fronte all’impossibilità di motivare determinati comportamenti, con l’uso delle categorie del sentire comune, si è preferito sostenere che tali fenomeni sono da associare a induzioni esterne al soggetto, costretto ad agire non in piena coscienza. Tale problematica negli ultimi anni ha interessato molti Paesi e organismi internazionali, basti pensare al rapporto sulle sette elaborato dal Parlamento Europeo nel 1999. [11] La Francia per prima, sin dal 2001, ha avvertito l’esigenza di una più completa tutela penale dell’individuo nei confronti del fenomeno del c.d. abuso fraudolento dello stato di ignoranza o di debolezza – concetto preferito all’imprecisa definizione di “manipolazione mentale”- traducendolo in una legge specifica [12]; dieci anni più tardi, nel 2011, un'integrazione della normativa penale ha introdotto anche in Belgio tale nuova fattispecie criminosa. [13]

In Italia il dibattito sulla coercizione psicologica ha avuto una particolare risonanza a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 1981, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell’art. 603 c.p il quale incriminava come “plagio” l’attività di chi “sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione”. [14] Molteplici perplessità furono avanzate in merito a tale disposizione legislativa sin dai lavori preparatori, in cui emerse il timore che l’indeterminatezza della norma potesse favorire “interpretazioni eccessive e pericolose”. [15]

La Corte ha sottolineato che il dibattito “si incentra da un lato sull’intelligibilità del precetto, e dall’altro sull’indagine che il fenomeno ipotizzato dal legislatore sia effettivamente accertabile dall’interprete in base a criteri razionalmente ammissibili allo stato della scienza e dell’esperienza”. L'art. 25 Cost., punto di riferimento giuridico in materia penale, consente di sottolineare che “per effetto di tale principio, onere della legge penale… (è) quello di determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l’interprete, nel ricondurre un’ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamenti controllabili”. Alla luce di queste considerazioni la Corte ha così paragonato l'art. 603 “ad una mina vagante nel nostro ordinamento, potendo essere applicata a qualsiasi fatto che implichi dipendenza psichica di un essere umano da un altro”.

Particolarmente problematico, e indubbiamente pericoloso a livello normativo è, dunque, la reintroduzione di una forma di reato a condotta libera cui si collega, inoltre, un risultato non precisato, né precisabile in termini di certezza giuridica. Se, infatti, l’esempio paradigmatico dei reati a forma libera è rappresentato dall’omicidio, allo stesso si ricollega, tuttavia, un evento, assolutamente certo, quale la morte di un soggetto. In tali ipotesi, invece, concetti quali “condizionamento della personalità”, “stato di soggezione”, non rappresentano eventi dotati dell’assioma della certezza e rendono quanto meno complessa l’individuazione della condotta criminosa.

L’influenza e la “soggezione psichica” sono realtà “normali” nei rapporti fra esseri umani; ciò ha cnsentito alla Corte di evidenziare l’indeterminatezza della norma, concludendo, quindi, che l’art. 603 dovesse essere abrogato in quanto prevedeva “un’ipotesi non verificabile in concreto nella sua effettuazione e nel suo risultato non essendo né individuabili né accertabili le attività che potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione, né come sarebbe oggettivamente qualificabile questo stato, la cui totalità, legislativamente dichiarata, non è mai stata giudizialmente accertata… Né è dimostrabile, in base alle attuali conoscenze ed esperienze, che possano esistere esseri capaci di ottenere con soli mezzi psichici l’asservimento totale di una persona”. In sostanza la Corte ha escluso la punibilità ma non l’esistenza del plagio, di fronte all’impossibilità di delineare una figura giuridica dai contorni netti e definiti.

La problematica scientifica ruota sul rapporto dialettico tra persuasione e suggestione. [16] In ambito psicoanalitico la prima è definita come l’esercizio di un ascendente, da un soggetto a un altro, che non fa appello al principio di autorità. Dunque, la persuasione non è un’opera di convincimento che mira a indurre un altro individuo ad agire contro la propria volontà, comprimendola, o addirittura annullandola, attraverso l’uso di tecniche violente: minaccia, ricatto, senso di colpa. Si configura come un’azione non lesiva dell’altrui libertà che tende ad attuare un mutamento di opinioni, soltanto con un trasferimento di idee.

Più delicato e complesso è il riferimento alla suggestione che tende a operare un totale passaggio di idee da un soggetto a un altro, eliminando qualsiasi possibilità di analisi critica, ma soprattutto si manifesta come tendenza del suggestionato a realizzare le idee ricevute, assumendole come proprie. È di palmare evidenza l'indecifrabilità dei contorni dell’una e dell’altra figura che, se definibili a livello teorico, non riescono a supportare con certezza giuridica l’interprete nella valutazione concreta del fenomeno.

Negli Stati Uniti il il dibattito su tali strumenti e sul “lavaggio del cervello” [17] è stato particolarmente acceso nel periodo della c.d. guerra fredda, come tentativo di spiegare l’adesione alle dottrine comuniste, per spostarsi, in una fase successiva, a delineare anche le tecniche di persuasione per l’affiliazione alle sette religiose [18], sottolineando la pericolosità intrinseca, a livello sociale, delle stesse. I più recenti orientamenti psicologici e psichiatrici hanno, tuttavia, definitivamente superato il modello del brainwashing in quanto categoria dai contorni non ben delineati, né delineabili. [19] L’osservazione psicoanalitica preferisce sottolineare che l’analisi sull’adesione a tali organizzazioni deve essere maggiormente centrata sulla personalità del soggetto. Si evidenzia, infatti, come forme più o meno accettate, e accettabili, di persuasione possono essere facilmente esercitabili in molteplici tipologie di strutture sociali, da quelle familiari a quelle comunitarie.

Le diverse spiegazioni circa tali affiliazioni sembrano svilupparsi sull’asse passività - attività. [20] Il paradigma della passività tende “a vedere chi aderisce ai nuovi movimenti religiosi come vittima di induzione, di manipolazione, di persuasione coercitiva, oppure di ignoranza o anche di psicosi collettiva, con una più o meno accentuata psichiatrizzazione del problema” [21]; il modello opposto dell’attività, centralizza l’attenzione su un soggetto, attivo, alla ricerca di risposte ai propri bisogni che le religiosità tradizionali non sono in grado di soddisfare, esigenze poste al confine tra aspettative religiose e trascendenti e psicologiche, di costruzione di sé e di una propria identità. [22] Tra queste due posizioni contrapposte si inserisce un archetipo, definibile intermedio, “che tiene conto del campo interazionale tra le induzioni dall’esterno e le posizioni interne del soggetto… rifacendosi al costrutto dei fenomeni transizionali… in grado di fornire una valutazione psicologica, lungo la linea della crescita dell’autonomia e della maturazione della persona, sulle specifiche ed individuali modalità di conversione, adesione e coesione ai gruppi religiosi”. [23] Se il comportamento del soggetto, a seguito di un presunto condizionamento psicologico, si struttura in azioni distruttive o criminose, per sé o per altri, con effetti disforici per l'individuo, siamo nell'ambito psicologico della manipolazione o plagio, in cui si ritiene che il soggetto non avrebbe mai compiuto quelle attività se non a seguito di una pressione psicologica tale da mutare le sue azioni, esercitata da soggetti dal forte carisma e capacità di suggestione. Occorre, dunque, avere ben chiara la distinzione tra persuasione e manipolazione. Nel primo caso il soggetto è libero di ascoltare o meno, di accettare o meno le ragioni altrui, è in sostanza, libero di scegliere.

Il limes tra educazione e plagio è nel libero arbitrio che gli scienziati ritengono strutturato in una componente biologica e nel condizionamento educativo, culturale e sociale. È importante, inoltre, sottolineare che l'esperienza religiosa è un fenomeno estremamente complesso che coinvolge vari pensieri, emozioni, sensazioni e comportamenti; non c'è una singola area cerebrale coinvolta nell'esperienza religiosa, ma un intero sistema, influenzato da una moltitudine di fattori socio-culturali. [24] È quindi essenziale prendere in considerazione anche il contesto in cui si svolge la stessa, integrando l'analisi con dati provenienti da altre aree di indagine come la psicologia evolutiva, l'antropologia o la scienza cognitiva per sperare di comprendere in pieno la complessità di questo fenomeno, cui collegare l'eventuale categoria giuridica.

Il disegno di legge italiano sul reato di manipolazione mentale, giacente alla Commissione Giustizia del Senato, sembra ricalcare, sia pure con alcune precisazioni, la previsione dell’abrogato art. 630 c.p.. [25] Nella relazione del relatore di maggioranza si legge che tale disposizione delineerebbe espressamente i mezzi e le modalità (violenza, minacce, mezzi chimici, interventi chirurgici, pratiche psicologiche) tali da produrre un evento, chiaro e determinato: “condizionamento della personalità che si traduce in uno stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui… si deve trattare di un evento che produce atti gravemente pregiudizievoli”. [26] Se nel vecchio art. 603 l'evento consisteva in un “totale stato di soggezione”, nel progetto attuale l'effetto della condotta consiste nel “porre taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o limitare grandemente la libertà di autodeterminazione”. Al cambiamento terminologico non corrisponde, tuttavia, un analogo mutamento sostanziale, tale da rendere agevole l'identificazione della fattispecie criminosa. Nonostante tali precisazioni, infatti, dubbi e perplessità sono stati avanzati già in sede di dibattito parlamentare, ancorati, in primis, ai dubbi di incostituzionalità ma anche a valutazioni di più ampio respiro filosofico, con riferimento alle categorie della laicità e del pluralismo, in sintesi dei valori fondanti del nostro ordinamento giuridico.

Il richiamo, infatti, a “tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione” non risulta sufficientemente certo e delineabile, così come le conseguenze dell’azione criminosa che si dovrebbero tradurre in uno “stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione”, non appaiono molto dissimili dalle abrogate previsioni del plagio. È inoltre, prevista un'aggravante speciale nell'ipotesi in cui il reato sia commesso “nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica”. Il reale discrimen dell'illiceità è così legato all'interpretazione, arbitraria, del titolare delle indagini che dovrà valutare la bontà o meno dell'ipotizzato condizionamento e della dipendenza eventualmente indotta. Difficile appare, infatti, individuare e punire l’ipotesi di manipolazione mentale di fronte all’indefinibilità del bene giuridico da tutelare e delle modalità di attentato allo stesso.

È innegabile il difficile compito del legislatore in questo delicatissimo settore, nella ricerca di un contemperamento delle diverse esigenze, tra chi subisce la suggestione di determinati messaggi e la libertà di scelta di adesione a determinate ideologie.

L'individuazione di una nuova fattispecie criminosa dovrebbe essere costruita su un duplice livello, che non porti ad affrontare il problema della legittimità o meno di un'esperienza religiosa, ma si limiti alla questione della compatibilità di questa con i valori e i principi costituzionalmente e penalmente rilevanti. Il rischio di un’arbitraria ingerenza in una sfera individualissima e personalissima dell’individuo è, tuttavia, talmente penetrante da non indurre a sostenere la possibilità dell’introduzione di nuove tipologie di reato. Di fronte ad atteggiamenti di criminalizzazione del fenomeno dei nuovi movimenti religiosi nel loro complesso sarebbe, dunque, più corretto – e più funzionale a una corretta interpretazione giuridica – inquadrare le singole fattispecie nell’alveo del diritto comune e penalizzare i soli comportamenti penalmente devianti attraverso il richiamo all'art. 600 (riduzione in schiavitù), art. 640 (truffa), art. 643 (circonvenzione di persone incapaci).

Uno Stato democratico, che inserisce la laicità tra i principi fondamentali del proprio tessuto giuridico, dovrebbe garantire la propria neutralità rispetto alle credenze religiose e favorire tutte le possibili estrinsecazioni del fondamentale diritto alla libertà religiosa, che è uno dei parametri valutativi più importanti del livello di libertà tutelate da una comunità civile. In tale ottica qualsiasi forma di ingerenza o di sfiducia nei confronti di movimenti che si muovono nell’alveo della religiosità, dovrebbe essere evitato. L’allarmismo sociale, legato al proliferare di pratiche fideistiche “diverse” non potrebbe, e non dovrebbe, giustificare un potere di ingerenza dei pubblici poteri. La tutela della libertà di autodeterminazione del soggetto non può comportare una compressione dei diritti soggettivi di pari livello e dignità giuridica (quali la libertà di manifestazione del pensiero, di proselitismo religioso e politico etc.), e non deve portare a uno squilibrio dei rapporti maggioranze/minoranze, favorendo, o addirittura creando, forme di discriminazione nei confronti di queste ultime. [27]

Solo l'affermazione di una concezione dell'uomo inesorabilmente potenziale e dunque libero e responsabile, può consentire una seria riflessione giuridica sulla libertà religiosa, intesa come espressione di un'emancipazione degli individui con l'unico limite contestuale della sua giustapposizione alle altre libertà, o meglio, ad altre codificazioni della libertà individuale. Quest'ultima, infatti, non può essere normata in senso astratto; ciò che rileva è solo una riflessione giuridica sulla gestione dei suoi codici. Alla “cultofobia” [28] e alla creazione del senso di pericolosità della devianza settaria, esercitata attraverso forme di persuasione comunicativa, occorre dare una ferma risposta giuridica che sottolinei chiaramente la responsabilità individuale del compimento di condotte criminose. Il libero arbitrio deve essere tutelato da qualsiasi ingerenza, costrizione, ma soprattutto è necessario comprendere il significato dell'uso della normativa penale in ambito religioso.

Nelle moderne legislazioni penali delle democrazie occidentali la religione è sempre stata considerata un valore assoluto da tutelare, posto a fondamenta delle tradizioni che strutturano la società; ed è ormai accettato che la rivendicazione di rilevanza pubblica della religione è di per sé in linea col principio di laicità. È importante, infine, sottolineare che il valore della stessa si fonda su un assioma fondamentale – credere nella capacità dell’uomo di agire liberamente nel pieno rispetto dei valori etici – obiettivo tendenziale di ogni società pluralista cui si sommano l'inviolabilità di alcuni diritti umani e l'importanza del pluralismo culturale/religioso. [29] La declinazione della libertà religiosa deve includere quindi il valore della libera formazione della coscienza e adesione religiosa, nel rispetto dei bisogni interiori degli individui di trovare delle risposte e di manifestare socialmente tali propri convincimenti interiori. Se è vero che nessuna religione può pretendere di violare la coscienza e la libertà degli individui, è altrettanto indubitabile che non è consentito a nessuno di limitare tale libertà, nemmeno in nome di una vera/presunta laicità dello Stato. [30]

Prof. Germana Carobene

Note

 [1] ⬆︎ Non è nuovo il riconoscimento di una funzione della religione – dalla nota concezione marxista della stessa come “oppio dei popoli” al riconoscimento come fondamentale elemento di coesione sociale - sino alle più attuali teorie sociologiche che preferiscono sottolineare come la stessa sia un'espressione della trascendenza umana, difficilmente inquadrabile nelle usuali categorie funzionali: Cfr. K.MARX, E. DURKHEIM ma anche N. LUHMANN, Funzione della religione, Morcelliana, Brescia, 1991 per il quale la religione manifesta la non esaustività e la contingenza del mondo, il non rappresentabile, il trascendente, attraverso formule di contingenza.

 [2] ⬆︎ Cfr. Corte Costituzionale n. 84/1969, in http://www.giurcost.org/decisioni/1969/0084s-69.html.

 [3] ⬆︎ La Francia, dopo aver sollecitato rapporti e studi, ha adottato una legge, il 12 giugno 2001 - Loi tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, pubblicata sul sito internet legifrance.gouv.fr. Altri Paesi europei, come il Belgio e la Svizzera hanno solleitato rapporti specifici sul tema: cfr. Rapport de la Commission d’enquête Parlamentaire de Belgique sur les sectes, del 1997, pubblicato in www.dekamer.be e il Rapport du Conseil National Suisse, 1999, sur les “sectes” et mouvement endoctrinants, in www.prevensectes.com/rapports.htm.

 [4] ⬆︎ Sentenza Tribunale di Nuoro,n. 696/2016, depositata il 24 luglio 2017, in cui si sottolinea altresì la totale estraneità della Chiesa di Scientology nel caso de quo: cfr. p.8 sent.

 [5] ⬆︎ Un simile caso giurisprudenziale è relativo a una sentenza inedita del tribunale di Matera che ha assolto 4 persone della comunità religiosa “Cuore immacolato di Maria- Casa del divin fanciullo”, fondata negli anni 90. L'accusa era di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la persona, come l'aver procurato lo stato di incapacità. Anche in tale ipotesi emerge l'allarme sociale, sollecitato dai familiari delle presunte vittime, di fronte a un nuovo movimento religioso.

 [6] ⬆︎ Cfr. S. FERRARI, Lo spirito dei diritti religiosi: Ebraismo, cristianesimo e islam a confronto, Il Mulino, Bologna, 2002. Nell'Islam “la condición religiosa afecta a la ciudadana, al apóstata, al que abandona el Islam, aún en países donde no rigen las sanciones penales, se le priva de parte de sus derechos civiles”: Z. COMBALÍA SOLÍS, Nuevos desafíos sociales y jurídicos derivados de la presencia el Islam en les sociedades occidentales del siglo XXI, in Albolafia, Revista de Humanidades y Cultura, 5, 2015, in particol. p. 115.

 [7] ⬆︎ A. LÓPEZ- SIDRO LÓPEZ, Yihadismo y libertad religiosa. Reflexiones desde la jurisprudencia espanola y de TEDH, in Rev.gen. derecho canónico y derecho eclesíastico del Estado, 45, 2017, pp. 1-66 osserva che lo jihadismo presenta tutti i caratteri di una setta: adesione religiosa (che non è di facciata ma reale); fanatismo; captazione e proselitismo; gruppi chiusi e poco numerosi; leader carismatico; illeciti penali. Cfr. anche J. DE LA VEGA-HAZAS, El complejo mundo de las sectas, Grafite, Bilbao, 2000. La Corte Costituzionale spagnola ha fatto riferimento al pericolo delle sette, caratterizzate essenzialmente dalla cooptazione degli adepti con procedimenti illegali: cfr. STC, 46/2001, del 15 fev. 2001 (BOE, n. 65, 16 mar. 2001): “no se puede ignorar el peligro que para las personas puede derivarse de eventuales actaciones concretas de determinadas sectas o grupos que, amparándose en la libertad religiosa y de creencias, utilizan metodos de captación que pueden menoscaber el libre derarollo de la personalidas de sus adeptos, con vulneración del art. 10.1 de la Constitición. Poe ello mismo, en este my singular contexto, no puede considerarse contraria a la Constitución la exeptional utilización preventiva de la citada cláusola de orden público, siempre que se oriente directamente a la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad públicas proprias de una sociedad democrática”. In una sentenza del Supremo tribunale spagnolo, STS, 17 fev. 2017, in https://supremo.vlex.es/vid/670489689, tali gruppi sono definiti “comunidad ideológica de base patogena” e si sottolinea che la religione si intende ideologizzata quando i suoi fini non sono puramente spirituali ma perseguono come obiettivo la trasformazione della società.

 [8] ⬆︎ Si pensi al clamoroso suicidio di massa dei seguaci del reverendo J. Jones, avvenuto nel novembre del 1978 a Jonestown in Guyana, che coinvolse oltre 900 persone; o, ai casi più recenti quali la strage del 1993 dei Branch Davidians a Waco, in Texas, in cui morirono 80 adepti, quelle dell’anno successivo quando in Svizzera ed in Canada morirono 53 adepti dell’Ordine del Tempo solare, da ultimo, nel 1997, a San Diego, in California in cui sono morte 50 persone aderenti al culto degli Heaven’s Gate: cfr. M. INTROVIGNE, Idee che uccidono. Jonestown, Waco e il Tempo solare, Milano, 1995; E. POZZI, Il carisma malato. Il People’s Temple e il suicidio collettivo di Jonestown, Napoli, 1992.

 [9] ⬆︎ Cfr. in generale J.F. MAYER, Nouveaux mouvements religieux: une perspective historique et interculturelle, in AA.VV., Diritti dell’uomo e libertà dei gruppi religiosi. Problemi giuridici dei nuovi movimenti religiosi, a cura di S. Ferrari, Padova, 1989, p. 17 ss.; G. FILORAMO, I nuovi movimenti religiosi. Metamorfosi del sacro, Bari, 1986; M. INTROVIGNE, Le nuove religioni, Milano, 1989; M. INTROVIGNE - J.F. MAYER - E. ZUCCHINI, I nuovi movimenti religiosi. Sette cristiani e nuovi culti, Torino, 1990; E.PACE, Le sette, Bologna, 1997.

 [10] ⬆︎ Le analisi psicologiche hanno evidenziato come tale ultimo concetto abbia immediatamente assunto una valenza negativa, indicando tutte le tecniche di programmazione del cervello, cui si associano fenomeni di isolamento dal mondo, dipendenza totale da un’autorità, debilitazione fisica e psichica, ottenuta anche attraverso la privazione del cibo e del sonno.

 [11] ⬆︎ Cfr. M. INTROVIGNE, Rapporti parlamentari e governativi sulle “sette” in Europa occidentale,1996-1999, in Quad.dir.pol. eccl.., 1999, 2, pp. 397-421. Nella Résolution du Parlament Européen sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européen, A5- 0223 del 2001, pubblicato sul sito www.unadfi.org, si legge, al punto n. 49, la raccomandazione agli Stati membri ad “une attention toute particulière aux activités parfois illégales ou criminelles de certaines sectes qui mettent en pèril l’intégritè physique et psychique de la personne” in particolare attraverso un’attenta attività di informazione e sensibilizzazione ma soprattutto tramite disposizioni di carattere giudiziario, fiscale e penale in grado di impedire i comportamenti illegali delle sette.

 [12] ⬆︎ Loi 2001-504 du 12 juin 2001, pubblicata sul sito internet legifrance.gouv.fr. Loi tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.

 [13] ⬆︎ La legge, oltre a prevedere tale abuso come circostanza aggravante per una serie di infrazioni ha inserito un articolo nel cod. pen: art. 442 quater: 1. Chiunque, pur conoscendo la debolezza fisica o psichica di una persona, che altera seriamente la capacità di discernimento di tale persona, abbia abusato fraudolentemente di questa debolezza per portare la persona ad un atto o astensione che gravemente violerebbe la sua integrità fisica o mentale o la sua proprietà, è punito con una sanzione di un mese a due anni di reclusione e una multa di cento euro a mille euro o una sola di queste sanzioni. Le sanzioni vanno da un mese a quattro anni e una multa da duecento euro a duemila euro o una di queste sanzioni solo nei casi seguenti: (1) se l'atto o l'astensione di cui al § 1 nasce dalla limitazione fisica o psicologica dall'esercizio di pressioni o tecniche serie o ripetute che possano compromettere la capacità di discernimento; (2) se l'abuso di cui al § 1 è stato commesso contro un minore (3) se si trova nell'atto o nell'astensione di cui al § 1, una malattia che sembra essere incurabile o incapacità permanente per il lavoro personale o la completa perdita di uso di un organo o di una grave mutilazione; (4) se l'abuso di cui al § 1 costituisce un atto di partecipazione all'attività principale o ausiliaria di un'associazione. § 3. La pena è della reclusione da dieci anni a quindici anni se l'atto o l'astensione della persona ha causato la sua morte. § 4. Il giudice può, ai sensi della §§ 1 e 2, proibire alla persona condannata, in tutto o in parte, i diritti elencati all'art. 31, primo comma, per un periodo di cinque anni a dieci anni. § 5. Il giudice può ordinare che la sentenza o una sintesi venga pubblicata, a spese della persona condannata, in uno o più giornali o in qualsiasi altro modo. La legge del 26 nov. 2011 è entrata in vigore il 2 feb. 2012, in http://www.ciaosn.be/Moniteur_belge-120123-loi_abus_faiblesse-111126.pdf. Anche altri Paesi europei hanno inasprito il loro sfavore verso i movimenti settari, come la Russia e la Repubblica Ceca, pur senza intervenire con simili modalità legislative.

 [14] La sentenza della Corte Costituzionale, dell'8 giugno 1981, n. 96, è stata pubblicata in Giust. pen., 1981, I, c. 226 ss.; in Riv.it. dir.proc.pen, 1981, p. 1147 ss. con nota di M. BOSCARELLI, A proposito del "principio di tassatività", p. 1147 ss.; in Giur. Cost., 1981, p. 806 ss. con nota di P.G.GRASSO, Controllo sulla rispondenza alla realtà empirica delle previsioni legali di reato, p. 808 ss.; in Dir. famiglia 1982, p. 311 con nota di F. DALL'ONGARO, L'illegittimità costituzionale del reato di plagio, p. 311 ss.

 [15] Cfr. Lavori preparatori del codice penale, Roma, 1928, vol. III, Osservazioni e proposte, IV, in particol. p. 245 ss. Cfr. A. DESSI', Appunti in materia di plagio, in Arch.pen., 1961, p. 354 ss; G.M. FLICK, La tutela della personalità nel delitto di plagio, Milano, 1972, A. USAI, Profili penali dei condizionamenti psichici, Milano, 1996.

 [16] "Non vi sono criteri sicuri per separare e qualificare l'una e l'altra attività e per accertare l'esatto confine tra esse. L'affermare che nella persuasione il soggetto passivo conserva la facoltà di scegliere in base alle argomentazioni rivoltegli ed è pertanto in grado di rifiutare e criticare, mentre nella suggestione la convinzione avviene in maniera diretta e irresistibile, profittando dell'altrui impossibilità di critica e scelta, implica necessariamente una valutazione non solo dell'intensità dell'attività psichica del soggetto attivo, ma anche della qualità e dei risultati di essa".

 [17] La diffusione del termine sembra sia dovuta ad un giornalista americano che lavorava per la C.I.A.: E. HUNTER, Brainwashing in Red China, New York, 1951.

 [18] Cfr. R. LIFTON, Thought Reform and the Psychology of Totalism: A Study of "Brainwashing" in China, New York, 1963. L'a. propose di abbandonare l'espressione brain-washing preferendo quella di "thought reform", traduzione ufficiale del programma comunista cinese. La "riforma del pensiero" consiste nella combinazione della forza esterna o della coercizione con l'appello a un entusiasmo interiore: cfr. M. DI FIORINO, in Sette e nuovi movimenti religiosi, a cura di E.FIZZOTTI, ed. Paoline, 2007, p. 129 ss.; E.H. SHEIN- I. SHNEIER, C.H. BECKER, Coercitive Persuasion, New York, 1961. Cfr. Anche M.T. SINGER, Cults in our midst. The hidden menace in our everyday lives, San Francisco, 1995 che riprese le posizioni di Lifton.

 [19] Tale dibattito è ripreso in M. ALETTI – C. ALBERICO, Tra brainwashing e libera scelta. Per una lettura psicologica dei nuovi movimenti religiosi, in Ricerca di sé e trascendenza, a cura di M. Aletti e G. Rossi, Torino, 1999, p. 34 ss.

 [20] Cfr. M. DI FIORINO, Conversione ai "nuovi movimenti religiosi". Alcune annotazioni sugli studi psicologici, in Orientamenti Pedagogici, 39, 1992, pp. 185-192; M. INTROVIGNE, Nuove forme di religiosità e ricerca di autenticità religiosa, in Orientamenti Pedagogici, 44, 1997, pp. 1055-1068; L. PINKUS, I nuovi movimenti religiosi tra "anelito verso la libertà" e patologia, in AA.VV., Religione o psicoterapia? Nuovi fenomeni e movimenti religiosi alla luce della psicologia, a cura di M. Aletti, Roma, 1994, pp. 323-336.

 [21] M. DI FIORINO- R. ERMENTINI- L. PARLAVECCHIO – F.M. SAVIOTTI, Lo psichiatra e il "brainwashing", in M. DI FIORINO, La persuasione socialmente accettata, il plagio e il lavaggio del cervello, vol. I, Forte dei Marmi, 1990, pp. 142-158.

 [22] Cfr. E. FIZZOTTI, Psicoterapia delle religioni, religione delle psicoterapie. Salute e salvezza tra religione e psicoterapia, e M. ALETTI, Religione o psicoterapia? Le ragioni di un confronto, entrambi in AA.VV., Religione o psicoterapia?...cit., rispettivamente pp. 142-158 e pp. 13-21.

 [23] Il riferimento è alle teoriche elaborate da D.W. WINNICOT, L'apprendimento dei bambini, in AA.VV., Dal luogo alle origini, Milano, 1990, pp. 147-155 e ID., La capacità di essere solo, in AA.VV., Sviluppo affettivo ed ambiente. Studi sulla teoria dello sviluppo affettivo, Roma, 1970, pp. 29-39. Tali posizioni sono state riprese e sviluppate da M. ALETTI, Per una lettura psicoanalitica del simbolo religioso. Verso nuovi punti di vista clinico-ermeneutici, in AA.VV., Simbolo, metafora,invocazione tra religione e psicoanalisi, Bergamo, 1998, pp. 13-45.

 [24] Cfr. gli interessanti studi delle neuroscienze per spiegare gli effetti scientifici dell'adesione religiosa, inn particol. M. VAN ELK, The effect of manipulability and religion on the multisensory integration of objects in peripersonal space, in Cognitive Neuroscience, 2014, pp. 36 – 44; ma anche M. VAN ELK – A. ALEMAN, Brain mechanism in religion and spirituality: An integrative predictive processing framework, in Neuroscience Biobehavioral Review, 73, 2017, pp.359-378.

 [25] Il disegno di legge n. 1777 – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale – approvato dalla Commissione giustizia del Senato il 4 marzo 2004, prevede l'inserimento dell'art. 613 bis c.p. – Manipolazione mentale- : "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione è punito con la reclusione da due a sei anni. – Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito al fine di commettere un reato, le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà". Il testo e la relazione del proponente, sen. E. Casellati (FI) sono consultabili su www.senato.it ricerche/testi DDL.

 [26] Intervento dell'on. Ziccone (FI) nella seduta del 16 giugno 2005, n. 820, in www.senato.it/leg/14/BGT/schede/Ddliter/18457.htm.

 [27] Il Consiglio d'Europa, al n.10 della Raccomandazione 1412 (1999), chiedeva: I. dove necessario, l'istituzione o il sostegno di centri indipendenti nazionali o regionali di informazione su gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale; II. l'inclusione di informazioni sulla storia di scuole di pensiero importanti e sulla religione nei curriculum scolastici generali; III. l'uso delle normali procedure della legge penale e civile contro le pratiche illegali svolte in nome di gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale; IV. garantire il fatto che le leggi sull'obbligo scolastico per i bambini siano applicate rigorosamente e che le autorità preposte intervengano in caso di non ottemperanza. V. dove necessario, incoraggiare l'istituzione di organizzazioni non-governative per le vittime, o le famiglie delle vittime, di gruppi religiosi, esoterici o spirituali, in modo particolare nei paesi dell'Europa centro-orientale; VI. incoraggiare un approccio ai nuovi gruppi religiosi che favorisca comprensione, tolleranza, dialogo e risoluzione dei conflitti; VII. prendere misure ferme contro qualsiasi azione che sia discriminatoria o che marginalizzi i gruppi minoritari. Nella Résolution du Parlament Européen sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européen, A5- 0223 del 2001, pubblicato sul sito www.unadfi.org, si legge, al punto n. 49, la raccomandazione agli Stati membri ad "une attention toute particulière aux activités parfois illégales ou criminelles de certaines sectes qui mettent en pèril l'intégritè physique et psychique de la personne" in particolare attraverso un'attenta attività di informazione e sensibilizzazione ma soprattutto tramite disposizioni di carattere giudiziario, fiscale e penale in grado di impedire i comportamenti illegali delle sette.

 [28] B. K. KILBOURNE- J.T. RICHARDSON, Cultophobia, in Thought, 61, 1986, p. 259 ss. la definiscono ironicamente una nuova malattia mentale.

 [29] G.E. RUSCONI, Come se Dio non ci fosse, Einaudi, Torino, 2000 sottolinea che la laicità della democrazia coincide con "lo spazio pubblico democratico entro cui i cittadini, credenti e non, si scambiano i loro argomenti... Ciò che conta è la reciproca persuasione e la leale osservanza delle procedure" (p.7).

 [30] B. CROCE, Etica e politica, Laterza, Bari, 1945, in particol. p. 228.