Fabrizio D'Agostini - Firenze 7 aprile 2017

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Video e testo dell'intervento dell'avvocato Fabrizio D'Agostini, Consigliere di FOB, alla presentazione degli Atti del 1° convegno di FOB, Laicità e libertà di credo in Italia.

Se si esaminano uno dopo l'altro gli interventi, le relazioni e le testimonianze del I° convegno di F.O.B. tenuto a Montecitorio, nel dicembre del 2015, ora riportati negli atti qui presentati, e si volesse rintracciare nella diversità di ciascun intervento un denominatore comune, la ragione cioè della difesa della libertà di religione e di credenza in Europa e la critica, anche dura, alla violazione di quella libertà, credo che questa comune tensione potrebbe essere individuata in almeno tre valori: nella difesa dei “fondamenti” della democrazia liberale o sociale occidentale; nella "fede nella dignità e nel valore della persona umana" e infine nella ricerca della “pace” fra cittadini non solo europei.

Pace proprio in quanto cittadini, cittadini, cives di una polis estesa a tutto l’ecumene, a tutto il mondo.

Certo, sotto la comune tensione, probabilmente si potrebbero rintracciare altri valori ancora più importanti e decisivi perché la difesa del diritto alla libertà di religione e credenza contiene - con buona pace, di Carl Schmitt e del "le categorie del "politico"" - il superamento della dinamica dei gruppi.

Di quei gruppi che si identificano con la tragica logica di ogni persecuzione e di ogni pogrom, la logica cioè "amico-nemico" e la scelta invece della dinamica dell'umanità, della logica cioè "degli altri", di tutti “gli altri”.

Dunque democrazia, dignità e pace in quanto cittadini.

Ed è proprio da questi stessi tre valori che nasce e a sua volta si fonda lo stato laico.

Laico e diritto alla libertà di religione sono dunque una sorta di endiade posto che è nello stato laico che si è storicamente fondata e si fonda oggi la libertà di religione.

Così il legame fra ordinamento giuridico e i diritti civili di libertà presente in tutte le costituzioni degli stati occidentali moderni è un legame costitutivo e storico.

Costitutivo perché i diritti civili rappresentano le il fondamento della democrazia.

Storico, perché il legame si pone al vertice di una lunga, lunghissima storia spesso, come ancora oggi, insanguinata.

Per questo, per questo legame, di merito e storico, è straordinario che il primo convegno di FOB, di cui oggi presentiamo gli Atti, si sia tenuto a Montecitorio, sede della Camera dei Deputati e nella Sala del Mappamondo, quasi a sottolineare, la scelta dello stato italiano di essere presente con tutta la sua forza e autorità alla difesa del diritto alla libertà di religione e di credenza di tutti i suoi cittadini.

Il legame poi fra stato come ordinamento giuridico e diritti civili, ha trovato il più nobile fondamento nel pensiero e lavoro di Hegel che, fin dalle opere giovanili, dai frammenti bernesi (1795 – 1796) alle lezioni ginnasiali di Norimberga (1810), fino alla filosofia del diritto (1821), ha rivendicato all'interno del diritto alla libertà di pensiero, il diritto alla libertà di religione. Affermando costantemente che tale diritto è inalienabile dal momento che gli esseri umani sono esseri razionali, ossia esseri autonomi, capaci di stabilire liberamente a che principio sottomettersi.

E per Hegel è proprio lo stato che deve essere il miglior garante della libertà di religione e della libertà di pensiero.

Credo che sia l’opera di Hegel ad aver fondato in larga misura la "forma mentis" occidentale contemporanea, sia negli Stati Uniti, dove prima del pragmatismo, l’hegelismo si era diffuso portato da emigrati tedeschi e che nel rapporto dialettico sembrava poter conciliare stati del nord con stati del sud nella superiore unità federale, sia nell’Europa continentale.

"Forma mentis" che contiene la radice dello stato costituzionale moderno, tanto da far ritenere i diritti civili e, primo fra tutti il diritto alla libertà di religione, diritti così intimamente legati alla natura e sostanza dello stato costituzionale di diritto, da essere considerati “precondizioni” di quello e della democrazia liberale o sociale.

Certo, lo stato moderno e le democrazie moderne oltre ai diritti detti di libertà sono caratterizzate anche dai diritti politici e da quelli sociali (Bobbio), ma la costituzione di quello stato e di quella forma di governo nasce da quelle “precondizioni” senza le quali non viene ad esistenza.

Dunque splendido e – mi si permetta - hegeliano è stato il luogo del primo convegno a Montecitorio di FOB.

La storia del diritto alla libertà di religione è come detto risalente, ma la sua accelerazione avviene nello “spavento” della seconda guerra mondiale e subito dopo.

E qui è giusto parlare dell'umanità spaventata.

Nel discorso dei quattro pilastri o delle quattro libertà, il presidente americano Roosevelt, nel gennaio del 1941, rivolgendosi al congresso degli Stati Uniti, proponeva quale secondo pilastro sul quale fondare la futura società internazionale "la libertà di ogni persona di pregare Dio nel modo che crede, in ogni parte del mondo" (libertà di parola, libertà dal bisogno e dalla paura).

Pochi mesi dopo, nell'agosto dello stesso anno, con gli Stati Uniti ormai in guerra, il presidente Roosevelt si incontrava con Winston Churchill al largo di Terranova e sottoscriveva la "Carta Atlantica". È stato quell'accordo trans-atlantico l'atto iniziale delle future nazioni unite.

Il 26 giugno del 1945, a San Francisco, per la prima volta nella storia dell’umanità, 50 stati di tutto il mondo firmavano la carta costitutiva delle Nazioni Unite. Che, con la maggior enfasi possibile dichiarava nel preambolo gli scopi che tutt'ora ha l'ONU e sono: la pace, la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza di genere e fra le nazioni, sono l'impegno a stabilire le condizioni della giustizia internazionale, a promuovere il progresso e il benessere sociale, a praticare la tolleranza.

Il 1°gennaio del 1948 entrava in vigore la Costituzione italiana.

Il 10 dicembre del 1948 veniva sottoscritta con 48 voti favorevoli e otto astensioni la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (DUDU) che all'art. 18 prevede il diritto alla libertà di religione per "ogni individuo" (articolo 18 espressamente richiamato nello scopo statutario di FOB).

Nel giro di pochi anni venivano sottoscritte una serie di nuove costituzioni, come se l'intero mondo occidentale cercasse un "nuovo inizio", il riscatto dagli orrori di una guerra che aveva posto all'ordine del giorno la questione della sua stessa sopravvivenza.

Nel 1946 la nuova costituzione francese fondava la fragile IV repubblica che richiamava i diritti di libertà della "dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino" del 1789.

Nel 1949 veniva promulgata la "legge fondamentale tedesca" che modificava profondamente la costituzione di Weimar e introduceva per la prima volta i diritti civili come veri e propri diritti dei cittadini e non come un programma rivolto al legislatore (notevole che fra i diritti civili di libertà sia stato introdotto il diritto di "resistenza").

La Spagna affermerà nella propria costituzione i diritti civili solo nel 1978 alla morte del Generalissimo Franco.

Sarà anche se non sopratutto sulla base di questa scelta comune, di questo "nuovo inizio", che nascerà l’Unione e poi la Comunità Europea.

La storia dei diritti civili diviene la storia dei popoli e dei paesi europei.

La Comunità con l'atto unico del 1987, fonda sulla tutela e diffusione dei diritti civili la ragioni della sua esistenza, una volta per tutte.

Da quel "nuovo" inizio, non sono passati 100 anni e dunque i diritti civili e in essi il diritto alla libertà di religione, segnano una giovane stagione dell'umanità e in particolare dell'occidente.

Noi li consideriamo "precondizioni" dello stato democratico o sociale moderno, a noi sembrano ormai certezze storiche, sicurezze che appartengono alla nostra vita e alla nostra esperienza e senza le quali perderemmo la nostra identità e non saremmo più quello che siamo....

Invece, bisogna avere la consapevolezza che sono diritti appena nati e sono fragili e devono essere protetti e difesi e parimenti fragile e appena nata è in essi la nostra identità. Per questo "nelll'età dei diritti" Bobbio nella poco rassicurante evoluzione degli stati occidentali e in genere dell'umanità, ammoniva alla strenua "difesa" dei diritti civili.

La difesa dei diritti civili unitamente all'affermarsi progressivo di quelli politici e sociali, ha caratterizzato la seconda metà del '900.

L'inizio del nuovo secolo ha invece caricato di problemi la difesa dei diritti civili.

A fronte di quello che Huntington ha chiamato "scontro di civiltà" e alla diaspora di un intero continente, quei diritti e la nostra identità in quei diritti mostrano oggi la loro fragilità.

Basta il solo esempio della questione del velo in Francia per sottolineare come quella fragilità sia reale.

Il velo delle donne, assunto a simbolo della religiosità islamica, prima, per il diritto di libertà di religione è stato riconosciuto legittimo a scuola e in pubblico e oggi, una legge francese di pochi anni fa, lo vieta in pubblico per ragioni di sicurezza.

Diritto alla libertà di religione e diritto alla sicurezza. Il divieto contenuto nella recente legge francese è stato ritenuto legittimo, con qualche distinguo, dalla Corte Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) di Strasburgo (sulla base del “margine di apprezzamento” riconosciuto alla Francia).

È nella consapevolezza di questa problematicità che è nato FOB e questa problematicità è riflessa negli atti del convegno, ma quel convegno e questi Atti riaffermano contemporaneamente proprio la strenua difesa dei diritti civili, “presupposti” della democrazia liberale e sociale e riaffermano la "fede nella dignità e nel valore della persona umana".

Contemporaneamente quel convegno e questi Atti contengono anche la scelta di un futuro: quello della pace fra cittadini non solo europei.

Cittadini, cives di una polis estesa a tutto l’ecumene.

Fabrizio D'Agostini