I testimoni di Geova hanno diritto a rifiutare le trasfusioni

Sezione:
Steno Sari

La Cassazione: il principio vale anche se è a rischio la vita del paziente.

di Steno Sari — Clamorosa sentenza della Corte di Cassazione, che mette a tacere i dubbi e le paure dei medici sul dissenso dei Testimoni di Geova alle trasfusioni di sangue.

La sentenza 29469/2020 è stata discussa il 19 marzo in un webinar tenuto presso il Forum Risk Management, organizzato dalla Società Italiana Medico Giuridica. La vicenda risale al 2004 e riguarda una partoriente che aveva espresso il suo rifiuto alle emotrasfusioni sia a voce che per iscritto. A seguito di un'emorragia, la donna fu sottoposta in modo coatto a sette trasfusioni di sangue. Il Tribunale di Milano respingeva le richieste di risarcimento della donna e la Corte di Appello ne confermava la decisione. Il 23 dicembre 2020, dopo quindici anni di iter giudiziario, la Corte di Cassazione ha ribaltato le due sentenze, dando ragione alla donna e confermando che tutti i pazienti hanno diritto di decidere e scegliere in merito alle cure mediche e ai trattamenti sanitari che siano in conflitto con la propria coscienza e le credenze religiose.

Il principio di diritto che la Cassazione ha enunciato è di particolare importanza: «Il Testimone di Geova, che fa valere il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario a tutela della libe1tà di professare la propria fede religiosa, ha il diritto di rifiutare l'emotrasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita».

«Il diritto all'autodeterminazione – afferma Giaime Guizzi, consigliere della Corte di Cassazione – include il rifiuto a quanto specificato in anticipo. In questo caso la validità è inequivoca e attuale anche nel momento in cui si verifica il pericolo». Anche quando il dissenso è di natura religiosa è un diritto inviolabile e anzi, ha aggiunto il consigliere, questo aspetto risponde pienamente al concetto di laicità dello Stato, che non può essere indifferente al fenomeno religioso.

Al termine della sessione, l'avvocato Nardi, difensore della parte ricorrente, ha sottolineato che il rifiuto alla trasfusione di sangue non ha nulla in comune con l'eutanasia, mentre il prof. Macrl, del MelCo, ha concluso che «la sentenza (29469/2020) quale principio di autodeterminazione vale anche di fronte a un reale pericolo di vita del paziente e nel contempo comporta il dovere del medico di astenersi. Anche di fronte a una scelta religiosa, il diritto all'autodeterminazione non è suscettibile di alcun bilanciamento».

La Cassazione ha posto fine a una questione spinosa che ha toccato negli anni aspetti etici, medici e giuridici. Il di1itto di autodeterminazione in materia sanitaria e la libertà religiosa sono due principi costituzionali che non devono essere bilanciati, ma tutelati e applicati pienamente. Con questa pronuncia della Cassazione e ora con la legge 219/2017 (legge sul biotestamento) non sembrano esserci più dubbi: portando con sé una dìchìarazione preventiva, documentata e scritta (DAT) dalla quale emergono le loro volontà di rifiuto alle emotrasfusioni anche in caso di pericolo di vita, il rifiuto dei Testimoni di Geova alle emotrasfusioni va rispettato anche qualora si trovassero in stato di incoscienza.

Articolo apparso su Libero il 24 marzo 2021 e ripubblicato con l'autorizzazione dell'autore