Nelly Ippolito Macrina - Firenze 7 aprile 2017

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Video e testo dell'intervento della dott.ssa Nelly Ippolito Macrina, co-autrice dell'Enciclopedia delle Religioni in Italia, alla presentazione degli Atti del 1° convegno di FOB, Laicità e libertà di credo in Italia.

MINORANZE RELIGIOSE E LIBERTÀ RELIGIOSA: QUALCHE RIFLESSIONE SULLA DISCIPLINA GIURIDICA

di Nelly Ippolito Macrina

Buon pomeriggio e grazie a FOB per questa occasione di dialogo.

Occasione di dialogo che aprirei con una frase di Massimo Introvigne apparsa su un noto quotidiano romano: “Oggi la domanda di spiritualità è ripartita con slancio dopo avere toccato i minimi storici”. Eravamo nel 1996 e proprio con questa citazione iniziava una mia breve relazione presentata alla Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, quando ero il direttore della divisione Affari dei Culti diversi dal cattolico.

Scrivevo poi che il proliferare di nuove realtà religiose, che ha coinvolto le società occidentali come anche la nostra, spesso e a torto considerate indifferenti alle sollecitazioni dello spirito ed alla ricerca del sacro, ripropone in termini di rinnovata attualità il delicato tema della libertà religiosa quale si colloca nella cornice ampia della laicità dello Stato.

Gli atti di FOB oggi proiettano nell’ attualità questi aspetti, li sviluppano e li approfondiscono con rigore.

Così Raffaella Di Marzio, tra l’altro, richiama l’attenzione sui dati quantitativi delle realtà religiose nel nostro Paese, che sono in costante crescita, rimandando al monitoraggio sempre aggiornato curato dal CESNUR di Introvigne e Zoccatelli.

E andando ad esplorare il sito del CESNUR, scopriamo che il 3,2% dei cittadini italiani appartiene a minoranze religiose e che nell’ ultima edizione dell’Enciclopedia delle Religioni in Italia oggi si trovano esposte 859 minoranze religiose e spirituali che sono presenti in maniera organizzata nel nostro Paese mentre nella prima edizione della stessa Enciclopedia, pubblicata nel 2001 e alla quale anche io ho collaborato, queste minoranze erano 658, 201 in meno.

Ma torniamo agli atti di FOB.

Silvio Calzolari, nella sua presentazione densa di significati, pone l’accento sull’espressione “libertà religiosa” iniziando con il dire che questa non è, come generalmente si crede, perfetto sinonimo di “libertà di religione”.

La prima esprime essenzialmente un’aspirazione, un diritto in senso etico, l’altra, più propriamente, un diritto giuridico che si è venuto formando lentamente.

È infatti un diritto, quello della libertà religiosa, che la società attuale considera come da sempre incontroverso, dimentica di un passato anche recente in cui il nostro era uno Stato che non dava spazio alle minoranze religiose.

Alla vigilia dell’unificazione del Regno d’Italia, lo Statuto Albertino del 4 marzo 1848, infatti, dichiarava la religione cattolica come la sola religione dello Stato mentre le minoranze godevano della mera tolleranza.

L’unificazione d’Italia e soprattutto la presa di Roma portarono alla rottura dei rapporti con la Chiesa cattolica: ne è riprova la legislazione eversiva dell’asse ecclesiastico - leggi del 1866, del 1867 e del 1873 - con cui vennero soppressi diversi ordini religiosi ed incamerati i loro patrimoni.

L’avvento del fascismo fece registrare un profondo cambiamento che portò ad una riconfessionalizzazione dell’Italia. La nuova politica ecclesiastica culminò nella stipula dei Patti lateranensi con la Chiesa cattolica dell’11 febbraio 1929 (con i quali si riaffermò il principio della religione cattolica come religione di Stato) e nell’emanazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del regolamento di attuazione approvato con R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, riguardanti i rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose. E questa legislazione è tuttora in vigore, nonostante i tentativi fatti per il suo superamento . Ma su questo ci soffermeremo dopo.

Il vigente ordinamento costituzionale ha invece escluso ogni possibile discriminazione tra le varie confessioni religiose dichiarando che “sono egualmente libere davanti alla legge” (art. 8, comma I, Cost.).

Una distinzione fra la Chiesa cattolica e le altre confessioni viene tuttavia operata dalla Carta Costituzionale: lo Stato e la Chiesa cattolica vengono infatti considerati “indipendenti e sovrani” ed i loro rapporti regolati dai Patti Lateranensi (art. 7 Cost.) mentre invece alle altre confessioni religiose è riconosciuto il diritto di organizzarsi secondo propri statuti purché questi non siano in contrasto con l’ordinamento giuridico italiano (art. 8, 2° comma, Cost.), ed è previsto che i loro rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze (art. 8, 3°comma, Cost.).

Sappiamo che qui il dettato costituzionale ha stentato a trovare applicazione. Ricordo infatti che occorrerà attendere il 1984 per vedere la prima legge che recepisce un’intesa, quella con la Tavola Valdese e, da allora, altre sette confessioni religiose sono giunte all’intesa e alla legge di recepimento dell’intesa stessa.

Per tutte le altre, invece continua ad applicarsi la normativa sui “culti ammessi”, quella del 1929 e del 1930, a cui prima ho fatto cenno.

L’esigenza di una legge organica sulla libertà religiosa che sostituisse quella sui culti ammessi è storia remota.

Negli atti di FOB, Dora Bognandi vi dedica ampio spazio parlando del percorso accidentato di questa legge, percorso che sino ad oggi non è giunto a conclusione.

Sottolineo “sino ad oggi” perché, come prima di me ha già accennato il professor Berzano, è notizia di questa settimana quella di una nuova proposta per dotare l’Italia di una legge sulla libertà religiosa. Il testo della proposta non è però ancora noto.

Ringrazio per l’attenzione.