OSCE HDIM 2017 - FOB: Libertà di Pensiero, Coscienza, Religione o Credo

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OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights
Human Dimension Implementation Meeting 2017

Working session 6: Fundamental freedoms II, including
Freedom of Thought, Conscience, Religion and Belief

Libertà di Pensiero, Coscienza, Religione o Credo

DICHIARAZIONE DELLA FEDERAZIONE EUROPEA PER LA LIBERTÀ DI CREDO (FOB)

INSUFFICIENTE ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FORB IN
EUROPA, INGERENZA DELLO STATO IN MATERIE RELIGIOSE E
DISCRIMINAZIONE RELIGIOSA IN RUSSIA E IN ALTRI PAESI

Giovedì, 14 Settembre 2017

Sono Alessandro Amicarelli, avvocato specializzato in diritti umani e libertà di credo e opero a Londra. Attualmente ricopro la carica di presidente della Federazione Europea per la Libertà di Credo (FOB), che oggi rappresento come ho fatto negli anni precedenti.

FOB è un'associazione laica e indipendente da qualsiasi fede, legalmente costituita in Italia e registrata come gruppo di lobbying a Bruxelles e a Strasburgo dal dicembre 2014.

Sosteniamo i diritti umani e in particolare quelli per la libertà di credo di tutte le persone nel continente europeo, sia che appartengano a gruppi religiosi tradizionali o nuovi, a scuole di pensiero filosofico o spirituale e anche dei non credenti, atei e indifferenti, in linea con la legislazione europea in questo campo.

Oggi vorrei affrontare brevemente tre punti principali:

  1. Chiusura di gruppi religiosi dichiarandoli fuori legge
  2. La necessaria neutralità delle autorità dello Stato
  3. La necessità che anche altre realtà spirituali e religiose di minoranza siano rappresentate presso l'OSCE assieme alle comunità Ebraiche, Cristiane e Musulmane

Breve analisi dei tre temi:

1. Chiusura di gruppi religiosi dichiarandoli fuori legge

È accaduto più volte che autorità dello stato abbiano cercato di frenare, o in realtà l’abbiano fatto, l'attività o il modo di esprimere la fede di specifici gruppi religiosi o limitare in modi diversi la vita di tali gruppi; giusto come esempio, prendiamo il caso dell’Austria quando le autorità tentarono di rifiutare lo status di personalità giuridica ai Testimoni di Geova (Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas e altri c. Austria CEDU applicazione no. 40825/98 sentenza 31 luglio 2008) o, ancora, quello delle autorità francesi di vietare l'ostentazione di qualsiasi simbolo religioso in luoghi pubblici nel nome della laicità francese (legge n. 228/2004 del 15 marzo 2004) e anche la legge francese che consente di chiudere un gruppo religioso se il suo leader è trovato colpevole di reati molto gravi (legge n. 504/2001 del 12 giugno 2001 – "About-Picard"), e questo è successo anche con i Testimoni di Geova in Russia e in Bulgaria, così come in altri paesi.

La maggior parte di questi casi ha come vero obiettivo quello di mettere al bando, e quindi di dichiarare fuorilegge, il gruppo specifico preso di mira dal governo; questo di solito accade sull'asserzione, per esempio, che tali gruppi praticherebbero il lavaggio del cervello, accusa sostenuta e diffusa da associazioni anti-religiose, spesso supportate dai governi stessi, che sono particolarmente attive in attività di lobbying politica a vari livelli, e che creano il panico sociale, fabbricando storie che non hanno fondamento che fanno circolare di paese in paese, come una forma di proselitismo, e che hanno in realtà lo scopo di fermare ogni altra forma d’insegnamento religioso.

Ciò è particolarmente vero nel caso della Russia, dove l’associazione anti-sette francese è stata molto attiva durante l'ultimo quarto di secolo e che ha probabilmente contribuito alla recente decisione di mettere fuorilegge e chiudere tutte le congregazioni dei Testimoni di Geova e di conseguenza sequestrare tutte le loro proprietà; altri gruppi di minoranza sono stati presi di mira in Russia e comprendono pacifiche comunità di Musulmani, i Pentecostali, la Chiesa di Scientology, Ebrei e anche altri gruppi (fonte Portal-Credo.ru). Altre autorità nazionali o regionali, come abbiamo messo in evidenza l'anno scorso per quanto riguarda l'Italia, adottano atti legislativi che indirettamente influenzano minoranze specifiche come nel caso di leggi sui luoghi di culto religioso che si applicano solo ai gruppi religiosi diversi dalla religione ancora predominante nel paese, anche se non ufficiale.

Tali leggi mirano a limitare i diritti delle comunità religiose, impedendo loro di avere luoghi di culto e luoghi dove insegnare loro dottrine e credenze e a praticare la loro fede. Fondamentalmente il piano è di impedire completamente a tali gruppi di esistere e operare nel paese.

2. La necessaria neutralità delle autorità dello Stato

Da quanto appena visto, ne deriva automaticamente l’assoluta esigenza della neutralità delle autorità dello Stato, specialmente quando si tratta di questioni religiose e quando di fornire sovvenzioni alle associazioni e gruppi di associazioni che, di fatto, svolgono attività contro gruppi religiosi del paese.

Gli Stati dovrebbero anche evitare di stilare liste di gruppi buoni e di discriminare sia direttamente sia indirettamente i gruppi e gli individui.

(Vedi Raccomandazioni del Consiglio d'Europa 1178/1192 e 1412/1999 menzionate anche nel 2011).

"Le religioni non sono distinguibili dalle sette sulla base di considerazioni quantitative, dicendo che una setta, a differenza di una religione, ha un piccolo numero di seguaci. Questo in realtà non è sempre il caso. Va assolutamente contro il principio del rispetto e della tutela delle minoranze, che è sostenuto dalle leggi nazionali e internazionali e dalla moralità. Inoltre, seguendo questa linea di discussione, cosa sono le principali religioni se non sette di successo?" (Relazione Annuale del 1996 dal Relatore Speciale sull'Intolleranza Religiosa alla Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite)

Anche la precedente Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite in due differenti rapporti nel 2000 (rapporto n. 33 par. 6) e nel 2001 (rapporto n. 42 par. 6) ha espresso preoccupazione per "l'aumento di violenza e discriminazione contro le minoranze religiose, tra cui legislazioni restrittive e applicazione arbitraria di norme e altri provvedimenti".

L'anno scorso, come pure nel 2015, abbiamo chiesto al Governo italiano di fornire chiari fatti circa l'unità della polizia italiana chiamata SAS, Squadra Anti Sette o Anti Cult Squad in inglese. La risposta del governo è stata che tale gruppo opera contro le sette sataniche, tuttavia deve essere osservato che gli unici gruppi che sono stati colpiti dal lavoro di questa squadra sono gruppi di minoranza che non possono assolutamente essere associati alla tradizione satanica.

Come già fatto in precedenza, noi rinnoviamo la nostra richiesta al Governo italiano di fornire chiare informazioni circa le attività svolte dalla SAS e sul rapporto costo-beneficio, e su come tali attività possono garantire la neutralità dello Stato, considerato che l’esperto e consulente di questa squadra è un sacerdote Cattolico- Romano.

Deve essere sottolineato che:

  • Non è consentita alcuna distinzione tra culti o sette e religioni tradizionali (COE reg. n. 1412/99 par. 6)
  • Non è ammessa alcuna lista, in realtà blacklist; nel caso in cui siano create liste delle religioni, devono includere tutti i gruppi, anche le "sette" (COE reg. n. 1412/99 par. 8 e 9)
  • Non esiste alcuna necessità di una legislazione specifica per, in realtà contro, le sette poiché sia il diritto  penale sia quello civile hanno abbastanza provvedimenti per trattare casi anche per quanto riguarda persone coinvolte in gruppi religiosi (COE Rec. n. 1412/99 par. 10 sub. III)
  • Devono essere incoraggiati la comprensione, la tolleranza, il dialogo e la risoluzione dei conflitti (COE Rec. • n. 1412/99 par. 10 sub. vi)
  • Gli Stati devono garantire un fermo impegno contro eventuali azioni e comportamenti discriminatori ed emarginanti nei confronti delle minoranze religiose e spirituali (reg. n. 1412/99 par. 10 sub .vii).

Questo è più che un mero prevenire azioni discriminatorie, implica un'azione positiva da parte degli Stati a lottare contro le discriminazioni che colpiscono gruppi minoritari.

3. La necessità che anche altre realtà spirituali e religiose di minoranza siano rappresentate presso l'OSCE

Sulla traccia della non-discriminazione e di azioni positive, mentre apprezziamo il fatto che il numero di persone appartenenti a minoranze religiose nella regione dell'OSCE sia abbastanza significativo, tuttavia presso l'OSCE ci sono rappresentanti delle tre principali religioni tradizionali ossia Ebraismo, Cristianesimo e Islam e non vi sono, invece, i rappresentanti di tutte le altre tradizioni.

In quest’ottica, pensiamo che l'OSCE dovrebbe considerare di nominare uno o più rappresentanti per le altre tradizioni religiose nella regione dell'OSCE, visto che l'OSCE richiama puntualmente tutti i gruppi religiosi nei documenti adottati ufficialmente, assieme a quelle “principali” o ufficiali o tradizionali.

Conclusioni

Detto questo possiamo confermare che nei mesi a venire FOB si farà portavoce delle minoranze a tutti i livelli e che continuerà a lavorare a stretto contatto con legislatori e organi dello stato come ha fatto finora.

FOB, in effetti, esiste per rendere il contenuto delle linee guida FORB (Libertà di Religione e di Credo) vivo, attuato e applicato in tutta Europa. Seguire le linee guida di FORB è l'unica via per raggiungere positivamente la pace tra le popolazioni europee.

Siamo fermamente convinti che i tre obiettivi principali e le strategie attuative stabilite nelle linee guida di FORB siano la strada da seguire, facendo quanto segue:

In primo luogo sradicando la violenza con la quale, gruppi che si auto-identificano come religiosi, così come Stati e organismi dello stato e ONG, svolgono attività contro gruppi religiosi o spirituali minoritari o non, e individui appartenenti a tali gruppi;

In secondo luogo deve essere garantita a tutti gli individui, religiosi o non, la libertà di religione e di credo, come pure agli atei e agli indifferenti. Anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha sottolineato questo punto ripetutamente;

Terzo principio è che i governi collaborino con la società civile, come sta accadendo oggi in questo luogo prestigioso.

Come gruppo di lobbying FOB è qui per questo motivo.

Collaboriamo con enti statali e parlamentari a livello nazionale ed europeo affinché questi diritti umani fondamentali siano pienamente attuati in tutta Europa, garantendo pari diritti a tutte le persone.

Oggi, ancora una volta, come abbiamo fatto in precedenza, invitiamo tutti i governi che fanno parte dell’OSCE a rispettare i diritti umani di tutti i gruppi di minoranza, sia di natura religiosa che non, e quelli degli individui appartenenti a tali gruppi, in conformità con i loro obblighi internazionali in quanto membri delle Organizzazioni Internazionali.

In conclusione possiamo affermare che ciò che ci aspettiamo dagli Stati è perfettamente e completamente in linea con le aspirazioni e obiettivi contenuti in una serie di documenti ufficiali sulla libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo, adottato dal CSCE/OSCE negli ultimi decenni – come delineato nell'Atto Finale di Helsinki del 1975, nel Documento di Madrid del 1983, nel Documento di Vienna del 1989, in quello di Copenhagen del 1990, di Budapest del 1994 e nel Trattato di Maastricht del 2003.

Vogliamo inoltre ricordare la decisione dell'OSCE MC.DEC/3/13 sulla Libertà di Pensiero, di Coscienza, di Religione o di Credo che, dopo il richiamo a un numero di obblighi agli Stati contenuti negli strumenti internazionali sui diritti umani e sottolineando l'importanza di tali libertà per gli individui e i gruppi, invita gli Stati membri – per citarne alcuni – a prevenire l'intolleranza, la violenza e la discriminazione basata sulla religione o  sulle convinzioni personali; a promuovere il dialogo; ad astenersi dall'imporre restrizioni che non coerenti con gli obblighi internazionali dello Stato; ad adottare misure efficaci per prevenire ed eliminare la discriminazione nei confronti di individui e gruppi religiosi; ad adottare politiche volte a promuovere il rispetto dei luoghi di culto e altri siti religiosi; e quindi, molto semplicemente a mettere in pratica i loro impegni internazionali al fine di assicurare i diritti di tutti gli individui a professare e praticare la loro religione o credo, sia individualmente, sia in comunità con altri, e in pubblico o privatamente e di manifestare la propria religione o credo tramite l’insegnamento, la pratica, il culto e l’osservanza dei riti,
anche attraverso leggi, regolamenti e politiche trasparenti e non discriminatorie.

Grazie!

Alessandro Amicarelli, portavoce
per conto di FOB,
European Federation for Freedom of Belief
(Federazione Europea per la Libertà di Credo)


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