OSCE HDIM 2017 - FOB: Profughi e rifugiati

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OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights
Human Dimension Implementation Meeting 2017.
Working session 11: HUMANITARIAN ISSUES AND OTHER COMMITMENTS

Profughi e rifugiati

DICHIARAZIONE DELLA FEDERAZIONE EUROPEA PER LA LIBERTÀ DI CREDO (FOB)

RIFUGIATI MUSULMANI DETENTORI DI REGOLARI DOCUMENTI DI VIAGGIO ONU RILASCIATI DALLE AUTORITÀ BRITANNICHE ED ESENTI DA VISTO SULLA BASE DELL’ACCORDO EUROPEO DEL 1959 RESPINTI ALLA FRONTIERA ITALIANA

Lunedì, 18 Settembre 2017

Sono Alessandro Amicarelli, avvocato specializzato in diritti umani e libertà di credo e opero a Londra. Attualmente ricopro la carica di presidente della Federazione Europea per la Libertà di Credo (FOB), che oggi rappresento come ho fatto negli anni precedenti.

FOB è un’associazione laica e indipendente da qualsiasi fede, legalmente costituita in Italia e registrata come gruppo di lobbying a Bruxelles e a Strasburgo dal dicembre 2014.

Sosteniamo i diritti umani e in particolare quelli per la libertà di credo di tutte le persone nel continente europeo, sia che appartengano a gruppi religiosi tradizionali o nuovi, a scuole di pensiero filosofico o spirituale e anche dei non credenti, atei e indifferenti, in linea con la legislazione europea in questo campo.

Oggi vorrei affrontare brevemente un punto principale partendo da un caso reale:

Il signor Mohammed Alì (il nome è di fantasia per mantenerne la riservatezza) è un cittadino di un paese prevalentemente musulmano.

In precedenza ha lavorato presso una missione delle Nazioni Unite e vive e lavora legalmente nel Regno Unito.

Alcuni anni fa egli ottenne lo status di rifugiato tramite il rilascio da parte delle autorità britanniche di un documento di viaggio delle Nazioni Unite in base alla Convenzione di Ginevra del 1951.

Negli ultimi anni, in base all’Accordo Europeo del 1959 sull’Abolizione dei Visti per i Rifugiati, il signor Alì ha viaggiato in diversi paesi che sono membri firmatari del presente Accordo ed è stato ammesso in quei territori senza la necessità di un visto.

Sul documento di viaggio è, infatti, specificato che i titolari di questo tipo di documento devono essere ammessi nei territori degli Stati che fanno parte dell’accordo del 1959 senza un visto, per soggiorni fino a 90 giorni e se quella persona non rappresenta un rischio per la sicurezza.

All’inizio di gennaio del 2017, il signor Alì viaggiava da Londra a Roma per partecipare a un evento religioso e dopo aver trascorso due notti a Roma, avrebbe fatto rientro a Londra.

Aveva il biglietto di ritorno, i dettagli di dove avrebbe soggiornato la notte e l’iscrizione per partecipare all’evento.

Prima di partire da Londra la polizia di frontiera britannica gli aveva confermato che non aveva bisogno di un visto per recarsi in Italia, cosa confermata anche dai dipendenti della compagnia aerea che, infatti, lo ammisero a bordo. Una volta in Italia, tuttavia, la polizia di frontiera italiana gli contestò la mancanza del timbro di visto sul passaporto notificandogli il modello europeo di respingimento alla frontiera.

Il signor Alì spiegò loro che non aveva bisogno di un visto, mostrando loro la dichiarazione presente sul suo documento di viaggio che spiegava chiaramente che non aveva bisogno di un visto per viaggiare in diversi paesi, tra i quali l’Italia.

Gli agenti gli dissero che il visto era invece necessario, in quanto, dopo gli attacchi terroristici verificatisi in Europa, nel novembre 2016, il Ministero degli Interni aveva emanato una direttiva.

Aggiunsero che tale direttiva rendeva obbligatorio il visto per tutti i rifugiati originari di determinati paesi in viaggio da specifici paesi e gli mostrarono un documento in lingua italiana sullo schermo di un computer per dimostrare ciò che stavano affermando.

Il signor Alì non parla italiano, né lo capisce e non riusciva a comprendere ciò che gli agenti stavano cercando di spiegargli in un inglese scadente e decise di chiamarmi come avvocato. Io gli spiegai che aveva il diritto di entrare nel paese senza visto e mi chiese di parlare con un agente.

L’agente confermò le circostanze di cui sopra.

Io le spiegai che si stava sbagliando e che volevo l’evidenza di tale direttiva e maggiori dettagli su questo; mi fu detto che non era possibile, poiché era un regolamento interno che non poteva essere diffuso e che lei stava solamente applicando la legge, e che il signor Alì sarebbe stato rimandato a Londra nel giro di poche ore.

Potete immaginare lo shock per un avvocato che si sente dare una tale spiegazione da un agente di polizia di un paese democratico.

Il signor Alì mi affidò incarico di indagare sulla questione e finora il Ministero non ha ancora risposto alle richieste da me avanzate circa tale regolamento interno.

Dopo qualche ricerca mi resi conto che altri rifugiati musulmani che viaggiavano da Londra a Roma avevano sperimentato lo stesso problema del signor Alì solo pochi giorni prima della sua vicenda.

A tutt’oggi, il Ministero degli Esteri dichiara ufficialmente sul suo sito Web che, in circostanze come quelle del signor Alì, NON è richiesto alcun visto.

[italiano] http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/passaporti_documenti.html

[inglese] http://www.esteri.it/mae/en/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/passaporti_documenti.html

In modo specifico, il Ministero degli Esteri afferma:

“Altri documenti di viaggio equivalenti al passaporto sono:

(...)

titolo di viaggio per rifugiati, rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951.

I rifugiati sono soggetti ad obbligo di visto per l’Italia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen o di un documento di viaggio rilasciato da uno dei Paesi firmatari dell’Accordo di Strasburgo del 20.4.1959;”

Sebbene il Regno Unito non sia un membro dell’area Schengen, anche se partecipa ad alcuni dei suoi programmi, è a tutti gli effetti un firmatario della Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959 e quindi, i rifugiati in possesso di documenti di viaggio delle Nazioni Unite rilasciati dalle autorità britanniche, hanno il diritto di viaggiare in diversi paesi senza un visto, come chiaramente indicato sul loro documento di viaggio.

Informato di questa vicenda, il Ministero degli Esteri ha chiesto ulteriori informazioni per indagare sulla questione.

Oggi chiediamo al governo italiano di dichiarare:

  • Se il Ministero degli Interni abbia mai adottato il regolamento che vieta ai rifugiati Musulmani di entrare nel paese a seguito degli attentati terroristici
  • In caso affermativo, di fornire chiare informazioni a riguardo
  • Se il Ministero degli Esteri è a conoscenza del presente regolamento
  • Se il regolamento esiste, di sapere se il Governo ha deciso di sospendere l’adesione alla Convenzione del 1959 e, in caso affermativo, quando ne è stato informato il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, ai sensi dell’art. 7.1 della Convenzione del 1959
  • Se tale regolamento o direttiva non esiste, chiediamo al governo italiano di spiegare le ragioni per cui i rifugiati Musulmani in possesso di regolari documenti di viaggio delle Nazioni Unite rilasciati dalle autorità britanniche ed esenti dal visto in conformità con la Convenzione di Strasburgo – della quale sia l’Italia che il Regno Unito sono firmatari – vengono respinti alla frontiera italiana.

Allo stesso tempo chiediamo al Governo britannico di dichiarare:

  • Se sono consapevoli di tali casi di rigetto alla frontiera italiana di rifugiati in possesso di regolari documenti di viaggio delle Nazioni Unite rilasciati dalle autorità britanniche in conformità con la Convenzione di Ginevra del 1951, che viaggiano verso un paese, l’Italia, che è un firmatario, assieme al Regno Unito, della Convenzione di Strasburgo
  • e considera di intraprendere qualche azione per richiedere ulteriori spiegazioni al Governo italiano per quanto riguarda questa vicenda

Avanziamo la stessa richiesta a tutti i governi che aderiscono alla Convenzione di Ginevra che sono anche membri firmatari dell’Accordo Europeo del 1959 concernente l’Abolizione dei Visti per i Rifugiati.

In conformità con i documenti dell’OSCE e con le linee guida FORB e con gli altri strumenti internazionali sui Diritti Umani relativi a Religione e Credo, come FOB, vogliamo un’Europa senza discriminazione basata sulla religione e credo e confidiamo che il Governo italiano possa fornire chiare e dettagliate informazioni su questo, spiegando il motivo per cui ai rifugiati Musulmani è rifiutato l’accesso, anche se in possesso di validi documenti delle Nazioni Unite rilasciati nel Regno Unito che li esenta dall’obbligo del visto.

Grazie!

Alessandro Amicarelli, portavoce
Portavoce di FOB,
European Federation for Freedom of Belief


Download la dichiarazione di FOB in PDF