La Chiesa di Scientology. Narrazione religiosa e configurazione giuridica

Sezione:
Germana Carobene

di Germana Carobene — professore associato di Diritto ecclesiastico e canonico nell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Scienze Politiche; consigliere di FOB.

* Contributo non sottoposto a valutazione. Relazione presentata al Convegno dell’Università di Milano, Le minoranze religiose escluse. Il pluralismo religioso in Italia tra politica e diritto, 6 maggio 2021, coord. Scientifico proff. S. FERRARI, C. CIANNITTO.

 

SOMMARIO:

1. Sulla nozione di religione, confessione, setta
2. La Chiesa di Scientology e il suo inquadramento
3. Problematiche giurisprudenziali nel riconoscimento di Scientology
4. La configurazione del reati di associazione per delinquere
5. Il plagio e l’abus de faiblesse
6. I movimenti “anti-sette”. Considerazioni conclusive

1. Sulla nozione di religione, confessione, setta [⬆︎]

Le indagini sociologiche e filosofiche, prodromiche a una riflessione giuridica, evidenziano una difficoltà di inquadramento concettuale del termine ‘religione’, tanto da parte di chi rivendica un sapere, un comportamento – laico, agnostico o ateo – che da parte di chi, interrogando le credenze, i simboli, i sistemi di rappresentazione del reale, prodotti da una certa società, vuole salvaguardare gli oggetti di indagine, riconducendoli a una pretesa di indiscutibile scientificità[1]. Tale termine può, invece, essere declinato nella sua polivalenza, a patto che non lo si usi per discriminare in senso positivo/ negativo i valori e le forme con cui esso variamente si presenta, poichè alla sua base vi deve essere la necessità di comprendere e tutelare l’ambito più profondo delle libertà individuali.

Parlare della religione o delle religioni significa, dunque, evidenziare una duplice difficoltà o, ancor meglio, una duplice diversità: del fatto religioso e delle teorie sullo stesso, non soltanto sulla contrapposizione credenti - non credenti ma anche in base alla diversità prospettica con la quale si osserva il fenomeno (sociale, politico, giuridico).

La storia e l’etnologia testimoniano dell’universalità e varietà delle religioni[2] e ciò impone due osservazioni. Da una parte che tale diversità non è incompatibile con principi e rituali dei diversi sistemi, la cui esistenza fonda l'identità dell'oggetto religioso; in secondo luogo, è evidente che la stessa pone un problema di definizione, in ultima analisi, per delineare l'elemento comune delle diverse forme religiose, che permette di definirle come tali. Caratteristica delle religioni è, dunque, la duplice necessità di definirsi, da una parte, mediante gli obblighi di una disciplina individuale, dall'altra, tramite un modello di vita che orienti quest'ultima e ciò è ancora più evidente nelle religioni senza Dio.

L’interesse giuridico sulla definizione di ‘religione’ o di ‘confessione religiosa’ ha, inoltre, un ulteriore obiettivo essendo, innanzitutto, fondamentale nelle dinamiche tra la libertà di coscienza e l’eguaglianza giuridica[3]. Nell’analisi filosofico-psicologica, la coscienza si delinea secondo una linea ambivalente tra una concezione normativa - in cui essa è un organo di produzione di valori, costitutiva delle regole etiche - e una cognitiva - che consisterebbe in un organo di conoscenza di una legge morale o di una legge della natura, già scritta. La prima ammette la coesistenza di una pluralità di coscienze; ci saranno, quindi, tanti differenti sistemi normativi quanti individui dotati di coscienza, e dunque si verrà a creare un quadro estremamente frammentario, che difficilmente gli ordinamenti riusciranno a ricondurre ad unità[4].

Nel nostro Paese, inoltre, la dinamica delle relazioni Stato - confessioni, costituzionalmente strutturata sulla falsariga della definizione concordataria dei rapporti con la Chiesa cattolica, costituisce un punto di riferimento ma anche un preambolo, pregiudiziale a ogni innovazione nei rapporti con fenomeni religiosi ‘non tradizionali’[5]. Scientology in tal senso rappresenta il caso esemplificativo, per dimostrare la necessità di rompere le comuni categorie del sentire religioso. Ciò si è reso particolarmente evidente nel noto e lungo processo milanese nei confronti del movimento che può essere considerato paradigmatico per la definizione e comprensione dei nostri concetti di libertà e laicità democratica[6]. Tale percorso giudiziario può essere confrontato con gli iter processuali che si sono avuti in Francia e in Belgio, da valutare congiuntamente, poiché in tutti questi casi le accuse riguardavano, in sostanza, Scientology, complessivamente considerata.

Nelle moderne società è evidente che la definizione di religione, offerta a livello sociologico, non corrisponde alla categoria giuridica. L'incompetenza nell’elaborare in maniera univoca tale concetto non si accompagna, inoltre, a una legislazione “neutrale” ma, al contrario, alla previsione di una serie di diritti a gruppi o categorie, identificati come religione, senza però darne l'opportuna qualificazione giuridica. Non è, quindi, una definizione importante soltanto a livello teorico ma riveste delle conseguenze nell’ambito concreto, fondate sulle istanze di protezione giuridica da parte di soggetti che rivendicano forme di spiritualità prive di affiliazione a specifiche appartenenze fideistiche.

Se in passato si tendeva a far coincidere il concetto di confessione religiosa con le strutture tradizionalmente qualificate come tali, il passaggio a società sempre più aperte e multiculturali ha imposto l'adozione di un approccio più inclusivo, che ha finito per mettere in discussione quei parametri. Non è corretto partire dalla contrapposizione setta – religione: è noto che hairesis/αί́ρεσις in greco, equivalente al latino secta, è traducibile come opzione, opinione, setta. La parola eresia originariamente designava, dunque, la scelta o preferenza per una dottrina, prima di avere una connotazione peggiorativa che la Chiesa cattolica vi ha associato: quella di una credenza dissidente. Ciò, inoltre, è stato ripreso dall'idea etnocentrica, ampiamente diffusa, secondo cui l’ideologia altrui non può che essere aberrante o “anormale”[7]. Il discorso si complica ulteriormente quando al sostantivo setta alcune legislazioni associano l’espressione ‘deriva settaria’ per includere nell’ordinamento penale forme speciali di tutela degli individui da gruppi potenzialmente pericolosi, non riuscendo, tuttavia, a darne una qualificazione precisa. Essa si caratterizza « par la mise en œuvre, par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, de pressions ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d’exploiter chez une personne un état de sujétion psychologique ou physique, la privant d’une partie de son libre arbitre, avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou pour la société »[8]. L’introduzione – o i tentativi di reintroduzione - di questa categoria giuridica pone interessanti spunti di riflessione, soprattutto rispetto a movimenti religiosi alternativi, come quello di Scientology. Tale espressione, ‘non neutra’, implicitamente, promuove una determinata programmazione politica, giustificando non soltanto l’istituzione di centri di informazione e di opinione, ma anche di unità amministrative per il coordinamento della lotta contro le organizzazioni settarie dannose e, soprattutto la legalizzazione di pratiche di sicurezza dello Stato in questo settore[9]. Ciò si basa su una trasformazione della concezione dell'oggetto e della nozione di pericolosità[10]. L'uso del concetto di "deriva settaria" offre, infatti, alcuni vantaggi significativi per le autorità pubbliche, in quanto consente di superare le difficoltà operative inerenti alle altre denominazioni, offrendo al contempo la possibilità di legittimare l'estensione di pericolose pratiche di controllo.

2. La Chiesa di Scientology e il suo inquadramento [⬆︎]

La Chiesa di Scientology è uno dei più recenti movimenti religiosi che si sono strutturati nel nostro ordinamento, nato dalle elaborazioni dottrinarie di R. L. Hubbard, personaggio carismatico, scrittore di un’infinità di libri di fantascienza, esploratore in giro per il mondo che, negli anni ‘50 del secolo scorso, ha pubblicato Dianetics in cui ha illustrato i principi fondamentali della mente e dello spirito, considerato un testo base del movimento. Il libro è diventato rapidamente un best seller e da questo è nata un’associazione, a Phoenix, la prima vera sede di quel gruppo che, sviluppandosi rapidamente, prima negli U.S.A. e in varie parti del mondo, è divenuto, nel 1954 a Los Angeles, la ‘Church of Scientology’.

R. L. Hubbard riteneva di aver trovato i mezzi per sviluppare una tecnologia capace di liberare l’essenza stessa dello spirito umano, fornendo prove circa l’effettiva validità di tutte le procedure da lui concepite. Proprio perché risponde a tutti e tre i criteri individuati dagli studiosi mondiali per determinare la natura ‘religiosa’ di un movimento - la fede in una “realtà fondamentale”, pratiche dirette alla comprensione o al raggiungimento di questa, nonché una comunità di credenti - essa si considera una fede a tutti gli effetti.

Il fulcro principale delle attività a connotazione religiosa, con caratteristiche precise e differenziate a seconda del livello, sono il training e l’auditing, effettuati in aule denominate accademie, che prevedono l’intervento, in qualità di supervisore, di un membro qualificato della confessione. In livelli di auditing più avanzato si utilizza anche uno speciale apparecchio, l’E-meter, che permette di individuare le aree di sofferenza e angoscia spirituale del fedele e di eliminarle. Si ritiene, infatti, che la crescita spirituale della persona dipenda proprio dall’eliminazione degli engram (negatività). Insieme ai corsi e ai materiali è questa la principale fonte di entrate per la Chiesa. Accanto all’auditing esistono i corsi, forniti all'interno dell'associazione stessa e per il quali sono previsti dei costi, esposti in tariffari all'interno del luogo di culto, e, infine, eventuale assunzione di vitamine, saune ecc.

Secondo la definizione del suo stesso fondatore Scientology è una filosofia religiosa applicata, il cui scopo è di portare l’individuo alla comprensione di se stesso e della propria vita in quanto essere spirituale e in rapporto all’universo nel suo insieme. Essa sviluppa, quindi, un modo religioso di essere umano, che si realizza in rapporto alle dimensioni sacre e sovrumane della vita. R.L. Hubbard affermò dapprima che Scientology non era una psicoterapia né una religione, ma un corpo di conoscenze che, se usato in modo corretto, conduce alla libertà e alla verità. In un secondo momento specificherà meglio che Scientology è una religione nel senso più antico e completo del termine e che più che una pratica religiosa è una saggezza religiosa. Essa stabilisce un percorso spirituale – definito “il ponte” – che segna la progressione dell’uomo verso la liberazione. Questo processo è il conseguimento dell’armonia ideale e si raggiunge attraverso le attività mondane. I fini ultimi – la liberazione, la conoscenza e l’armonia – presentano quindi elementi di affinità con i culti orientali, ma Scientology, oltre a indicare gli obiettivi ideali, fornisce anche i mezzi pratici per la loro realizzazione. Essa presenta anche elementi di affinità con i movimenti religiosi alternativi dell’antichità, soprattutto lo gnosticismo.

Molteplici sono gli elementi di criticità, emersi nelle alterne vicende giudiziarie che hanno coinvolto il movimento, soprattutto in Italia, Francia e recentemente anche in Belgio. Il lungo processo milanese che si è sviluppato nell’arco di quasi venti anni, dal 1991 al 2000, si è delineato con due giudizi della Cassazione e ben tre sentenze di secondo grado[11]. Nel suo primo intervento la Cassazione ha posto, come punto fermo, la necessità di valutare la religiosità del movimento, per comprendere le dinamiche all'interno del gruppo e verificare la sussistenza dei reati contestati. Tali concetti sono stati ulteriormente ribaditi anche nella successiva sentenza della Cassazione, fino ad arrivare all'ultima sentenza della Corte d'appello, di assoluzione del movimento. Nel processo francese, invece, terminato con la sentenza della Cassazione del 2015 si sono colpite le Associazioni di Scientology in Francia, giungendo in sostanza ad un’accusa di tutto il movimento[12]. In Belgio, la sentenza di primo grado del 2016 ha seguito un diverso iter argomentativo e negato la colpevolezza delle associazioni collegate a Scientology.

In primis si osserva che si è delineata, in tutti questi processi, la difficoltà di inquadrarla come una vera e propria confessione religiosa, cui sono derivate, a cascata, una serie di conseguenze. Innanzitutto l’individuazione della qualifica di adepto di questa confessione; la comprensione del famoso ‘test della personalità’, che rappresenta sia una modalità di ingresso nel movimento che uno strumento che i fedeli utilizzano per la verifica del proprio percorso spirituale; la gestione del sentire religioso e quindi, per esempio, il particolare proselitismo; infine, la progressione spirituale (il “ponte”) attraverso l' utilizzazione di metodologie (l’auditing) o strumenti meccanici (l’E-meter) o, ancora, la somministrazione di vitamine. L’incomprensione di questi fenomeni ha determinato, in alcune ipotesi, delle incriminazioni penali: truffa, estorsione, violazione privacy, esercizio abusivo della professione medica o di farmacista[13].

Secondo punto di criticità, che solleva problematiche diverse e più complesse è legato alla configurazione del reato di associazione per delinquere, che presuppone un'accusa della religione in toto, quindi, con una presunzione di colpevolezza degli imputati, in quanto adepti della stessa. Terzo punto, particolarmente interessante da evidenziare è che, sotteso chiaramente a queste problematiche, è il tema della manipolazione mentale o del plagio. Ciò è evidente, anche se resta nell'ambito del “non detto”, dalla lettura di alcune delle più importanti sentenze. L’ultimo elemento di criticità è legato al background culturale dei Paesi interessati, legati alle culture religiose del ceppo giudaico – cristiano e diffidenti nei confronti di movimenti religiosi alternativi. Ciò ha portato, ad esempio, in Francia e Belgio, sia pure a dieci anni di distanza, all’adozione di una specifica normativa penale, a tutela dello stato di debolezza degli individui contro le derive settarie. Accanto a queste misure normative si somma, soprattutto in questi Paesi, la presenza attiva di gruppi o missioni governative sul fenomeno settario che creano allarmismo sociale, non sempre giustificato, fanno da cassa di risonanza di notizie non sempre attendibili e, più che tutelare l’individuo contro possibili abusi ben determinati, sembrano voler difendere la società contro forme di ingerenze/culture esterne.

3. Problematiche giurisprudenziali nel riconoscimento di Scientology [⬆︎]

Con riferimento alla prima problematica - se Scientology possa essere considerata una confessione religiosa – dobbiamo osservare che un movimento religioso, nel mondo del diritto è un “fatto”, un assioma. La nostra Costituzione, ad esempio, utilizza il sintagma confessioni religiose, solo per evidenziarne l’eguale libertà di fronte alla legge, ma non fornisce nessun tipo di indicazione di quelli che potrebbero esserne i contenuti paradigmatici[14].

La giurisprudenza ha provato a dare delle definizioni e, a tutt'oggi in Italia, il punto di riferimento continua a rimanere la famosa, e lacunosa, sentenza della Corte costituzionale del 1993 che ha chiarito alcuni dei criteri in base ai quali è possibile parlare di una confessione religiosa: “non può bastare che il richiedente si autoqualifichi come confessione religiosa. Nulla quaestio quando sussista un'intesa con lo Stato. In mancanza di questa, la natura di confessione potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione”[15]. Dallo Statuto della Chiesa di Scientology emerge, ai sensi dell’art. 1, l’assenza di lucro dell’associazione, mentre nell’art. 3 è chiaramente esplicitato che «ha lo scopo di predicare, praticare e diffondere la religione Scientology». Ed è sulla base di tali scopi che la Corte di Cassazione, con la nota e ben scritta sentenza del 1997, le ha riconosciuto la natura di confessione religiosa, confermando l’orientamento della precedente giurisprudenza ordinaria e tributaria. Il rischio da evitare, in assenza di una corretta lettura del concetto di confessione religiosa, è che l’“eguale libertà” degradi in una discriminatoria libertà diversamente graduata.

La prima sentenza italiana, sempre relativa allo stesso processo a Scientology, della Corte di Appello del 1993 era correttamente partita dalla considerazione che doveva essere assolutamente indifferente se le dottrine di R.L. Hubbard potessero qualificarsi o meno come religione poichè, come qualsiasi altra manifestazione del pensiero, devono ricevere tutela nel nostro ordinamento[16]. Inoltre, era stato sottolineato che compito del giudice non è quello di valutare il significato e la portata delle pratiche svolte dall'associazione, ma solo quello, più limitato, di accertare che le metodologie applicate non avessero rilevanza penale. Tuttavia, pur partendo da tali condivisibili affermazioni, la Corte ha implicitamente negato la religiosità del movimento, basandosi sulla considerazione che l'attività dell'associazione risultava connotata dalla finalità di acquisire rilevanti quantità di denaro, in funzione della massimizzazione dei profitti. Ancora, non è chiaro perché in sentenza si definisce la religione come complesso di dottrine, e non come dottrina complessa, incentrate sul presupposto di un Essere supremo, utilizzando i soli criteri definitori delle religioni abramitiche. Tali affermazioni hanno natura assiomatica: non sono né un fatto né un argomento, ed escludono le religioni senza Dio o che comunque non contemplano, sollecitano o promettono l'intervento diretto di Dio nelle vicende umane, come il buddismo.

Contro tali osservazioni la prima sentenza della Corte di Cassazione, del 1995, aveva sottolineato che lo svolgimento di un'attività commerciale, anche realizzata in misura rilevante, era di per sé inidonea a far perdere a una chiesa la connotazione di confessione religiosa[17]. Censurando le osservazioni della sentenza di secondo grado, la Corte di Cassazione poneva un principio fondamentale e chiariva che il compito dei giudici doveva essere, innanzitutto, accertare se l'organizzazione di Scientology fosse una confessione religiosa. La mancanza nel nostro ordinamento di tale nozione non è assolutamente casuale, ma ispirata alla complessità e alla polivalenza della stessa e alla conseguente necessità di non limitare con una definizione precostituita, e perciò stesso restrittiva, l'ampia libertà religiosa assicurata con la normativa costituzionale. Tale finalità è stata rigorosamente perseguita dal legislatore costituzionale anche non usando mai il sostantivo religione e preferendo, invece, ‘confessione religiosà, identificando sul piano filologico un gruppo connotato da una comune professione di fede. Ciò accentua, da una parte, il riferimento alla persona e, dall'altra, il distacco laicale dalle dottrine[18]. La Cassazione ha, inoltre, correttamente ribadito l’impossibilità di basare la religiosità del movimento sulla base della mancanza di scientificità o di corrette finalità terapeutiche dell'auditing o delle altre pratiche di Scientology, considerando che anche la religione cattolica conosce pratiche ascetiche dolorose (si pensi alla flagellazione): ogni percorso religioso deve prescindere da valutazioni di tipo scientifico perché la fede non ha nulla di dimostrabile.

Nel processo francese i giudici hanno preferito non discutere della religiosità del gruppo, seguendo una logica assolutamente condivisibile. Tuttavia, non sviluppando in maniera logica il percorso argomentativo, e quindi non valutando la religiosità delle pratiche hanno colpito il movimento perché privo di fondamenti scientifici, ovviamente non esistenti perché estranei a un percorso religioso.

Anche nel più recente processo belga è risultato evidente che l’incriminazione degli imputati era soltanto legata alla loro adesione fideistica[19]. Il tribunale ha osservato che tutti gli elementi della causa erano basati, in realtà, a valutare l'adesione, il funzionamento e le pratiche all'interno della chiesa di Scientology, la quale presenterebbe tutte le caratteristiche di una setta pericolosa, avente per unico scopo un arricchimento senza limiti, sulla base dell'applicazione stretta dei suoi principi dogmatici. La maggior parte della requisitoria orale è stata dedicata alla lettura di passaggi dei testi, delle direttive e delle istruzioni di R.L. Hubbard, con lo scopo di dimostrare il disegno criminale contenuto nella sua dottrina: in quest’ottica gli inquisiti sono stati, dunque, presentati come degli strumenti che hanno consentito la realizzazione degli scopi, considerati criminali, della filosofia scientologica. In altri termini, invece di essere un’accusa a soggetti ben determinati, si è sviluppato un processo contro Scientology, nel senso dottrinario del termine, anche facendo esplicito riferimento a dossier tratti dal un caso, giudicato a Lione nel 1996 – 97, per ricavarne degli argomenti decisivi, nonostante le ipotesi di reato non riguardassero gli stessi soggetti. In entrambi i casi giudiziari, in effetti, l’accusa riguardava, pur non esplicitandolo, il gruppo complessivamente considerato[20].

Più di recente alcuni studiosi di storia delle religioni hanno effettuato disamine più approfondite sulla religiosità del movimento, anche in relazione ad altre credenze consolidate. Tra gli elementi che devono essere oggetto di valutazione potrebbe esserci il rapporto tra salute e salvezza, le modalità della comunicazione e la datità originaria, connessa al tema della conoscenza e autoconoscenza, giungendo a sottolineare che Scientology, mentre rinuncia alle forme classiche di religiosità, invita peraltro a essere “asceti nell'ambito della ricerca di una vita migliore”; in questo modo stimola a essere nuovi “atleti di spiritualità”. Di conseguenza spinge forse a scoprire un altro modo di essere “vicini a Dio” dopo Dio[21].

Ancora, è stato sottolineato che la definizione giuridica di religione dovrebbe essere esaminata in due fasi. Gli elementi positivi da considerare sarebbero: l'esistenza di una comunità di fedeli, la condivisione di un credo, avere una diffusione internazionale, accumulare riconoscimenti da parte degli Stati. A questi si sommano, infine, due elementi negativi che consentono di identificare le “aberrazioni settarie”: l'impossibilità per un membro di lasciare la comunità; la deriva commerciale delle strutture. Applicando tali principi a Scientology è evidente che, sotto il profilo positivo, gli elementi sono soddisfatti: tutti gli scientologist costituiscono una comunità, condividono un dogma comune, il movimento ha un respiro internazionale e non si registrano casi in cui sia stata vietata l’interruzione del percorso spirituale, né è stato accertato che i costi siano superiori a quelli di altra formazione convenzionale[22].

Non rientra nelle mie competenze svolgere analisi di questo tipo, ma vorrei soltanto osservare come Scientology, introducendo una spiritualità diversa, ha imposto una nuova narrazione del fenomeno religioso, senza dubbio di rottura con le impostazioni più tradizionali del comune “sentire religioso”. La comprensione di tale movimento è legata all’individuazione della grammatica profonda delle modalità esperienziali e spirituali. Ed è importante ribadire che solo il suo corretto inquadramento come confessione religiosa può consentire di valutare tutte le attività come normale manifestazione di un fenomeno mistico[23] e non di marketing, volte alla vendita di beni o servizi, snaturandole e decontestualizzandole dal riferimento all’ambito spirituale.

4. La configurazione del reati di associazione per delinquere [⬆︎]

Un problema giuridicamente ancora più complesso è rappresentato dal fatto che questo reato è stato contestato non soltanto a soggetti fisici, eventuali “minoranze devianti”, ma anche all’associazione nel suo complesso. Ciò ha riguardato tutti e tre i processi sui quali stiamo concentrando la nostra attenzione. È evidente come sia particolarmente pericoloso accusare una religione in toto, sulla base degli insegnamenti enucleati da scritti del suo fondatore, che nel caso di R.L. Hubbard sono veramente numerosissimi e letti, inoltre, estrapolando frasi dal loro contesto argomentativo. Si sarebbe dovuto provare che, alla base delle attività delle associazioni di Scientology, non ci fossero motivazioni religiose, ma manovre concertate da parte della comunità, di tipo fraudolento. Un inquadramento giuridico corretto del reato di associazione per delinquere, invece, comporta l'identificazione del gruppo al quale si deve immaginare che devono appartenere gli imputati[24]. Ma se tale associazione si identifica interamente con il gruppo religioso – e i soggetti sono gli adepti dello stesso – è evidente come tali accuse possano degenerare in un processo alla religione tout court. Ciò comporterebbe, tuttavia, un vero e proprio attacco alle “eresie”, che potrebbe seriamente entrare in collisione con i diritti di libertà garantiti da una società democratica, riportando le lancette indietro di secoli nella storia europea.

L'uniformità della metodologia applicata, per la sua oggettiva invariabilità, dovrebbe dimostrare la comune ispirazione delle condotte dei singoli operatori, meri esecutori materiali di precise direttive generali. Da ciò deriverebbe, sul piano logico, la penale responsabilità degli organizzatori, dal momento che i singoli imputati non avrebbero potuto commettere i delitti, senza lo strumento offerto dalle strutture dell'organizzazione, complessivamente considerata[25]. Il compito del Tribunale deve essere, invece, quello di giudicare fatti concreti, commessi da soggetti ben determinati, in circostanze delineate e non comportamenti, presumibilmente desumibili dagli insegnamenti dottrinari. Soprattutto in ambito penale l'accusa può e deve concentrare le indagini solo sui probabili reati commessi e non può valutare l'ideologia o la filosofia contenuti negli insegnamenti dottrinali di una chiesa.

È evidente inoltre che, se si nega la religiosità del movimento, si richiede una scientificità e una certezza nelle promesse di salvezza, che sono assolutamente incompatibili con il concetto di fede religiosa; allo stesso modo, si ricerca una preparazione scientifica, di coloro che esercitano gli atti del “ministro di culto”, che assolutamente non è richiesto nel contesto religioso. Ma ciò porterebbe all’impasse di dover distinguere tra vere e false credenze. I giudici avrebbero dovuto dimostrare che le pratiche religiose sono percepite come manovra fraudolenta, in maniera soggettiva. Sviluppando l'iter argomentativo, seguito in alcune sentenze, si dovrebbe arrivare all'assurdo di ritenere che ognuno delle migliaia di fedeli - adepti, indipendentemente dall’individuazione del dolo specifico e dell’ingiusto profitto, avesse commesso il reato associativo per il solo fatto dell'adesione, dimenticando che tale ipotesi di reato è posta a tutela dell'ordine pubblico e diventa incostituzionale se riferita alle organizzazioni religiose.

In Italia, nel processo di Milano, l'accusa di associazione per delinquere è caduta e si è parlato di eventuali minoranze devianti[26]. In Francia, invece, le associazioni della Chiesa di Scientology sono state condannate in due gradi di giudizio e la decisione è stata confermata anche in Cassazione. Il giudice francese ha sottolineato, come detto, l'inutilità di qualificare giuridicamente il movimento ma, tale mancato inquadramento, ha portato all'assurdo di voler valutare la scientificità di uno strumento, e.g. il test della personalità, che non può essere analizzato con gli strumenti delle indagini scientifiche, perché legato alla fede e all'irrazionale. Occorre, tuttavia, ricordare che in Francia esiste una forte politica contro i movimenti settari che ha portato nel 2001 all'approvazione di una legge per gli abusi di debolezza all'interno degli stessi[27].

In tale ultima disposizione si prevede inter alia che, a seguito di condanna penale di una persona morale che persegua attività settarie, o di condanna penale dei suoi dirigenti, di fatto o di diritto, per uno dei reati – tassativamente indicati tra quelli più ricorrenti in questa tipologia di giudizio[28] – l’autorità giudiziaria possa procedere allo scioglimento del gruppo. Tale ipotesi, tuttavia, non è stata applicata nel processo francese contro Scientology, poiché modificata da una disposizione intervenuta pochi mesi prima del processo alla chiesa e non è stata nemmeno ripresa nel più recente dibattito giuridico sull’estremismo del 2021.

Infatti, il Projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme[29] ha stabilito che non è possibile sciogliere un'associazione religiosa perché esercita pressioni psicologiche sui membri, diversamente da quanto era stato previsto nell’iniziale progetto. Sono state, quindi, accolte le chiare indicazioni del Conseil d’État, il quale ha sottolineato che la dignità umana è un concetto che può essere soggetto a diverse interpretazioni. La nozione di “pressioni psicologiche” richiama la teoria del “lavaggio del cervello”, presumibilmente utilizzata dalle sette, rifiutata dalla dottrina maggioritaria in ambito psicologico e psichiatrico[30].

Ciò avrebbe potuto essere finalizzato all’introduzione di uno strumento per la  liquidazione in via amministrativa dei gruppi etichettati come settari, senza seguire l'iter giudiziario, mettendo a rischio la libertà religiosa e la laicità democratica. Il timore, di fronte a simili impostazioni legislative, è legato alla possibile introduzione di norme che possano colpire indiscriminatamente il dissenso o le opinioni diverse, discordanti rispetto a quelle formulate dalla maggioranza. Anche gli studiosi che da tempo si occupano del fenomeno hanno sottolineato che il problema della cosiddetta affiliazione non gradita, da parte delle famiglie nei confronti di culti o movimenti, non è risolvibile attraverso un intervento legislativo di tipo punitivo, che determinerebbe l'effetto esattamente contrario.

La sentenza belga del 2016, anch’essa come detto impostata per ipotesi analoghe, ha più correttamente rilevato che ciò determinerebbe una presunzione di colpa e una totale mancanza di obiettività, con violazione del diritto a un equo processo, fondamento di qualsiasi Stato democratico. Nelle accuse promosse si lasciava trasparire in realtà che quello che era stato violato non erano tanto i comportamenti, le infrazioni individuali di ciascun soggetto ma, in maniera generale, l'ideologia o la filosofia scientologica.

5. Il plagio e l’abus de faiblesse [⬆︎]

Ulteriore punto sul quale è interessante focalizzare l'attenzione è relativo a una dinamica, non evidenziata nei processi contro Scientology, ma che è sottesa agli stessi, ed è il tema della manipolazione mentale[31]. Nel processo milanese, ovviamente, tale reato non è stato assolutamente discusso, anche perché in Italia abbiamo avuto nel 1981 la nota e bellissima sentenza della Corte costituzionale, che ha depenalizzato il plagio[32]. Tale ipotesi, tuttavia, non è stata contestata nemmeno nel processo parigino, dove da tempo esiste una legge specificamente dedicata a renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires, del 2001, seguita da analoga previsione in Belgio[33]. La normativa francese prevede, inoltre, la punibilità per la diffusione, con qualsiasi mezzo, di messaggi destinati ai giovani, per la promozione di tali gruppi, se già assoggettati a condanna. Nelle Dispositions relatives à l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse sono stati ripresi concetti già delineati da altre disposizioni in materia penale, con l’ulteriore previsione in cui tale abuso sia compiuto verso una persona « en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à alterer son jugement »[34]. È evidente, tuttavia, che concetti quali il “condizionamento della personalità”, lo “stato di soggezione” non rappresentano eventi dotati dell’assioma della certezza e rendono quanto meno complessa l’individuazione della condotta criminosa[35]. Il rischio di simili normative è quello di non riuscire a colpire fenomeni effettivamente pericolosi, complicare inutilmente l’accertamento del reato e l’eventuale formazione di responsabilità, più facilmente individuabili attraverso l’uso delle categorie già previste dal codice penale.

L’influenza e la “soggezione psichica” sono realtà “normali” nei rapporti fra gli esseri umani; ciò ha consentito alla nostra Corte costituzionale di evidenziare l’indeterminatezza della norma, concludendo, quindi, che dovesse essere abrogata in quanto prevedeva “un’ipotesi non verificabile in concreto nella sua effettuazione”. In sostanza la Corte ha escluso la punibilità ma non l’esistenza del plagio, di fronte all’impossibilità di delineare una figura giuridica dai contorni netti e definiti.

La moderna psichiatria, alle fluide categorie di ‘lavaggio del cervello’ e di ‘manipolazione mentale’, preferisce quella di « transformation psychologique sur des sujets qui donnent leur accord pour entrer dans un processus dont ils ignorent le résultat final »[36]. Talora, nel linguaggio corrente, si utilizza il termine ‘convincere’ come se fosse un sinonimo di ‘persuadere’. In effetti, convincere vuol dire superare degli ostacoli razionali, con dei mezzi che hanno la parvenza della logica, per vincere le resistenze e i dubbi attraverso argomentazioni ben strutturate. Persuadere, al contrario, fa appello a meccanismi anche emotivi e passionali, si serve delle stesse arti che vediamo all’opera nella seduzione e per la sua sussistenza devono essere contestualmente presenti premesse oggettive (del contesto ambientale, sociale, culturale) e quelle soggettive, proprie del ricevente. In altre parole, non si può persuadere chi non ha la disposizione a lasciarsi convincere[37].

Nel processo italiano, contro la lucida e precisa sentenza di primo grado del 1991, nell’appello, presentato dalla pubblica accusa, ci si doleva sostanzialmente dell'omessa considerazione del contesto delineato da un indiscriminato proselitismo, che individuava i propri obiettivi prioritari nelle cosiddette fasce deboli della popolazione, perseguendo nell’assoggettamento psichico, mediante meccanismi ben noti alla moderna scienza psicologica. Così nella prima sentenza di secondo grado del 1993, si evidenziava che l'attività di marketing non si era fermata davanti allo stato di deficienza psichica di alcuni neofiti: ciò, come è evidente, pone un implicito riferimento alla manipolazione mentale, non meglio identificata. Nella seconda sentenza di Appello, invece, veniva rilevato che lo stesso arruolamento degli adepti avveniva con metodi ingannevoli, a mezzo di questionari idonei fuorviare gli incauti compilatori sulle proprie reali condizioni di salute fisica e mentale e indurli, quindi, ad approfittare dei servizi loro offerti, con promessa di ottenere la guarigione. Evidente dalla lettura di queste frasi come il tema, ancora una volta sotteso, sia stato quello della manipolazione mentale, poiché è tipico di qualsiasi religione promettere una guarigione o, ancor meglio, una salvezza eterna.

Nel processo francese, pur non avendo contestato il reato di abus de faiblesse[38], è stato convocato un perito di ufficio, per spiegare che cosa era successo ai ricorrenti durante la frequentazione di Scientology. Il professionista ha affermato che i soggetti erano stati attratti dal movimento in una fase di vulnerabilità, sperando di ricevere aiuto e ha parlato di ‘abuso di transfert’, che non era al servizio del soggetto, ma del suo asservimento (con implicito richiamo alla manipolazione mentale). Inoltre, ha introdotto il concetto di ‘delirio’, in relazione all'esperienza di vita precedente (tipica degli scientologist ma anche di altre religioni), evidenziando la necessità di inquadrare tutto in base al contesto culturale: nella religione indù, per esempio, parlare in quei termini poteva non essere considerato per nulla delirante, nella cultura occidentale era più problematico[39].

Anche in Belgio, dove è stata adottata una legge nel 2011 sulla falsariga di quella francese, alcuni degli accusatori parlano di plagio, di manipolazione mentale, violenza psicologica[40]. Ancora, durante il processo si fa riferimento all’E-meter, considerato uno strumento di messa in scena fraudolenta, destinato a impressionare il fedele e a esercitare una violenza psicologica, allo scopo di ridurre il libero arbitrio. Si ribadisce che si tenta di dare un aspetto scientifico allo stesso e che il suo prezzo non è commisurato ai benefici; questi elementi, inoltre, sarebbero dimostrati da rapporti ripresi dal dossier di una causa diversa, discussa a Lione, senza voler rimettere in causa tali impostazioni. È, tuttavia, evidente che il riferimento puro e semplice a parti di un dossier, giudicato all'estero per dei fatti che non sono assolutamente identici a quelli concernenti gli imputati, che sono assolutamente estranei al presente caso, avrebbe dovuto essere considerato con la più ampia prudenza.

L’esame di tali passaggi giudiziari evidenzia che il rischio da evitare è relativo a una valutazione delle singole ideologie laddove, invece, il giurista dovrebbe arrestare le proprie argomentazioni a una semplice osservazione, esteriore, dei comportamenti e delle azioni che incidano nella concreta realtà sociale, con un’attenta analisi “del significato e dei limiti che può assumere il principio di incompetenza in materia religiosa nello stato contemporaneo”[41]. Anche il Parlamento Europeo è intervenuto sul tema, sottolineando la pericolosità di una disciplina specifica e invitando gli Stati a preferire l’utilizzazione delle comuni categorie di reato[42].

6. I movimenti “anti-sette”. Considerazioni conclusive[⬆︎]

L’ultimo punto, invece, sul quale vorrei focalizzare l’analisi attiene al livello politico, all’influenza che i gruppi “anti sette” hanno all’interno di alcune compagini statali in grado di mobilitare e influenzare, in forme non sempre corrette, l’opinione pubblica. Si tratta di organismi non neutri, talvolta finanziati con denaro pubblico, che potrebbero fungere da cassa di risonanza di informazioni prive di dati o attendibilità scientifica. E’ importante registrare, inoltre, che il livello della problematizzazione in alcuni Paesi, è alimentato anche da una presenza incisiva di associazioni di vittime, e dall’influenza di due tipologie di persone, impegnate all’interno dei c.d. Anti-Cult Movements: gli ex-membri che hanno lasciato il movimento in seguito a deprogrammazione, che sono più inclini degli altri a vedere la loro passata affiliazione come l’effetto di una «manipolazione mentale» e i terapisti anti-sette che non possono essere considerati neutrali e la cui attività di assistenza psicologica degli ex-membri è, per questo motivo, molto diversa da quella dei professionisti, non ideologizzati[43].

In Francia è attiva dal 2002 la MIVILUDES, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, denunciata dalle principali ONG, specializzate nella libertà religiosa e dai governi, compresi gli U.S.A, che pubblicano rapporti sulla libertà di religione o di credo a livello internazionale. Essa è stata creata con un duplice compito: vigilanza e lotta contro le derive settarie e con l’obbligo di presentare annualmente un rapporto al Primo ministro[44]; a ciò si è sommata un’intensa attività di tipo informativo, intrapresa a partire dal 2009, con elaborazione di guide concernenti i settori maggiormente soggetti a rischio di derive settarie: sanità, formazione professionale, protezione dei minori[45]. Essa, inoltre è collegata, alla FECRIS (Federazione Europea dei Centri di Ricerca e di Informazione sulle Sette), un’organizzazione molto attiva, indicata dalla Commissione Americana per la Libertà Religiosa Internazionale (USCIRF) come una delle principali minacce internazionali alla libertà religiosa[46]. Alcuni studi recenti parlano di “religiocide”/genocidio di un gruppo religioso, anche con riferimento alla particolare situazione francese che presenta una politica ufficiale di "guerra alle sette"[47].

In Belgio esiste, invece, un Centre d’ information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles (CIAOSN), collegato a un'unità amministrativa per il coordinamento della lotta contro le organizzazioni settari dannose[48]. Nel 1996-97 è stata istituita una Commissione d'inchiesta che, anche sulla base dell'esperienza francese, ha proposto di valutare la situazione, alla luce di un continuum tra la nozione di "setta" che è "di per sé rispettabile" in quanto traduce semplicemente un normale uso della libertà e dell'associazione religiosa, e quella di "organizzazione settaria dannosa" che qualifica le "sette" che si impegnano "in attività illegali dannose, danneggiando individui o società o violando la dignità umana"[49]. In Italia, presso il Ministero dell’Interno, esiste un Dipartimento della Pubblica Sicurezza, della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione che ha avuto il compito di redigere rapporti sui movimenti settari[50].

L’esame delle problematiche relative ai culti emergenti e il tentativo di riflessione, prodromico alla ricerca di un equilibrio tra tutela e libertà dell’individuo, deve partire da una necessaria premessa metodologica: il diritto non può coltivare una neutralità assiologica, poiché deve svolgere funzioni di tutela non neutre rispetto al mondo dei valori e alle diverse concezioni del bene comune. Nel momento, inoltre, in cui, a questa qualifica, il nostro ordinamento collega una serie di conseguenze in ambito giuridico, occorre naturalmente un'attenta valutazione interpretativa. Soltanto una corretta lettura del pluralismo potrà consentire effettivamente una garanzia reale delle minoranze religiose, non sottoposte a ondivaghe discrezionalità politiche e amministrative. Il problema è legato all'inquadramento semantico, limitato nell’utilizzazione di criteri identificativi tradizionali.

Il nostro ordinamento democratico dovrebbe attuare ogni sforzo affinché gli “status promozionali” del fenomeno religioso, che potrebbero apparire in contrasto con il principio di laicità tendenziale, possano essere accessibili in condizioni di assoluta parità, a tutti i movimenti religiosi[51]. Occorrerebbe, quindi, tentare di ampliare la rigida definizione, che in alcuni casi tende a enfatizzare la dimensione organizzata delle religioni, partendo da un'analisi paradigmatica dei sistemi religiosi più consolidati per tentare di rinvenire gli elementi caratterizzanti e per misurare, in via analogica, il carattere religioso dei nuovi sistemi. Una religione potrebbe dunque essere definita, in maniera ampia come un sistema fideistico, di carattere globale, che condiziona la vita dell’individuo, nel suo significato sul concetto di vita e di morte, sul ruolo dell'universo, sull’indicazione di un codice morale e sulla natura del bene e del male. Accanto a questi elementi, che potremmo definire culturali, si associano quelli di carattere organizzativo che possono includere l'individuazione di soggetti carismatici o ministri di culto, l'indicazione di festività o altre manifestazioni tradizionali, una serie di determinati doveri di carattere etico morale, ecc.

Le difficoltà di costruzione dogmatica del concetto di confessione religiosa sembrano provocate da un complesso di inerzia culturale e politica che hanno determinato un’incapacità di gestione di fronte alle trasformazioni che hanno problematizzato le percezioni culturali e le rappresentazioni socialmente più condivise di ciò che è da intendersi come religione. L'uscita da questa impasse culturale, politica e legislativa può essere rappresentata da un progetto normativo volto a definire un quadro di garanzie che riguardi tutte le confessioni religiose, articolato su una incisiva ridefinizione della qualificazione giuridica di confessione, associazione religiosa; su una ricostruzione degli strumenti normativi adeguati a tutelare e valorizzare i diritti dei singoli che si trovano all'interno dell'organizzazione, delle comunità o di coloro che sono indifferenti, critici o estranei a una prospettiva di appartenenza. Un sistema di diritto comune per tutte le forme religiose, integrato eventualmente con norme di dettaglio, in sede di specifica negoziazione, centrato sulla tutela dei diritti dell’uomo, potrebbe essere l'unico strumento in grado di avviare un superamento delle disarmonie e degli squilibri attualmente esistenti.

Un ordinamento laico e pluralista dovrebbe presentarsi come eticamente neutrale nei confronti delle diverse istanze religiose che si sviluppano e operano al suo interno purché, naturalmente non minaccino la stabilità dei rapporti sociali[52]. Preliminare punto di partenza è costituito da un’attenta valutazione dei limiti della libertà religiosa, anche se dovrebbe risultare naturale quello posto dal rispetto della normativa penale, che non può essere disattesa, neppure in caso di esigenze legate alla tutela di tale diritto fondamentale.

Il “caso Scientology” rappresenta in questo senso la possibilità di esaminare il grado di tenuta delle libertà di un sistema democratico, che può consentire all’individuo di acquisire e utilizzare la grammatica delle relazioni intersoggettive contenute nell’alfabeto della Costituzione[53].

Pubblicato sulla Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale (https://www.statoechiese.it), fascicolo n. 13 del 2021 ISSN 1971- 8543


Note

[1] ⬆︎ Cfr. G. GUIZZARDI, I nuovi movimenti religiosi: prospettive sociologiche, in S. FERRARI (ed.), Diritti dell’uomo e Libertà dei gruppi religiosi. Problemi giuridici dei nuovi movimenti religiosi, Cedam, Padova, 1989, p. 41 ss.; A. GARAY, « Nouveaux mouvements religieux », variabilités sociologiques et normes juridiques, in Derecho y Religion, 2000, p. 109 e ss..

[2] ⬆︎ M.WEBER, Sociologia delle religioni, trad.it., Edizioni di Comunità, Milano, 1982 distingueva tra religioni rituali di redenzione religioni soteriologiche, ma prendeva in considerazione anche il carattere monoteistico - politeistico della religione, senza per questo ignorare che vi sono religioni senza Dio - dei. Cfr. anche P. BOURDIEU, Un’interpretazione della teoria della religione secondo Max Weber, in ID., Il campo religioso. Con due esercizi, Accademia University Press, Torino, 2020, p. 15 ss. Per le problematiche giuridiche in Italia cfr. e.g. A. FUCCILLO, Lo statuto della Chiesa Taoista d’Italia e l’art. 8, comma II, della Carta costituzionale: epifania sociale di una confessione religiosa, in Diritto e Religioni, 2013, 2, pp. 493-515.

[3] ⬆︎ Negli anni '90 l'Unione Europea ha sostenuto un progetto che ha coinvolto studiosi di vari Paesi, finalizzato a trovare una possibile definizione condivisa di religione: The Pragmatics of Defining Religion, J. G. PLATVOET, A.L. MOLENDIJK (eds.), Brill Academic Pub, Leiden, 1999. Gli autori hanno concluso che non esiste una definizione accademica o giuridica condivisa di religione; la nozione è stata costruita socialmente e negoziata politicamente, con risultati diversi nei vari contesti.

[4] ⬆︎ Cfr. P. LILLO, Globalizzazione del diritto e fenomeno religioso3, Giappichelli, Torino, 2012.

[5] ⬆︎ Cfr. i classici riferimenti di N. COLAIANNI, voce Intese (diritto ecclesiastico), in Enciclopedia del Diritto, vol. VIII, Milano, Giuffrè, 1961, pp. 424-486; G. CASUSCELLI, Concordati, intese e pluralismo confessionale, Giuffrè, Milano, 1974. Più di recente, A. MANTINEO, Associazioni religiose e nuovi movimenti religiosi alla prova del diritto comune in Italia e del diritto comunitario, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, www.statoechiese.it, ottobre 2009; J. PASQUALI CERIOLI, Interpretazione assiologica, principio di bilateralità pattizia e (in)eguale libertà di accedere alle intese ex art. 8, terzo comma, Cost., in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, www.statoechiese.it, 2016.

[6] ⬆︎ Cfr. Tribunale di Milano (Procura della Repubblica), 13 luglio 1988, in Dir. Eccl., 1988, p. 590 ss.; Tribunale di Milano, I, 2 luglio 1991, in Dir. Eccl., 1991, p. 419 ss., con nota di F. FINOCCHIARO, L’organizzazione di Scientology e i suoi fini; Corte di Cassazione, 9 feb. 1995 e Corte di Appello di Milano, 5 novembre 1993, in Foro it., II, 1998, p. 395 ss., con nota di N. COLAIANNI; Corte di Appello di Milano, 5 ottobre 2000, n. 4780, in Giur. It., 2001, p. 1408 con nota di P. COLELLA, Ancora a proposito di Scientology. Cfr. anche G. CASUSCELLI, Ancora sulla nozione di “confessione religiosa”: il caso Scientology, in Quad. dir. pol. eccl., 1998, p. 816 ss.; G. D’ANGELO, Ultime vicende giudiziarie della Chiesa di Scientology, in Dir. Eccl., 1998, p. 384 ss.

[7] ⬆︎ M. INTROVIGNE, Audizione al Senato, 2011, per Indagine conoscitiva sul fenomeno della manipolazione mentale dei soggetti deboli, con particolare riferimento al fenomeno delle cosiddette “sette”, pubblicata in http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=616006&part=doc_dc-sedetit_pi: «occorre decostruire la nozione ambigua di “setta”.... (che) ”è nell’accezione comune un gruppo “pericoloso”. Ma la nozione è ambigua. Si può intendere come “setta pericolosa” un gruppo che commette reati previsti dal diritto comune (omicidi, truffe, violenze). Oppure si può dire che “setta” è chi diffonde idee e pratiche talmente assurde che soltanto tramite la “manipolazione mentale” qualcuno può davvero essere convinto all’adesione. Qui scatta il pericolo per la libertà religiosa, perché quali idee siano “assurde” può essere diversamente valutato a seconda dei pregiudizi ideologici di chi giudica” (p. 20). La letteratura in merito è vasta, inter alia, cfr. S. FERRARI, New religious movements in Western Europe, in Scritti in onore di G. Barberini, A. TALAMANCA, M. VENTURA (eds.), Giappichelli, Torino, 2009, p. 285 ss.; J. ROSSEL, Nuevos movimientos religiosos y su inscripciòn registral: el ejempio de la Cienciologìa (a propòsito de la sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de octubre de 2007), in Anuario de la Facultad de Derecho, XXVI, 2008, p. 113 ss.; G.E. GUENZI, I nuovi movimenti religiosi: aspetti psico-giuridici dall’adesione all’abbandono, in Psicologia e Giustizia, 3, 1, 2002, p. 1 ss., anche in https://www.psicologiagiuridica.com/numero%20005/guenzi%20ita.PDF; G. FILORAMO, Religione e modernità: I nuovi movimenti religiosi, in G. FILORAMO, M. MASSENZIO, M. RAVERI, P. SCARPI (eds.), Manuale di storia delle religioni, Laterza, Roma-Bari, 1998, p. 553 ss.; C. HATCHER, I culti e le sette religiose: aspetti criminologici, in Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense, F. FERRACUTI (ed.), vol. X, Giuffrè, , Milano, 1988, p. 403 ss.

[8] ⬆︎ MIVILUDES, Missione interministeriale di vigilanza e lotta contro le derive settarie, Qu'est-ce qu'une dérive sectaire ? | Miviludes (derives-sectes.gouv.fr). L'adozione del termine "deriva settaria" da parte delle autorità pubbliche francesi corrisponde all’obiettivo di riorientare l'attenzione unicamente sul comportamento e sulle pratiche di un gruppo, evitando qualsiasi giudizio sulla sua dottrina o ideologia. In mancanza di una definizione chiara e precisa del concetto, questo riorientamento dell'azione ha offerto alle autorità pubbliche la possibilità di estendere il campo di applicazione dell'indagine e ha incoraggiato un aumento del numero di gruppi che potrebbero essere oggetto di esame.

[9] ⬆︎ Cfr. con riferimento al Belgio: la legge del 2 giugno 1998 che ha istituito un centro d'informazione e di opinione sulle organizzazioni settarie dannose e un'unità amministrativa per il coordinamento della lotta contro le organizzazioni settarie dannose, Moniteur Belge del 25 novembre 1998 e la legge organica del 30 novembre 1998 sui servizi di intelligence e sicurezza, Moniteur Belge del 18 dicembre 1998. Cfr. B. MINE, La régulation du phénomène sectaire en Belgique, in Revue de droit pénal et de criminologie, 6, 2006, pp. 617-654; G. CAROBENE, The meaning of “religion” in Belgian Case Law, in Stato, Chiese e pluralismo religioso, www.statoechiese.it, n. 39, 2017, pp. 54-72.

[10] ⬆︎ Cfr. principalmente la Circulaire du Premier ministre, 27 mai 2005, relative à la lutte contre les dérives sectaires, Journal Officiel du 1er juin 2005; nonché le relazioni annuali della Missione interministeriale di vigilanza e lotta contro le derive settarie.

[11] ⬆︎ Cfr. G. CAROBENE, Scientology tra religione e sanzione, Liguori, Napoli, 2012; ID., Il binomio laicità-libertà religiosa nel sistema francese ed in quello italiano di fronte alle problematiche dei nuovi movimenti religiosi, in Il Diritto Ecclesiastico, 2004, 3, pp. 699-720.

[12] ⬆︎ Cfr. G. CAROBENE, Le minoranze religiose tra normativa penale e diritti di libertà: rilevi a margine di una recente sentenza di Scientology, in Stato, Chiese e pluralismo religioso, www.statoechiese.it, giugno 2010; ID., Problems on the Legal Status of the Church of Scientology, in Stato, Chiese e pluralismo religioso, rivista giuridica online fascia A, n. 21/2014. Sul contesto europeo e la Corte EDU cfr. ID., L’affaire di Scientology. La qualificazione in via giudiziaria di una confessione nel contesto ‘europeo’ della libertà di religione, in Stato, Chiese e pluralismo religioso, www.statoechiese.it, 2008.

[13] ⬆︎ Ulteriori problematiche sono legate alla gestione finanziaria e ai profili tributari: cfr. G. CAROBENE, Strumenti e modalità finanziarie della Chiesa di Scientology in Italia, in I mercanti nel tempio. Economia, diritto, religione, a cura di A. Fuccillo, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 107-139.

[14] ⬆︎ Cfr., tra l’altro, G. ANELLO, Organizzazione confessionale, culture e Costituzione. Interpretazione dell’art. 8 cpv. cost., Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007, il quale sottolinea che si potrebbe «ammettere che la funzione del concetto di confessione sia semplicemente “denominativa” o “dichiarativa” piuttosto che “definitoria” o “costitutiva”» (p. 112).

[15] ⬆︎ Corte Costituzionale, sentenza n. 195 del 1993, in www.giurcost.org/decisioni/1993/0195s-93.html. La Corte costituzionale utilizza l'avverbio anche dando ad intendere che è possibile che sussistano criteri “altri”. Questo riferimento giuridico continua a rimanere, purtroppo, il punto di riferimento fondamentale per l'identificazione di un gruppo come un movimento religioso, come chiesa. Cfr. S. DOMIANELLO, Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie della Corte costituzionale in materia ecclesiastica (1987-1998), Giuffrè, Milano, 1999. Da ultimo la Corte Costituzionale ha affrontato il problema con la sentenza n. 52 del 2016, relativa alla richiesta dell’UAAR, Unione Atei Agnostici e Razionalisti, di stipulare un’intesa: cfr., tra l’altro, F. ALICINO, La bilateralità pattizia Stato-confessioni dopo la sentenza n.52/2016 della Corte Costituzionale, in Osservatorio sulle fonti, www.osservatoriosullefonti.it/mobile-note-e-commenti/note-e-commenti-n-2-2016/1021-osf-2-2016-alicino/file; A. LICASTRO, La Corte costituzionale torna protagonista dei processi di transizione della politica ecclesiastica italiana?, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, www.statoechiese.it, n. 26/2016; G. MACRÌ, Il futuro delle intese (anche per l’UAAR) passa attraverso una legge generale sulla libertà religiosa. Brevi considerazioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2016, in Osservatorio Costituzionale, 3/2016, www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/il_futuro_delle_intese.pdf.; V. PACILLO, La politica ecclesiastica tra discrezionalità dell’Esecutivo, principio di bilateralità e laicità/neutralità dello Stato: brevi note a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 10 marzo 2016, in Lo Stato, 6/2016, p. 255 ss.

[16] ⬆︎ Corte di Appello di Milano, 5 novembre 1993, in Il Foro Italiano, 1995, Parte II, 1995, pp. 689-730. Cfr. in generale, S. FERRARI, La nozione giuridica di confessione religiosa (Come sopravvivere senza conoscerla), in Principio pattizio e realtà religiose minoritarie, a cura di V. Parlato, G.B. Varnier, Giappichelli, Torino, 1996, p. 19 ss.

[17] ⬆︎ Corte di Cassazione, n. 5838, 9 febbraio 1995, in Cd Juris Data, Sentenze della Cassazione Penale, testo integrale, 1995-1998, I sem., Giuffrè Editore.

[18] ⬆︎ Corte di Cassazione, II sez. penale, 8 ottobre 1997, in Foro It., 121, 6, p. 395 ss., con nota di N. COLAIANNI, La via giudiziaria alla religiosità: la vicenda di “Scientology, cit.

[19] ⬆︎ Tribunal de Bruxelles, 11 marzo 2016, non pubblicata, in particol. p. 149. Contro tale sentenza non è stato presentato ricorso.

[20] ⬆︎ Concluso l’8 ottobre 1996: cfr. Le procès de l’Église de Scientologie textes réunis par. C. Erthel -R. De La Baume, ed. A. Michel, Paris, 1997.

[21] ⬆︎ A.N. TERRIN, Scientology. Libertà e immortalità, Morcelliana, Brescia, 2017, in particol. p. 262. Tra gli elementi religiosi basti pensare in primo luogo a riferimento al thetan che è un concetto spirituale e lo spirito immortale, il divino, così come il processo il ponte di Scientology che consente appunto il raggiungimento del livello ‘clear’ è sicuramente paragonabile allo al cammino della libertà verso di redenzione di salvezza che verifichiamo nell'induismo, nel buddismo. Ciò che fa la differenza è proprio nel legame il concetto di religione di Scientology con l'idea della salvezza perché l'idea di fondo che non possa esistere una religione senza l'idea di una salute o salvezza la religione non avrebbe nessun motivo di esistere se non potesse essere portatrice di un messaggio salvifico. Cfr. anche M. LEONARDI, Le religioni spiegate ai giovani. Convivenza e dialogo nella diversità, ed. Diarkos, Roma, 2020: “Scientology significa “sapere come conoscere”… Scientology non è una religione dogmatica… Essa invece propone un percorso, una via da seguire per riscoprire la propria vera natura spirituale immortale”(p.35).

[22] ⬆︎ Cfr. F.-J. PANSIER, La Scientologie est-elle une religion?, in The Journal of CESNUR, 2, 2018, pp. 26-27.

[23] ⬆︎ Come sottolinea E. ROUX, nel suo capitolo in Reactions to the Law by Minority Religions, E. BARKER, J.T. RICHARDSON (eds.), Routledge, Milton Park, UK, 2020 è stato in questa fase che Scientology è entrata nell'arena legale ed è riuscita a cambiare le regole del gioco attraverso una serie di vittorie in tribunale.

[24] ⬆︎ G. DODARO, Interpretazione laica del delitto di associazione per delinquere. Riflessioni a margine del caso Scientology, in Quad. dir. pol. eccl., 3, 2001, pp. 837- 861 rileva che il contrapposto atteggiamento dei due giudizi – Corte di appello e Cassazione – “sembra derivare da una differente concezione dei confini e dell’estensione della libertà religiosa: mentre per il primo l’ordinamento giuridico frapporrebbe limiti di carattere generale alla libertà di coscienza, validi ed efficaci allo stesso modo in tutti i campi in cui questa si  può manifestare; per la Cassazione la libertà religiosa godrebbe di una tutela privilegiata rispetto alle altre forme della libertà di coscienza” (pp. 845-846).

[25] ⬆︎ Cfr. Corte di Cassazione 1997, cit., osservazioni in fatto.

[26] ⬆︎ Un problema giudiziario si è posto al riguardo in Italia con riferimento a due opposti orientamenti – della Corte di Appello di Milano e della Corte di Cassazione, con riferimenti all’applicazione dell’art. 416 c.p. (associazione a delinquere) per Scientology. La Suprema Corte avrebbe escluso la possibilità di incriminazione dei responsabili non in ragione della natura religiosa della stessa ma per la liceità del suo oggetto sociale, così come indicato nel suo Statuto costitutivo.

[27] ⬆︎ Cfr. Tribunal correctionnel de Nantes, 24 novembre 2004 che ha condannato A. Mussy alla pena detentiva di tre anni, più cinque anni di messa in prova e a una pena pecuniaria pari a 90 mila euro; confermata dalla Cour d’appel de Rennes, 12 luglio 2005. Per un commento cfr. S.J. PALMER, France: la loi About-Picard et Néo-Phare: première application de l’"Abus de Faiblesse", in www.cesnur.org/2006/sd_palmer_fr.htm, (2006), p. 1 e ss.

[28] ⬆︎ Le ipotesi previste dall’art. 1, cap. I – Dissolution civile de certaines personnes morales – attengono 1) all’attentato, volontario o involontario alla vita o all’integrità fisica o psichica della persona, alla messa in percolo della stessa; di attentato alle sue libertà, alla dignità, alla personalità, di messa in pericolo dei minori; 2) di esercizio illegale della medicina o della farmacia; 3) di pubblicità menzognera, di frode e falsificazioni. La procedura di dissoluzione avviene su domanda del pubblico ministero o di qualsiasi interessato. È altresì previsto che il tribunale, nel corso del procedimento, possa pronunciarsi sulla dissoluzione di più persone morali, quando risulti che le stesse perseguano i medesimi obiettivi e siano unite da comunanza di interessi. Una legge approvata il 12 maggio 2009, poco prima dell'apertura del processo, ha vietato tale scioglimento. Si tratta della legge di "semplificazione e di chiarimento del diritto e dello snellimento delle procedure" che ha posto fine alla possibilità di sciogliere le persone giuridiche, condannate per truffa: LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, in www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020604162/.

[29] ⬆︎ Sull’iter e sul testo approvato in prima lettura il 16 febbraio 2021 cfr. www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000042635616/; in allegato tutti i documenti, i rapporti, gli interventi del Consiglio di Stato e le sedute parlamentari, fino ad aprile 2021.

[30] ⬆︎ La Divisione 36 dell’APA (American Psicological Association, Divisione di Psicologia della Religione) ha approvato una risoluzione nella quale dichiarava che non c’è consenso sul fatto che vi siano sufficienti ricerche in ambito psicologico che pongano sullo stesso piano, dal punto di vista scientifico, la persuasione indebita non fisica (denominata anche «persuasione coercitiva», «controllo mentale», o «lavaggio del cervello») con le tecniche di influenza che sono normalmente praticate da uno o più gruppi religiosi (APA, 1991). Il tentativo di affermare l’esistenza di processi psicologici particolari operanti nei culti è, perciò, destinato a fallire poiché chi aderisce a una religione minoritaria lo fa per le stesse motivazioni di chi aderisce a una religione riconosciuta e accettata dalla società. La conversione religiosa e il comportamento religioso, da qualche isolato esponente del mondo dei professionisti della salute mentale, viene incluso nei disturbi descritti nel DSM-IV (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali). I siti internet di associazioni anti-sette e quelli di ex membri, ostili al gruppo che hanno lasciato, sono quindi ricchi di riferimenti a questo Manuale Diagnostico per avvalorare un presunto fondamento scientifico della nozione di uno specifico "lavaggio del cervello": quello attuato dalle "sette" che provocherebbe, negli adepti, il disturbo dissociativo. In realtà, in tutti i Manuali, quando si parla di lavaggio del cervello ci si riferisce a forme di pressione psicologica attuata in stato di prigionia (dove si praticano privazione del sonno, del cibo, vessazioni e umiliazioni psico-fisiche, torture ecc.), e, inoltre, il particolare relativo alla prigionia all'interno di gruppi di fanatici religiosi è stato del tutto eliminato nel DSM IV, (l’edizione corrente del Manuale).: cfr. R. DI MARZIO, DDL n.569 - - Indagine conoscitiva sul fenomeno della manipolazione mentale dei soggetti deboli, con particolare riferimento al fenomeno alle cosiddette “sette”. La stessa A. ha sottolineato che la manipolazione mentale “è una spiegazione assai semplicistica di fronte a responsabilità che non sono solo del gruppo del leader della presunta setta ma anche dei gruppi sociali di riferimento dell' adepto che spesso vengono a mancare come sostegno dell'individuo”(p. 15).

[31] ⬆︎ È stato sottolineato che «quando l’autonomia dell’Io verso l’interno s’infragilisce e diminuisce, per la perdita dell’autonomia verso il mondo esterno, i processi primari possono emergere e irrompono a livello di coscienza. Si verifica allora uno stato semi-ipnotico, uno stato di alienazione nel quale ogni pressione che arrivi dall’esterno al soggetto (soprattutto se coordinata alla paura o all’urgenza di stimoli fisiologici primari come la fame, la sete, il sonno, la sessualità) è in grado di penetrare direttamente nel suo mondo profondo e di riemergere poi presentandosi alla sua mente come un messaggio coercitivo che parte dall’inconscio e che si impone per vero»: L. ANCONA, L’individuo come oggetto di manipolazione sociale, in Prospettive nel mondo, 51, 1980, p. 42 ss.

[32] ⬆︎ La sentenza è stata pubblicata integralmente in Foro it., 1981, I, c. 1815 ss. e in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, p. 1147 ss. con nota di M. BOSCARELLI, A proposito del “principio di tassatività”, p. 1147 ss; in Giur.cost., 1981, p. 806 ss con nota di P.G.GRASSO, Controllo sulla rispondenza alla realtà empirica delle previsioni legali di reato, p. 808 ss. Cfr. anche M. C. DEL RE, L’adesione al culto emergente: conversione e/o plagio?, in La persuasione socialmente accettata, il plagio e il lavaggio del cervello, M. DI FIORINO (ed.), I, Forte dei Marmi, Centro Studi di Psichiatria e Territorio, 1990-1991; M. DI BELLO, Il plagio: nostalgia di un ritorno. Breve riflessione sul tema della tutela dell’integrità psichica della persona, in Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, IV, 3, 2010, p. 1 ss.; E. DIECKMANN Jr., Beyond Jonestown. “Sensibility Training” and the Cult of Mind Control, Torrance, Noontide Press, 1982; G. FLORA, Il plagio tra realtà e negazione: la problematica penalistica, in Rivista Italiana di diritto e procedura penale, I, 1990, p. 86 ss.; A. NISCO, La tutela penale dell’integrità psichica, Giappichelli, Torino, 2012; B. UGOLINI, Il dibattito sul plagio in relazione ai culti abusati: evoluzione e problematiche, in Tigor: Rivista di Scienze della Comunicazione, IV, 1, 2012, p. 101 ss.; G. CAROBENE, Adesione religiosa e reazione giuridica. Limiti alla libertà di credo in una società democratica, pluralista e tollerante/ Religious Affiliation and Legal Reaction. Limitations to Freedom of Belief in a Democratic, Pluralist and Tolerant Society, in Diritto e libertà di credo in Europa. Un cammino difficile/Law and Freedom of Belief in Europe. An arduous journey, Pacini Giuridica, Ospedaletto (PI), 2018, pp. 288-313.

[33] ⬆︎ Loi 2001-504 du 12 juin 2001, pubblicata in http://www.unadfi.org/. Loi tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.

[34] ⬆︎ Art. 223-15-5, inserito nel codice penale, section 6 bis, titolato De l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse. Nell’ipotesi di condanna di una persona fisica alla pena detentiva di tre anni ed al pagamento di un’ammenda si associano pene complementari che prevedono, tra l’altro, l’interdizione dai diritti civici, civili e di famiglia, l’interdizione di esercitare pubbliche funzioni o attività professionali o sociali per almeno cinque anni, la chiusura degli stabilimenti dell’attività i impresa, la confisca dei beni.

[35] ⬆︎ P.J. Parquet, professore di Psichiatria e membro del consiglio di orientamento della MIVILUDES ha individuato i criteri per identificare le vittime dei movimenti settari, in https://www.unadfi.org (sito dell’Union nationale des Associations de Défense des Familles et de l’Individu victimes de sectes): « Cinq doivent être retrouvés pour porter le diagnostic d’emprise mentale:1. Rupture avec les modalités antérieures des comportements, des conduites, des jugements, des valeurs, des sociabilités individuelles, familiales et collectives.2. Occultation des repères antérieurs et rupture dans la cohérence avec la vie antérieure. 3. Acceptation par une personne que sa personnalité, sa vie affective, cognitive, relationnelle, morale et sociale soient modelées par les suggestions, les injonctions, les ordres, les idées, les concepts, les valeurs, les doctrines imposés par un tiers ou une institution : ceci conduisant à une délégation générale et permanente à un modèle imposé. 4. Adhésion et allégeance inconditionnelle, affective, comportementale, intellectuelle, morale et sociale à une personne ou à un groupe ou à une institution, ceci conduisant à: une loyauté exigeante et complète, une obéissance absolue, une crainte et une acceptation des sanctions, une impossibilité de croire possible de revenir à un mode de vie antérieur, ou de choisir d’autres alternatives étant donné la certitude imposée que le nouveau mode de vie est le seul légitime. 5. Une mise à disposition complète, progressive et extensive de sa vie à une personne ou à une institution. 6. Une sensibilité accrue dans le temps, aux idées, aux concepts, aux prescriptions, aux injonctions et ordres, à un « corpus doctrinal », avec éventuellement une mise au service de ceux-ci dans une démarche prosélyte. 7. Dépossession des compétences d’une personne avec anesthésie affective, altération du jugement, perte des repères, des valeurs et du sens critique. 8. Altération de la liberté de choix. 9. Imperméabilité aux avis, attitudes, valeurs de l’environnement avec impossibilité de se remettre en cause et de promouvoir un changement. 10. Induction et réalisation d’actes gravement préjudiciables à la personne, actes qui antérieurement ne faisaient pas partie de la vie du sujet. Ces actes ne sont plus perçus comme dommageables ou contraires aux valeurs et aux modes de vie habituellement admis dans notre société ».

[36] ⬆︎ Cfr. A. FOURNIER, M. MONROY, La dérive sectaire, P.U.F., Paris, 1999; D. HERVIEU- LÉGER, La religion en miettes ou la question des sectes, Calmann-Lévy, Paris, 2001; F. PIGNIER, Les dérives sectaires face au droit français, CCMM, Paris, 2011.

[37] ⬆︎ Cfr. D.E. COWAN, Conversion New  religious Movements, in Oxford Handbook on Religious Conversion, L.R. RAMBO, C.E. FARHADIAN (eds.), Oxford University Press, Oxford, 2014, pp. 687-705; N. CAVAZZA, Comunicazione e persuasione, il Mulino, Bologna, 1997; V. MASTRONARDI, Le strategie della comunicazione umana, la persuasione, le influenze sociali, i mass media, F. Angeli ed., Milano, 1998; M. INTROVIGNE, Il lavaggio del cervello. Realtà o mito?, Leumann, Torino, 2002.

[38] ⬆︎ Cfr. In Journal officiel de la République française , 13 giugno 2001, n. 135, p. 9337 ss. M.C. IVALDI, Alcune considerazioni sulla regolamentazione dei movimenti a carattere settario nell’ordinamento francese, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, www.statoechiese.it, n. 29/2012. Per una disamina dettagliata della tematica nel periodo anteriore cfr. Les «sectes» et le droit en France, F. MESSNER (ed.), Puf, Parigi, 1999; H. CLAYSON SMITH, Liberté, Egalité et Fraternité at Risk for New Religious Movements in France, in Brigham Young University Law Review, 2000, p. 1099 e ss.

[39] ⬆︎ Cour d’Appel de Paris, 2 febbraio 2012, e, in primo grado, Tribunal Correctionnel de Paris, 12ème chambre, n. 9835623114 c. Association Spirituelle de l’Église de Scientologie, SARL SEL, et autres, del 27 oct. 2009; entrambe inedite. Con una requisitoria del 2006 il Procuratore della Repubblica aveva richiesto il ‘non luogo a procedere’ per le due persone giuridiche rilevando che “il n’apparaît pas que les diverses infractions poursuivies soient suffisament caractérisées, soit dans leur élément materiel, soit dans la preuve d’une implication personnelle frauduleuse des mis en examen pour justifier leur renvoi devant le Tribunal correctionnel” ed ancora che “au vu de l’organisation particulièrement cloisonnée des structures de l’Eglise de Scientologie, l’adhésion voire le relais apporté dans la promotion de la doctrine de cette église ne saurait suffire pour caractériser des faits d’escroquerie ou de complicité d’escroquerie. En ce sens, la qualité de dirigeant ou de responsabile du centre de Scientologie ne saurait présumer d’une implication pénale personnelle dans les agissement particuliers dont se sont plaint un certain nombre de personne”.

[40] ⬆︎ Tribunal de Bruxelles, cit., uno degli accusatori  parla di “setta”;  un altro parla di influenza sul marito come se fosse plagio; anche un altro (n.3) parla di manipolazione mentale sulla nipote che lui definisce distruzione mentale (p. 76).

[41] ⬆︎ S. FERRARI, Introduzione, in Diritti dell’uomo…, cit. il quale prosegue sottolineando che tale riflessione deve “avere un unico criterio ispiratore: quello indicato dalla regina d’Inghilterra Elisabetta I quando ammoniva che non si devono aprire finestre nella coscienza degli uomini per vedere cosa vi accade dentro” (p.15).

[42] ⬆︎ Sugli interventi del Parlamento europeo, cfr. la nota Risoluzione su un’azione comune degli Stati membri della Comunità europea di fronte a diverse infrazioni alla legge compiute da recenti organizzazioni che operano al riparo della libertà religiosa, del 1984, in op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/68a0bfd6-96e0-447b-9715-b4f660227523/language-it. Cfr. M. INTROVIGNE, Rapporti parlamentari e governativi sulle «sette» in Europa Occidentale, 1996-1999, in Quad. dir. Pol. Eccl., II, 1999, p. 400 ss.

[43] ⬆︎ S.A. WRIGHT, Disengagement and Apostasy in New religious Movements, in Oxford Handbook on Religious Conversion, R.L. RAMBO, C.E. FARHADIAN (eds.), Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 720 ss., ma cfr. anche A.D. SCHUPE Jr., D.G. BROMLEY, S.E. DARNELL, The North American Anti-Cult Movement: Vicissitudes of Success and Failure, in The Oxford Handbook of New Religious Movements, J.R. LEWIS (ed.), Oxford University Press, New York, 2004, pp. 184-205. Rapporti sulle sette sono stati condotti sia in Italia che in altri Stati europei quali Francia, Svizzera, Belgio e Germania. In proposito v. Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Polizia di Prevenzione, Sette religiose e movimenti magici in Italia, Roma, 2001; Assemblée Nationale, Les Sectes en France. Rapport fait au nom de la Commission d’Enquête sur le Sectes (document n. 2468), Paris, Les Documents d’information de l’Assembée Nationale, 1996, (detto anche “Rapporto Guyard”), consultabile in lingua italiana in http://xenu.com-it.net. Cfr. anche Audit sur les dérives sectaires. Rapport du grupe d’experts genovois au Département de Justice et Police et des Trasports du Canton de Genéve, Genéve, ed. S. Hunter, 1997; Chambre des Rapresentants de Belgique, Session ordinaire 1996-1997, 28 avril 1997, Enquête parlamentaire visant à élaborer une politique en vue de lutter contre les pratiques illegals des sects et le danger qu’elles représentent pour société et pour les personnes, particulèrement les mineurs d’âge. Rapport fait au nom de la Commission d’enquête par M.M. Duquense et Willems, Partie I, document n. 313/7, troisième session de la 49e Legislature, 1995/96, 12. Cfr. anche I.F. VASINI, Libertà religiosa, pratiche illegali delle sette e pericolo che esse rappresentano per la società e per le persone: il rapporto della Commissione d’inchiesta belga dell’aprile 1997, in Diritto di famiglia e delle persone, II, 1998, p. 1299 ss.

[44] ⬆︎ La MIVILUDES è il successore dell'Observatoire Interministérielle sur les Sectes (1996-98) e della MILS, Mission Interministérielle de Lutte contre les Sectes (1998-2002) e, attualmente, fa capo al Ministero dell’interno. Tra i suoi compiti, come scritto nel suo stesso sito vi è quello di informare gli altri Paesi, attraverso una cooperazione con il Ministero degli Affari Esteri francese, delle "sue attività di monitoraggio e di lotta contro le devianze settarie" e "promuovere a livello europeo [e oltre] un atteggiamento di lotta contro le devianze settarie". In Francia, inoltre, è stata fondata nel 1981 dallo scrittore R. Ikor, un’associazione, presieduta per alcuni anni anche dal deputato socialista A. Vivien che è successivamente assunto la presidenza della Missione interministeriale per la lotta contro le sette (MILS). L'azione del CCMM è rivolta alle vittime di disturbi mentali, alle loro famiglie e ai cittadini. La missione dell'associazione è fornire informazioni sul fenomeno settario, prevenzione e assistenza alle vittime. Cfr. Centre Roger Ikor, Les sectes, état d’urgence, Albin Michel ed., Paris, 1995; A. VIVIEN, Les sectes, Odile Jacob, Paris, 2003.

[45] ⬆︎ Il testo – come quello degli altri rapporti fino ad ora intervenuti (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 – è disponibile sul sito della Mission all’indirizzo www.miviludes.gouv.fr.

[46] ⬆︎ La versione inglese dello Statuto della FECRIS è all’indirizzo: http://fecris.org/wp-content/uploads/2015/05/FECRIS_STATUTS_EN.pdf. Sui gruppi anti -sette, con ampia disamina della loro evoluzione e dei diversi interventi sia in Europa che in U.S.A., cfr. R. DI MARZIO, Il Movimento anti- sette: storia, caratteristiche e attivismo, in Coscienza e Libertà, nn. 57-58, 2019 la quale sottolinea, tra l’altro che la FECRIS è l’organizzazione più attiva nel contrasto agli abusi delle «sette», fondata nel 1994 a Parigi. Alla sua fondazione contava sette gruppi membri, mentre oggi ne dichiara trenta, in trenta paesi, tra cui l’Italia, (11) dove è rappresentata da due associazioni: CeSAP (Centro Studi Sugli Abusi Psicologici) e FAVIS (Associazione Familiari delle Vittime delle Sette). Il suo obiettivo è quello di contrastare «sette» e «guru» senza alcuna distinzione o definizione chiara, attribuendo a questi gruppi sociali attività criminali e manipolatorie sulla base di resoconti di ex-membri ostili o teorie controverse e ampiamente screditate come quella della «manipolazione mentale». Sulla situazione italiana cfr. M. INTROVIGNE, Anti-Cult and Counter-Cult Movements in Italy, in Anti-Cult Movements in Cross-Cultural Perspective, A. SCHUPE, D.G.BROMLEY (eds.), Garland, New York-London, 1994, pp. 171-197.

[47] ⬆︎ Cfr. M. INTROVIGNE, Something Peculiar about France: Anti-Cult Campaigns in Western Europe and French Religious Exceptionalism, in The Oxford Handbook of New Religious Movements, cit., pp. 206-220; M. STRAUSBERG, S. A. WRIGHT, C. M. CUSACK, The Demise of Religion: How Religions End, Die, or Dissipate, Bloomsbury, London and New York, 2020.

[48] ⬆︎ In Belgio una legge del 2 giugno 1998 ha creato il CIAOSN, Centro di informazione e consulenza sulle organizzazioni settarie nocive; simile alla MIVILUDES, anche se con meno poteri. Esso non interviene direttamente nella "lotta" contro le "sette", ma inoltra i suoi consigli e le sue raccomandazioni ad altri rami del governo: www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1998009893&la=F.

[49] ⬆︎ Doc. Parl., Ch., sess. Ord. 1996-1997, n. 313/8, 95. Cfr. B. MINE, L'appréhension des « sectes » par le système d'administration de la justice pénale belge, in Archives de sciences sociales des religions, n.162, pp. 203-218.

[50] ⬆︎ Un Rapporto, del 1998 è pubblicato in www.gris.org/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/RAPPORTO-OLIR-MINISTERO1998.pdf. Il primo censimento del ministero degli Interni sulle religioni alternative è del 1994. Tra le "psico-sette" il documento del ministero dedica molto spazio a Scientology (41 sedi e 7.000 aderenti) dove, si legge tra l'altro: "Coloro che decidono di proseguire la terapia, sono indotti a frequentare corsi sempre più onerosi, durante i quali sono sottoposti a stress fisici (lavori logoranti, diete ipervitaminiche e ipoproteiche) e psicologici (letture forzate, pressioni e intimidazioni)". Contro organizzazioni di questo tipo, sottolinea il rapporto, l'azione penale rischia di non avere strumenti sufficienti: non esiste ancora il reato di "aggressione alla liberta" psichica e non è più previsto quello di plagio. Cfr. anche Sette religiose e movimenti magici in Italia, a cura del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Polizia e Prevenzione, ed. Sapere 2000, Roma, 2001. Nel 2019 è stata presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge, n.1523, per l’istituzione di una nuova Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle sette, e in particolare delle derive settarie “legate imprescindibilmente al compimento di abusi e di manipolazioni psichiche e non costituiscono una peculiare declinazione del fenomeno religioso, potendo riferirsi a qualsivoglia credenza o ideologia”: www.camera.it/leg18/995sez.

[51] ⬆︎ Sul concetto di laicità cfr. tra l’altro, S. FERRARI, La nozione di laicità tra identità e pluralismo, in Laicità e stato di diritto, a cura di A. Ceretti, L. Garlati, Giuffrè, Milano, 2007, p. 99 ss.; S. PRISCO, Laicità. Un percorso di riflessione, Giappichelli, Torino, 2007; P. STEFANÌ, La laicità nell’esperienza giuridica dello Stato, Cacucci, Bari, 2007; N. FIORITA, L’insostenibile leggerezza della laicità italiana, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, www.statoechiese.it., giugno 2011; S. DOMIANELLO, Sulla laicità nella Costituzione, Giuffrè, Milano, 1999.

[52] ⬆︎ “La neutralità del diritto nei confronti delle differenziazioni etiche all’interno deriva semplicemente dal fatto che, nelle società complesse, l’insieme dei cittadini non può più essere integrato da un consenso sostanziale sui valori, ma soltanto da un consenso sulle procedure relative a una legittima produzione giuridica e a un legittimo esercizio del potere”: J.HABERMAS, Lotta di riconoscimento nello Stato democratico di diritto, in J.HABERMAS- C. TAYLOR, Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento, Milano, 2001, in particol. p. 95. È stato altresì sostenuto - Dizionario costituzionale, A. AINIS (ed.), Laterza, Bari, 2000 - che il “il principio di laicità, agendo insieme come garanzia per la presenza di tutte le culture e come limite per l’autoaffermazione esclusiva di alcune di esse, ben oltre il solo fenomeno religioso, opera come fattore primario del modello di democrazia pluralista, e a esso si lega intimamente ed indissolubilmente” (p. 270).

[53] ⬆︎ Sul valore dell’identità costituzionale in senso generale cfr. M. RICCA, Culture interdette. Modernità, migrazioni, diritto interculturale, Bollati Boringhieri, Torino, 2013, in particol. p. 186 ss. Cfr. anche F. ALICINO, La legislazione sulla base di intese. I test delle religioni “altre” e degli ateismi, Bari, Cacucci, 2013, ha definito «pluralismo confessionale [lato sensu] a gradi differenziati», oltre che di una prassi “lobbistica” (non ancora disciplinata da una legge) anch’essa espressione di una distorta interpretazione della democrazia degli interessi (p.40). Sul punto anche G. MACRÌ, Organizzazioni religiose e attività di lobbying, in Percorsi costituzionali, 3/2012, p. 79 ss.