Sempre più paesi hanno adottato o stanno adottando strumenti legislativi per vietare l'importazione di prodotti realizzati con il lavoro forzato. Tra questi figurano Stati Uniti, Canada e Messico. Il regolamento dell'UE sul lavoro forzato, che vieta la vendita, l'importazione e l'esportazione di beni realizzati tramite il lavoro forzato, è il più recente di tali atti legislativi. Dato che il mercato unico dell'UE è attualmente il più grande mercato di consumatori al mondo, il regolamento ha il potenziale per influenzare le pratiche commerciali a livello globale, prevenire, porre fine o mitigare il lavoro forzato e impedire alle aziende di trarre profitto dal lavoro forzato nelle loro catene di approvvigionamento.
Il regolamento potrebbe inoltre favorire il progresso degli sforzi legislativi relativi al lavoro forzato in altri paesi, le cui aziende potrebbero essere colpite da una rigorosa applicazione del regolamento. È importante sottolineare che il regolamento colmerà una lacuna significativa nel quadro legislativo dell'UE, poiché finora non esisteva alcuno strumento nell'Unione che vietasse la commercializzazione di prodotti realizzati sfruttando il lavoro forzato.
Bandiere dell'Unione Europea davanti alla Commissione Europea a Bruxelles. Foto di Guillaume Périgois su Unsplash
Il Regolamento prevede che l'Unione si adoperi per eliminare il ricorso al lavoro forzato e promuovere il lavoro dignitoso e i diritti dei lavoratori in tutto il mondo. L'articolo 11, lettera f), stabilisce che la Commissione Europea metterà a disposizione degli operatori economici orientamenti in materia di “due diligence” in relazione al lavoro forzato imposto dalle autorità statali. Lo scopo di questa nota informativa è quello di fornire indicazioni sulla guida alla due diligence che la Commissione pubblicherà in relazione al lavoro forzato imposto dallo Stato. Essa illustra quali misure di due diligence sono richieste alle imprese per individuare i rischi di lavoro forzato imposto dallo Stato nelle loro attività e catene di approvvigionamento, quando è necessario interrompere i rapporti commerciali e quali misure occorre adottare per interromperli rapidamente. La bozza di due diligence qui presentata è in linea con le linee guida internazionali e i principi stabiliti da organizzazioni internazionali quali l'ILO, l'OCSE e le Nazioni Unite.
Il briefing fornisce inoltre una spiegazione esauriente delle differenze tra il lavoro forzato imposto dallo Stato e quello svolto da soggetti privati. Nel primo caso, il responsabile è lo Stato, che in virtù dei trattati fondamentali sui diritti umani e delle convenzioni dell'OIL ha l'obbligo di proteggere la propria popolazione, anche dal lavoro forzato. Questo tipo di lavoro forzato richiede quindi una risposta diversa da parte delle aziende, poiché l'abuso viene perpetrato nell'ambito di una politica governativa ed è sostenuto dallo stesso apparato statale. Il presente documento informativo include anche esempi di come il lavoro forzato imposto dallo Stato viene attualmente praticato in varie aree geografiche e in diversi settori.
Qui la guida al modello (in inglese).