Il vecchio mito della manipolazione mentale

Sezione:
Avv. Fabrizio d'Agostini

Si devono tollerare tutti, meno gli intolleranti
Norberto Bobbio

di Fabrizio d’Agostini — Cinque sigle associative che dichiarano nella loro stessa denominazione di avere come scopo la difesa delle vittime di abusi psicologici, hanno recentemente riproposto, in una lettera inviata alle istituzioni, una “vecchia” lamentela degli anni ‘70 del secolo scorso (mind war negli USA) per la mancata attenzione da parte dello Stato alla diffusine di “perniciose teorie cospirazionistiche e credenze pseudoscientifiche” da parte di “discusse aggregazioni” “che attentano ai diritti fondamentali degli individui e minano la stessa società democratica” e sembra voler suggerire l’opportunità di una maggior attenzione istituzionale del fenomeno e l’opportunità dell’adozione di misure di prevenzione (come recentemente in Francia).

Bisogna leggere il testo rovesciando le argomentazioni: le sigle associative vorrebbero una maggiore attenzione e misure di prevenzione da parte dello Stato e queste pretese, lungi dal rafforzare la società democratica, sarebbero una diminuzione delle libertà dell’individuo e una conseguente diminuzione della democrazia (anche, infra).

Del resto, l’attenzione delle istituzioni sul fenomeno delle “discusse aggregazioni” già c’è e, dagli anni ’90, esiste in Italia un Ufficio della Pubblica Sicurezza destinato allo scopo, già all’epoca molto criticato perché si riteneva una violazione dei diritti umani.

Assumono poi che esiste un “grave vulnus normativo venutosi a determinare a seguito della pronuncia di incostituzionalità dell’ex delitto di plagio”. Il vuoto normativo non esisteva allora, nel 1981 e soprattutto la giurisprudenza ha elaborato categorie di danno che all’epoca non erano presenti e non venivano trattate. Alla tutela penale che esisteva allora ed esiste oggi (dalla circonvenzione di incapace, alla violenza privata, alla minaccia, all’istigazione e così via) si sono aggiunte oltre allo stalking categorie generali del danno civile alla persona e plurime tutele emergenti. Mi limito ad un elenco sommario. Oltre al danno patrimoniale, il danno biologico, il danno psichico, il danno esistenziale, il danno morale e una infinità di sottocategorie e fra le tutele emergenti i diritti della personalità anche in tal caso con molte sottocategorie, a parte lo stalking norma penale, tutte tutele civilistiche concorrenti a quelle penali che nel 1981 non erano presenti e non si conoscevano o si conoscevano ben poco. Si tratta di un insieme compatto di norme di tutela dei diritti della persona. Tenuto poi conto che nei quarant’anni di vigenza del plagio vi è stato un unico processo finito con una condanna, è difficile considerare la sua abrogazione per incostituzionalità un “grave vulnus normativo” (ancora, infra).

Quando la "soggezione psicologica" si realizzerebbe in modo tale da costituire reato? In Francia, Russia, in Giappone, in Argentina, in Cina, la soggezione psicologica esiste o esisterebbe quando l'adepto, il fans, il fedele cambia il proprio modo di pensare, il proprio modo di vivere, le frequentazioni, le amicizie. Quindi l'oggetto dell'imputazione non è la soggezione psicologica che non viene descritta ma il "cambiamento" il quale, da prova di un fatto, diventa il fatto stesso.

Come, secondo questa visione "perversa" nascerebbe la "soggezione psicologica"? È presente un leader, un guru, un capo carismatico e una dottrina e chi vi aderisce, il fedele, il credente. Nulla di questo nelle democrazie occidentali è reato anzi è ripetutamente dichiarato legittimo (art. 18 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; art. 9 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; art. 19 Costituzione Italiana e lo stesso Atto Istitutivo della EU).

Per la legge sulla “soggezione psicologica” quello che si vorrebbe fosse sanzionato non è la fede in un capo carismatico, leader spirituale o la dottrina. La pretesa cade sul "cambiamento di vita". Il reato non è il fatto della soggezione psicologica ma il "cambiamento". Non rilevano piccoli cambiamenti, ma solo cambiamenti importanti che costituisco trasformazione della vita comune, del costume sociale, dell'identità corrente. Non si vorrebbe consentire la "devianza" e cioè appunto di "deviare" dalla cultura e dal modo di vivere corrente. Nessuna ideologia, nessuna dottrina se creduta con fede profonda e intensa è al riparo dall'incriminazione. Questo è l'altro aspetto che costituisce l'intera "invenzione" "del reato di soggezione psicologica". L'"intensità della fede, la profondità della credenza". Si può credere, si può avere fede, ma non così profonda da cambiare la vita. Per così dire, una libertà di credere e una libertà di fede “limitata”. In certo modo si tratta di un feroce conservatorismo sociale.

Il codice penale italiano prevedeva all'art. 603 il "plagio" e cioè un reato specifico che recitava: "Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni".

L'unico processo per plagio, il primo e l'unico concluso con condanna, è stato quello nel 1968 contro il sig. Aldo Braibanti. La sentenza mostra come la vera questione non era la "sudditanza psicologica" con cui Braibanti esercitava il suo potere, ma la sua omosessualità in anni nei quali l'omosessualità non era accettata e la circostanza ulteriore che il suo amico fosse un giovane d'alta borghesia.

Il successivo processo per plagio è stata l'incriminazione di Don Grasso, prete cattolico. Non vi fu condanna e fu assolto perché il reato di plagio fu dichiarato incostituzionale nel 1981. Padre Emilio Grasso aveva entrambe le caratteristiche che per il reato di plagio e per la legge italiana erano "insopportabili": aveva una fede profonda e credeva che l'invito dei Vangeli a cambiare vita dedicandola al bene per gli altri dovesse essere accolto e così insegnava.

Questi due processi dimostrano l'impossibilità di creare una fattispecie di reato autonomo di "sudditanza psicologica" e come l'oggetto specifico dei fautori non sia la sudditanza psicologica ma sia il cambiamento di vita "eccessivo" e la fede "eccessiva".

Imputato di promuovere una “sudditanza psicologica” sarebbe stato – e in effetti è stato – anche Gesù Cristo.

La Francia ha completato la propria decadenza giuridica con le misure di prevenzione recentemente adottate, affermando attraverso il MIVILUDES che non hanno valore le testimonianze delle vittime di sudditanza psicologica, proprio perché psicologicamente condizionate a parte i "rinsaviti" o "apostati" che sono i testimoni preferiti. Gli altri sono vittime contro la loro volontà. E il danno fisico e mentale? Presunto, dichiarato, affermato, indimostrabile (se risultasse un danno fisico, ricorrerebbero altre norme penali già esistenti). Si tratta, dal punto di vista logico, di un tautologismo: vi è una dipendenza psicologica perché vi è una dipendenza psicologica. La circostanza che la vittima affermi sotto giuramento di non essere sottoposta a nessuna costrizione è irrilevante. Ma è anche la fine della libertà personale dell'individuo. Il giudice, oltretutto, non può che affidarsi al giudizio di esperti. Si tratta del trasferimento dell'attività giudiziaria ai consulenti psicologi o psichiatri o psicanalisti e ad associazioni anti-sette. Cesserebbe la terziarietà del giudicante.

Qual è alla fine la sorte dei cittadini credenti – quelli che non potrebbero testimoniare perché condizionati psicologicamente? Quale volontà si sostituisce alla loro? Sono paragonati a drogati?

Quanto alla democrazia (supra), il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale operativo in Italia dal 2016 ha dichiarato nel suo reportage sul "plagio", definito "il reato impossibile": "è importante, soprattutto per i giovani, sapere che la democrazia e la tutela dei diritti nel nostro Paese vengono da alcuni momenti fondamentali, e anche, a volte, da alcuni atti fondamentali. Uno di questi è l’abolizione del reato di plagio".

Il Garante ha definito il plagio un reato impossibile e così è anche per il preteso “condizionamento psichico”(anche, infra).

Non è possibile individuare come reato autonomo il “condizionamento psichico” se non viene ad esistenza un danno materiale, patrimoniale o morale e se un danno materiale, patrimoniale o morale, viene ad esistenza l’ordinamento è ben organizzato per sanzionarlo. Per meglio spiegarsi, è questa la ragione per la quale è così difficile impedire i femminicidi: non si può condannare all’ergastolo in via preventiva un uomo che non ha fatto niente e solo perché potrebbe poi uccidere una donna. Parimenti non è sanzionabile il cambiamento di vita di una persona, la scelta terapeutica e la sua adesione ad una dottrina così come non è sanzionabile la decisione di una donna di separarsi dal marito o dal compagno. Sono entrambe vicende basate su diritti di rango costituzionale e nessuna delle due vicende contiene di per sé un danno di rilievo giuridico.

La riprova è nella stessa lettera delle cinque associazioni. Per “dimostrare” la propria tesi, infatti, dimostra esattamente l’opposto e cioè che senza un danno materiale non è possibile sanzionare le scelte delle persone e la sanzione cade sul danno e non sulla scelta. Propone come esempio la vicenda di una ragazza deceduta in quanto operata in condizioni che afferma essere state disastrose e legata ad un Centro Olistico e lamenta che nel conseguente processo penale la Corte di Assise d’Appello, riformando la sentenza di primo grado, ha assolto il fondatore e leader spirituale del Centro e ha ridotto la pena ad un anno e quattro mesi al medico che l’aveva operata.

Sentenza che non è stata gravata per Cassazione dalla procura e quindi è passata in giudicato. Non conosciamo gli atti della causa penale e quindi non entriamo nel merito. Due osservazioni solo. La prima è che sulla base della narrazione nella lettera è risultato che il fondatore e leader del Centro, qualunque fosse l’imputazione, era innocente e che il medico, vista la pena, non era colpevole del reato di omicidio colposo e il mancato ricorso per Cassazione da parte della Procura, dimostra che la sentenza risultava motivata in modo giusto e convincente. È però molto più importante la seconda osservazione e cioè che l’ordinamento penale è perfettamente in grado di intervenire, se vi è un danno e che senza un danno le scelte individuali non sono sanzionabili.

L’idea che si possa prevedere in anticipo la commissione nel futuro di reati e sanzionarli appartiene solo alla fantascienza (Minority Report).

La filosofia olistica è ormai largamente accettata anche nell’uso clinico. Si affianca e non sostituisce le terapie della medicina ufficiale. In generale la questione delle terapie diverse da quelle ufficiali si è posta alla fine del secolo scorso in quella che è stata denominata new age per l’ingresso in occidente di “nuove” terapie mediche per lo più di origine orientale (Cina e India). Sono, terapie “nuove” solo per l’Occidente posto che alcune risalgono a epoche che precedono Ippocrate e la medicina occidentale. Una loro caratteristica è di concepire la terapia come rivolta alla cura insieme di spirito e materia.

Poiché nella lettera si parla di “perniciose teorie cospirazionistiche e credenze pseudoscientifiche” da parte di “discusse aggregazioni” “che attentano ai diritti fondamentali degli individui e minano la stessa società democratica”, appare necessario ribadire che si tratta di giudizi tralatici davvero “vecchi” e ormai del tutto infondati e basati su di una informazione carente. Le cinque sottoscrittrici infatti giudicano dentro una “camera eco” che continua ad essere sempre la stessa e sembrano incapaci di uscire dall’eco delle proprie convinzioni. Per cui è inutile anche solo discutere. Solo si può osservare che sembrano queste, quelle esposte nella lettera le vere “perniciose teorie cospirazionistiche e credenze pseudoscientifiche” “che attentano ai diritti fondamentali degli individui e minano la stessa società democratica” e che fanno delle associazioni sottoscrittrici delle “discusse aggregazioni”.

La questione delle “vittime” poi non sembrerebbe reggere dal punto di vista quantitativo. I pretesi quattro milioni non hanno senso perché si tratta non di vittime ma di cittadini che, esercitando diritti costituzionalmente garantiti, hanno scelto dottrine e comunità diverse da quelle che sembrano implicitamente preferite dalle associazioni sottoscrittrici; non di vittime che, nella complessità della società tardo moderna, possono anche esserci e subire abusi (nell’ordine delle decine e sempre e solo in presenza di danni di qualche genere – supra e ancora infra).

Entrando nel merito del “condizionamento psichico” in relazione alla società è necessaria una ben altra narrativa. All’inizio, esaminando i contenuti della lettera si è osservato che si trattava di una lamentela “vecchia” (supra). Oggi non ha più ragione di essere, la società, i costumi e la cultura sono profondamente cambiati. Oggi siamo all’esito di una storia ben risalente. Da quando nel 1957 Vance Packard ha pubblicato The Hidden Persuaders (Persuasori occulti), non è più possibile parlare di "soggezione psicologica" come reato in sé. Ormai esiste una letteratura sconfinata. È stato infatti un crescendo da allora della consapevolezza a tutti i livelli dell'esistenza di tecniche di condizionamento dalla pubblicità, al marketing, alle tecniche di vendita, alla politica (e non solo) e il condizionamento psicologico è ormai elemento costitutivo e in alcuni paesi disciplinato, della società moderna. A questa capillare estensione in questa che ormai chiamiamo tarda modernità si è associata la qualità del condizionamento psicologico che ha raggiunto livelli inimmaginabili, incredibili e spesso disastrosi attraverso internet, il cloud e la comunicazione elettronica e infine ora attraverso l’Intelligenza Artificiale: viviamo in una realtà sociale interamente e intimamente cambiata, profondamente cambiata, forse molto comoda ma alla fine l’evidenza non è il benessere e la comodità maggiore ma la sua natura feroce e distruttiva ad imporsi. Solo venti anni fa non era immaginabile che potessero “esplodere” comunicazioni, immagini, suoni di mille e mille tesi, dottrine, congiure, affabulazioni che si associano e sovrappongono alle devastazioni di villaggi e città in una trasformazione del mondo e della cultura nella quale la stessa morte si è trasformata in un numero, quello in crescita di bambini uccisi e così nella morte in crescita del futuro del mondo. Non è un semplice ”condizionamento psichico” individuale. Non è in gioco una società: è in gioco un’epoca.

Distolti dal vero, aggrappati al nulla virtuale urliamo l’impossibilità della pace.