Bitter Winter offre la prima traduzione in inglese di un testo che converte il clero in burocrati secondo un sistema di premi e sanzioni in base alla sua fedeltà al PCC.
di Massimo Introvigne — Ci siamo. Annunciate a novembre e, come di consueto pubblicate per raccogliere "commenti" che non cambiano mai nulla di sostanziale, le nuove “Administrative Measures for Religious Clergy” entreranno in vigore il 1° maggio.
Creano un sistema di monitoraggio orwelliano e potenziano il già severo controllo esistente su tutto il clero. Lo strumento utilizzato è una banca dati nazionale del clero autorizzato, cioè del clero formato e riconosciuto dalle cinque religioni autorizzate. Il sistema per poter essere inseriti nella banca dati è complesso, ma chi ne è escluso e si dichiara membro del clero commetterà un reato.
Questo include i pastori delle chiese domestiche Protestanti, gli obiettori di coscienza Cattolici che rifiutano l'accordo Vaticano-Cina del 2018 e si rifiutano di aderire all'Associazione Patriottica Cattolica Cinese, gli insegnanti e il clero delle moschee indipendenti e dei templi Buddisti e Taoisti, i rabbini Ebrei (poiché l'Ebraismo non è una delle cinque religioni autorizzate) e il personale ecclesiastico dei nuovi movimenti religiosi. Ora saranno identificati immediatamente: non avranno una tessera del clero e non saranno iscritti nella banca dati nazionale.
Per essere iscritti nella banca dati, non basta essere competenti in una delle religioni autorizzate. Il clero deve dimostrare di "appoggiare la leadership del Partito Comunista Cinese e di appoggiare il sistema socialista" (articolo 3: si noti che questo articolo è ripetutamente citato nei Provvedimenti come la chiave di tutto il regolamento), e di cooperare alla lotta contro gli xie jiao (solitamente tradotto come "culti malvagi", ma in realtà significa "insegnamenti eterodossi”) e altre religioni illegali o "estremiste" (articolo 6E).
La questione non si esaurisce con la semplice registrazione di un membro del clero nella banca dati. È difficile farsi registrare e facile perdere la registrazione. Per quanto riguarda la registrazione, un ecclesiastico avrà problemi particolari se fa parte dell'"alto clero" (le disposizioni sono più severe), in particolare il Buddista Tibetano, o il Cattolico Romano.
L’articolo 15 ricorda ai Buddisti Tibetani che dovrebbero rispettare il principio che qualsiasi reincarnazione di un lama dovrebbe essere autorizzata dal PCC (abbiamo discusso questo bizzarro sistema in un precedente articolo di Bitter Winter). L'articolo 16, che è uno schiaffo al Vaticano, dice ai Cattolici che i vescovi in Cina dovrebbero essere eletti democraticamente attraverso l'Associazione Patriottica Cattolica Cinese, cioè essere nominati dal PCC, e consacrati attraverso la Conferenza Episcopale Cattolica Cinese. Non c'è alcuna menzione del Vaticano o del Papa, che in teoria dovrebbe nominare i vescovi secondo l'Accordo Vaticano-Cina del 2018, rinnovato nel 2020.
Also, the socialist principle that those of teach in a religious community should submit to the “religious teaching guidance” of the
Inoltre, l'articolo 43 proclama il principio socialista secondo il quale chi insegna in una comunità religiosa dovrebbero sottomettersi alla "guida all'insegnamento religioso" della comunità, piuttosto che il contrario.
Una volta registrato, il clero entra in un mondo orwelliano in cui la lealtà al PCC e la devozione per il partito vengono verificati periodicamente, secondo un sistema simile al credito sociale. Il clero riceve premi e sanzioni, e se le ultime superano i primi, la registrazione nella banca dati viene cancellata e si rischiano conseguenze peggiori.
Il clero obbediente viene così trasformato in un apparato del PCC, allettato dalle ricompense e terrorizzato dalle punizioni. Sarà chiamato a "Sinicizzare" le sue religioni e a predicare l'amore per il PCC ai suoi devoti. Non rimarrà molto della religione genuina – che è esattamente lo scopo di queste e altre precedenti misure.
Segue la traduzione completa delle Misure.
Misure Amministrative per il Clero
Ordine n. 15 dell'Amministrazione Statale degli Affari Religiosi
Queste Misure per l'Amministrazione del Clero sono state esaminate e adottate dell'Amministrazione Statale degli Affari Religiosi in conformità alle procedure stabilite l'8 gennaio 2021 e sono qui promulgate ed entreranno in vigore il 1° maggio 2021.
Capitolo I Disposizioni generali
Articolo I Al fine di regolare la gestione del clero e di proteggere i suoi legittimi diritti e interessi, secondo il "Regolamento sugli Affari Religiosi", vengono formulate le presenti misure.
Articolo II I membri del clero di cui alle presenti misure, identificati secondo la definizione di clero religioso ai sensi della legge, possono esercitare attività di insegnamento religioso.
Articolo III Il clero deve amare la patria, sostenere la leadership del Partito Comunista Cinese, sostenere il sistema socialista, rispettare la Costituzione, le leggi, i regolamenti e le norme, praticare i valori fondamentali del socialismo, aderire al principio di religione indipendente e autogestita in Cina, aderire alla direzione della Sinicizzazione della religione in Cina, operare per mantenere l'unità nazionale, l'armonia religiosa e la stabilità sociale.
Articolo IV I Dipartimenti degli Affari Religiosi, in conformità con la gestione amministrativa del clero, dovrebbero proteggere i diritti e gli interessi legittimi del clero, dei gruppi religiosi, delle istituzioni religiose e delle attività religiose; formare, gestire il clero e guidare il clero a svolgere un ruolo attivo nella promozione dello sviluppo economico e sociale.
Capitolo II Diritti e Doveri del Clero
Articolo V Il clero gode dei seguenti diritti.
(A) presiedere alle attività religiose, alle cerimonie religiose.
(B) impegnarsi nella raccolta di testi religiosi, dottrina e regolamenti religiosi e nella ricerca sulla cultura religiosa.
(C) impegnarsi e ricevere istruzione e formazione religiosa.
(D) partecipare alla gestione dei propri gruppi religiosi, istituzioni religiose e siti di attività religiose, e ricoprire posizioni corrispondenti in conformità alle procedure.
(E) svolgere attività di assistenza pubblica e beneficenza.
(F) partecipare alla sicurezza sociale e godere dei relativi diritti.
(G) altri diritti previsti da leggi, regolamenti e norme.
Articolo VI Il clero deve adempiere ai seguenti obblighi:
(A) salvaguardare l'interesse nazionale e l'interesse pubblico, nell'ambito delle leggi, dei regolamenti e delle norme nello svolgimento delle sue attività.
(B) seguire le istruzioni dei Dipartimenti degli Affari Religiosi e di altri dipartimenti pertinenti in conformità con la legge.
(C) rispettare le norme e i regolamenti stabiliti per i gruppi religiosi, e accettare la gestione dei gruppi religiosi, delle istituzioni religiose e dei siti di attività religiose in cui si trovano.
(D) servire i cittadini appartenenti alla fede e guidarli ad essere patriottici e rispettosi della legge.
(E) mantenere il normale esercizio delle attività religiose, opporsi alle attività religiose illegali e all'ideologia religiosa estremista, e opporsi all'infiltrazione tramite la religione di forze straniere.
(F) mantenere e promuovere l'armonia tra le diverse religioni, all'interno della stessa religione, e tra cittadini credenti e non credenti.
(G) seguire tutti gli altri obblighi previsti da leggi, regolamenti e norme.
Articolo VII Il clero dovrebbe concentrarsi sul miglioramento della propria qualità, migliorare l'alfabetizzazione culturale e morale, condurre ricerche sulla dottrina e sui regolamenti cercando sempre di favorire l'armonia sociale, il progresso dei tempi, contenuti sani e civili e, anche attraverso i suoi sermoni, dovrebbe svolgere un ruolo nel promuovere la Sinicizzazione della religione in Cina.
Articolo VIII Quando il clero pubblica informazioni religiose su Internet, deve rispettare le disposizioni pertinenti delle norme nazionali sull'informazione su Internet.
Articolo IX Il reddito del clero deve essere ottenuto in conformità con le leggi, i regolamenti, le norme e le direttive, e con le disposizioni delle norme e dei regolamenti dei diversi gruppi religiosi.
Il clero deve distinguere tra la proprietà personale e la proprietà dei gruppi religiosi, delle istituzioni religiose, dei luoghi di attività religiosa e non deve appropriarsi indebitamente, impossessarsi, distruggere o disporre in modo non autorizzato della proprietà legittima dei gruppi religiosi, delle istituzioni religiose, dei luoghi di attività religiosa.
Il clero deve pagare le tasse secondo la legge, e rispettare le leggi per la dichiarazione dei redditi.
Articolo X Nei gruppi religiosi, nelle istituzioni religiose, nelle attività religiose, le attività dei membri del clero incaricati o impegnati in funzioni di carattere finanziario devono essere conformi alle norme nazionali in materia di finanze, contabilità, gestione dei beni, e alle norme sulla responsabilità della gestione finanziaria.
Articolo XI Quando membri del clero provenienti da un altro paese hanno contatti religiosi con quelli cinesi, questo dovrebbe avvenire in conformità con i pertinenti regolamenti e e procedure statali.
Articolo XII Il clero non deve compiere i seguenti atti:
(A) mettere in pericolo la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica, promuovere, sostenere e finanziare l'estremismo religioso, minare l'unità nazionale, dividere il paese, sostenere attività terroristiche, o partecipare ad attività correlate.
(B) interferire con l'attuazione delle funzioni amministrative, giudiziarie, educative e altre funzioni dello Stato.
(C) Essere controllato da forze straniere, accettare la nomina a posizioni di insegnamento da parte di gruppi o istituzioni religiose straniere senza autorizzazione, e altri atti che violano il principio di indipendenza e auto-amministrazione della religione.
(D) violare i regolamenti statali pertinenti quando si accettano donazioni dall'interno e dall'esterno del paese.
(E) influenzare le normali attività produttive e la vita dei cittadini.
(F) organizzare, ospitare o partecipare ad attività religiose non autorizzate tenute al di fuori dei luoghi autorizzati per le attività religiose.
(G) utilizzare attività di beneficenza pubblica per farsi propaganda, predicare in scuole e altre istituzioni didattiche diverse da quelle religiose, e perpetrare altre violazioni dei regolamenti statali per la divulgazione.
(H) fare propaganda commerciale utilizzando il nome della religione.
(I) altre violazioni di leggi, regolamenti e norme.
Capitolo III Qualifiche del Clero Religioso
Articolo XIII La qualifica dei membri del clero dovrebbe essere identificata dai gruppi religiosi autorizzati e comunicata al Dipartimento degli Affari Religiosi ai fini della registrazione.
I gruppi religiosi nazionali dovranno istruire il clero della religione e determinare il metodo di formazione e il titolo da attribuire al clero, determinare le condizioni e le procedure, ecc. Le condizioni devono includere il contenuto dell'articolo III di queste misure. I gruppi religiosi nazionali dovranno sviluppare metodi di identificazione del clero e riferirli all'Amministrazione Statale degli Affari Religiosi per la registrazione.
I gruppi religiosi dovranno identificare il clero in conformità con le regole dei gruppi religiosi nazionali previste per la sua identificazione.
Articolo XIV I gruppi religiosi dovranno indicare i membri del clero entro venti giorni dalla data, compilare il modulo di registrazione del clero e segnalarlo al Dipartimento degli Affari Religiosi ai fini della registrazione, e presentare copia del documento del membro del clero proposto per la registrazione con una copia della carta d'identità di residente per ciascun religioso.
I gruppi religiosi nazionali identificano il clero, e lo riferiscono all'Amministrazione Statale degli Affari Religiosi per la registrazione; i gruppi religiosi nelle province, regioni autonome, comuni direttamente sotto il governo centrale, identificano il clero locale, e riferiscono ai Dipartimenti degli Affari Religiosi del governo popolare provinciale per la registrazione; i gruppi religiosi nelle municipalità (prefetture, stati, leghe) identificano il clero locale, e ne fanno rapporto ai Dipartimenti degli Affari Religiosi del governo popolare municipale per la registrazione; i gruppi religiosi nelle contee (città, distretti, province) identificano il clero locale, e ne fanno rapporto ai Dipartimenti degli Affari Religiosi del governo popolare della contea per la registrazione.
Ai fini della registrazione dovrebbero essere usati i moduli elaborati dall'Amministrazione Statale degli Affari Religiosi per iscrivere i membri del clero.
Articolo XV La successione dei Buddha viventi del Buddismo Tibetano dovrebbe essere regolata in conformità con il "Regolamento sugli Affari Religiosi", le "Misure di Gestione della Reincarnazione del Buddismo Tibetano" e altre disposizioni pertinenti.
Articolo XVI I vescovi Cattolici sono approvati e consacrati dalla Conferenza Episcopale Cattolica Cinese. L'Associazione Patriottica Cattolica Cinese e la Conferenza Episcopale Cattolica Cinese, entro venti giorni dalla consacrazione del vescovo, compilano un modulo di segnalazione del vescovo Cattolico e lo segnalano all'Amministrazione Statale degli Affari Religiosi per la registrazione, e presentano i seguenti documenti.
(a) Una copia del registro di famiglia del vescovo e una copia della sua carta d'identità di residente.
(b) Una dichiarazione rilasciata dalla comunità Cattolica della provincia, regione autonoma o comune direttamente sotto il governo centrale sull'elezione democratica del vescovo.
(c) una lettera di approvazione della Conferenza Episcopale Cattolica Cinese.
(d) il certificato di consacrazione del vescovo firmato dal vescovo consacrante.
Il modulo di registrazione dei vescovi Cattolici deve essere quello fornito dall'Amministrazione Statale degli Affari Religiosi.
Articolo XVII I Dipartimenti degli Affari Religiosi devono inviare una risposta scritta entro venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento del modulo di richiesta di registrazione dei gruppi religiosi. Se i dipartimenti non rispondono, il modulo sarà considerato registrato.
Articolo XVIII La registrazione del clero viene rifiutata nelle seguenti circostanze:
(A) quando non è conforme al metodo di identificazione sviluppato dai gruppi religiosi nazionali per identificare il clero.
(B) quando la documentazione presentata non è veritiera.
Articolo XIX I Dipartimenti degli Affari Religiosi assegneranno a ogni membro del clero registrato un numero di registro. I numeri di registrazione useranno un codice di dodici cifre, compresi sei codici amministrativi, un numero che identifica la religione e cinque numeri progressivi.
Articolo XX I gruppi religiosi rilasceranno un certificato di clero religioso ai membri del clero per completare la registrazione, e non applicheranno alcuna tassa.
Il certificato di clero religioso è applicabile a livello nazionale. I gruppi religiosi e i Dipartimenti degli Affari Religiosi non devono replicare l'identificazione o la richiesta di clero religioso.
Ogni certificato di clero religioso stampato dai gruppi religiosi nazionali, deve contenere il numero di registrazione e la data di scadenza e altri contenuti. Il clero deve rinnovare il certificato in modo tempestivo prima della scadenza.
Articolo XXI In ciascuna delle seguenti circostanze, il certificato di registrazione sarà annullato, e la cancellazione annunciata ufficialmente:
(A) dal Dipartimento degli Affari Religiosi, in conformità con la legge che indica le circostanze in cui cancellare la qualifica di clero religioso.
(B) dalla comunità religiosa, in conformità con le disposizioni pertinenti di questa religione per cancellare la qualifica di clero religioso.
(C) a causa della rinuncia volontaria, la morte o altri motivi per la perdita delle qualifiche di membro del clero.
Capitolo IV Attività religiose dell'alto clero
Articolo XXII Le attività religiose dell'alto clero a cui si fa riferimento in queste misure, si riferiscono alle attività religiose di coloro che hanno il compito di presiedere agli affari religiosi del clero.
I gruppi religiosi nazionali specificano le attività religiose dell'alto clero, l'ambito specifico delle sue attività religiose, le condizioni di servizio e le procedure, ecc. Le condizioni di servizio dovrebbero includere il contenuto dell'articolo 3 di queste misure. Queste condizioni di servizio devono essere comunicate all'Amministrazione Statale degli Affari Religiosi ai fini della registrazione.
Articolo XXIII I membri del clero che saranno nominati alle posizioni principali di insegnamento e alla direzione delle attività religiose, in conformità con i principi stabiliti dai gruppi religiosi nazionali circa le posizioni principali di insegnamento e la direzione delle attività religiose, dovrebbero essere nominati entro dieci giorni dalla creazione di una nuova sede religiosa o per coprire un posto vacante nelle posizioni principali di insegnamento e direzione delle attività religiose, e comunicati al Dipartimento degli Affari Religiosi per la registrazione, presentando i seguenti documenti:
(A) un curriculum vitae del proposto titolare.
(B) una copia del registro di famiglia del proposto, una copia della sua carta d'identità di residente e una copia del certificato di clero religioso.
Quando si prevede che il proposto lasci precedenti incarichi di insegnamento o attività religiose, deve presentare anche i documenti che provano la cancellazione del precedente incarico di insegnamento o religioso.
Le attività religiose dell'alto clero devono essere registrate attraverso il modulo di iscrizione fornito dall'Amministrazione Statale degli Affari Religiosi.
Articolo XXIV Il Dipartimento degli Affari Religiosi, entro venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di registrazione di un membro dell'alto clero, invierà una risposta scritta. In caso di mancata risposta, la procedura di registrazione sarà considerata conclusa.
Articolo XXV Nelle seguenti circostanze, la richiesta di registrare qualcuno come parte dell'alto clero sarà rifiutata:
(A) la persona da nominare non è idonea, secondo le regole dei gruppi religiosi nazionali o del sito religioso dove la persona deve prestare servizio.
(B) la persona da nominare lascia la sua posizione precedente ma non ha completato la relativa procedura di cancellazione.
(C) la documentazione di presentazione inviata non è veritiera.
Articolo XXVI Dopo il completamento delle procedure di registrazione di un membro dell'alto clero, quelli così designati possono ricevere una cerimonia di nomina ed essere investiti delle loro funzioni.
Articolo XXVII Un membro dell'alto clero rimarrà in carica per un periodo da tre a cinque anni. Dopo la scadenza del mandato, un'eventuale continuazione nell'ufficio dovrà essere conforme alle disposizioni dell'articolo 23 di queste Misure.
Articolo XXVIII Quando una membro dell'alto clero lascia la carica, deve essere avviata una procedura di cancellazione e si devono seguire le procedure prescritte, come indicate di seguito:
(A) una dichiarazione dell’organizzazione che gestisce la carica che conferma la decisione presa di lasciare la carica da parte del membro dell'alto clero.
(B) indicare il luogo in cui la comunità religiosa ha emesso un parere scritto.
Quando il membro dell'alto clero lascia una carica di responsabile di un luogo di culto o di un ente per la gestione finanziaria, i responsabili del luogo di culto dovrebbero anche presentare un rapporto che includa una revisione contabile al momento delle sue dimissioni.
Articolo XXIX Nelle seguenti circostanze, la registrazione come membro dell’alto clero sarà annullata:
(A) la gestione della relativa organizzazione non è conforme alle regole e alle procedure dei gruppi religiosi nazionali in materia di organizzazione, culto, educazione, ecc.
(B) non c'è o non c'è più il consenso della comunità religiosa.
(C) il membro del clero che ha lasciato una carica era il responsabile del luogo di culto, o il responsabile della gestione finanziaria dell'ente, e la comunità non ha presentato un rapporto sulla revisione contabile alla sua partenza.
Articolo XXX L'alto clero può generalmente esercitare la funzione principale di insegnamento in una sola sede. Se necessario, possono essere concesse delle eccezioni.
Le attività religiose part-time e le cariche principali di insegnante saranno autorizzate in una contea (città, distretto, provincia) se i gruppi religiosi locali sono d'accordo. Questa situazione sarà riferita al Dipartimento degli Affari Religiosi del Governo del Popolo della contea. Il Dipartimento degli Affari Religiosi del Governo del Popolo della contea riferirà al Dipartimento degli Affari Religiosi del Governo del Popolo della provincia in merito alla registrazione. Nelle entità interprovinciali, nelle regioni autonome e nelle municipalità direttamente sotto il Governo Centrale, il Dipartimento degli Affari Religiosi del Governo del Popolo della provincia in cui si svolgerà l'attività religiosa part-time proposta deve essere informato.
Articolo XXXI Il clero che presta servizio nelle principali posizioni di insegnamento nelle attività religiose dovrebbe essere destituito nelle seguenti circostanze, tramite un annuncio pubblico:
(A) la perdita delle qualifiche di membro del clero.
(B) violazione di leggi, regolamenti, norme e regolamenti di gruppi religiosi, con conseguente perdita della funzione principale di insegnamento nei siti di attività religiosa.
(C) più di un anno senza svolgere i compiti di insegnamento principale nei siti di attività religiosa, o la perdita della capacità di svolgere i compiti dell'insegnamento principale.
Capitolo V Supervisione e gestione
Articolo XXXII I Dipartimenti degli Affari Religiosi sovrintendono ai compiti del clero e alle attività religiose dell'alto clero, e svolgono in generale la guida e la supervisione dei gruppi religiosi, delle istituzioni religiose, delle attività religiose, per rafforzare la gestione del clero.
Articolo XXXIII I Dipartimenti degli Affari Religiosi, in conformità con il principio della gestione del servizio, intensificheranno la gestione delle informazioni sul clero.
L'Amministrazione Statale degli Affari Religiosi istituirà una banca dati del clero, i Dipartimenti degli Affari Religiosi del governo del popolo locale dovrebbero fornire e aggiornare le informazioni di base sul clero, compresi i premi e le punizioni, la cancellazione delle registrazioni, e altre informazioni.
Articolo XXXIV L'arrivo e la partenza dei membri del clero che nelle province, regioni autonome e municipalità direttamente sotto il governo centrale sono dediti ad attività di insegnamento religioso, devono essere approvati dai gruppi religiosi nelle province, regioni autonome e municipalità direttamente sotto il governo centrale, e segnalati ai Dipartimenti degli Affari Religiosi dei governi provinciali del popolo in entrambi i luoghi per essere registrati. Le regioni interprovinciali e autonome e le municipalità direttamente sotto il governo centrale dovrebbero tenere registri di coloro che si impegnano in attività religiose per più di un anno, e i Dipartimenti degli Affari Religiosi dei due governi provinciali del popolo delle località di provenienza e di destinazione dei membri del clero dovrebbero aggiornare il database del clero per informare sui cambiamenti rilevanti . Le responsabilità di gestione del clero saranno trasferite ai corrispondenti Dipartimenti degli Affari Religiosi e ai gruppi religiosi nel luogo di trasferimento.
Il clero nelle contee e nelle regioni amministrative comunali può impegnarsi in attività di insegnamento religioso solo sotto la gestione delle province, regioni autonome e comuni direttamente sotto il governo centrale, in conformità con la situazione reale e le disposizioni pertinenti.
Articolo XXXV I gruppi religiosi devono sviluppare un programma di formazione del clero, rafforzare l'educazione politica del clero, l'educazione allo stato di diritto, l'educazione culturale, l'educazione religiosa, migliorare la qualità generale del clero e la qualità generale dell'équipe del clero religioso.
I gruppi religiosi nazionali e le province, le regioni autonome, le municipalità direttamente sotto i gruppi religiosi del governo centrale devono sviluppare norme e regolamenti per il clero che vuole studiare all'estero.
Articolo XXXVI I gruppi religiosi regolano la gestione del certificato di clero religioso, non violano il rilascio dei certificati, non traggono profitto dal rilascio dei certificati.
Articolo XXXVII I gruppi religiosi, in conformità con la Costituzione, le leggi, i regolamenti, le norme e le politiche e le reali esigenze di lavoro nell'ambito del loro mandato, stabiliscono e migliorano la gestione delle norme e dei regolamenti del clero, sviluppano un codice di condotta del clero che dovrebbe includere un migliore meccanismo di premi e punizioni per il clero, disposizioni per essere cooptato ed espulso, e in caso di violazione di leggi, regolamenti, norme e regolamenti, disposizioni per punire il clero di conseguenza.
Articolo XXXVIII I gruppi religiosi dovrebbero sviluppare un sistema di valutazione del clero, come base importante per la nomina, i premi e le punizioni.
Articolo XXXIX I gruppi religiosi devono creare i fascicoli del personale religioso, e migliorare il meccanismo di condivisione delle informazioni riguardanti i gruppi religiosi, le istituzioni religiose, le attività religiose e il personale religioso, e riferire regolarmente sui cambiamenti del personale religioso ai Dipartimenti degli Affari Religiosi.
I collegi e le università religiose devono riferire all'istituzione appropriata della comunità religiosa in modo tempestivo i fascicoli del personale religioso dell'istituzione.
I siti di attività religiose dovrebbero essere segnalati alle istituzioni della comunità religiosa e ai Dipartimenti degli Affari Religiosi nel luogo in cui si trova il sito religioso.
Articolo XL Le istituzioni religiose dovrebbero conformarsi alla corretta gestione, a migliorare la qualità dell'educazione e ad addestrare un clero religioso di alta qualità.
Articolo XLI L'ingresso ai luoghi di culto religiosi dovrebbe essere regolato attraverso una stretta vigilanza, la verifica dell'identità e registrazione.
I siti religiosi non devono superare la capienza e disponibilità finanziaria del sito di accogliere il clero religioso.
Articolo XLII I gruppi religiosi, le istituzioni religiose, i siti religiosi dovrebbero stabilire e migliorare i gruppi, le istituzioni, i luoghi del sistema di gestione del clero, rafforzare la supervisione e la gestione del clero impegnato in attività religiose e controllare le donazioni nazionali ed estere.
Articolo XLIII I membri dell'alto clero che prestano servizio nelle principali posizioni di insegnamento nei luoghi di culto hanno la responsabilità di gestire gli affari religiosi, devono accettare la guida dell'insegnamento della comunità religiosa, sottomettersi alla gestione delle attività religiose nell'organizzazione della gestione, accettare la supervisione del clero e dei religiosi nel luogo dove si svolgono tali attività religiose.
Articolo XLIV I Dipartimenti degli Affari Religiosi e i gruppi religiosi, le istituzioni religiose e le attività religiose che ricevono rapporti su violazioni da parte del clero di leggi, regolamenti, norme o regolamenti dei gruppi religiosi, devono indagare e verificare, secondo la legge e i regolamenti pertinenti.
Articolo XLV Quando il clero ritiene che i gruppi religiosi, le istituzioni religiose, le attività religiose e i loro membri violino i loro diritti e interessi legittimi, può fare rapporto ai Dipartimenti degli Affari Religiosi. I Dipartimenti degli Affari Religiosi indagheranno e verificheranno, e se ne occuperanno secondo la legge.
Capitolo VI Responsabilità legale
Articolo XLVI I funzionari pubblici che, occupandosi della gestione del clero religioso, siano colpevoli di abuso di potere, negligenza o favoritismo, dovrebbero essere sottoposti ad azione disciplinare e, se il loro comportamento costituisce un reato, essere ritenuti penalmente responsabili.
Articolo XLVII I gruppi religiosi, le istituzioni religiose, le istituzioni che regolano le attività religiose sorpresi in uno dei seguenti atti, e invitati a correggerli dai Dipartimenti degli Affari Religiosi, devono essere puniti se non lo fanno:
(A) l'incapacità di stabilire un solido sistema di gestione del clero.
(B) una mancata gestione del clero in conformità con le disposizioni di queste misure.
(C) una mancata identificazione o approvazione del clero in conformità con queste disposizioni.
(D) quando gli insegnanti per i luoghi di attività religiosa non sono selezionati in conformità con le disposizioni che regolano le posizioni di insegnamento nei luoghi di attività religiosa.
(E) quando i gruppi religiosi non agiscono in conformità con le disposizioni di queste Misure per la registrazione del clero, o i siti di attività religiosa non operano in conformità con le disposizioni di queste Misure per la registrazione dell'alto clero che insegna nei siti di attività religiosa.
(F) il mancato rilascio dei certificati di clero religioso in conformità con le disposizioni, o la realizzazione di un profitto attraverso il rilascio di certificati.
(G) violazione dei diritti e degli interessi legittimi del clero.
(H) altre violazioni delle disposizioni pertinenti di queste misure.
Articolo XLVIII I membri del clero che violano le disposizioni pertinenti di queste misure saranno oggetto di pubblicazione in conformità con il "Regolamento sugli Affari Religiosi", articolo 73, e altre disposizioni pertinenti.
Articolo XLIX Chi non è soddisfatto delle azioni amministrative del Dipartimento degli Affari Religiosi può chiedere un riesame in via amministrativa; chi non è soddisfatto della sentenza di un riesame in via amministrativa, può intentare una causa amministrativa in conformità alla legge.
Capitolo VII Regole amministrative
Articolo L Se la contea (città, distretto, provincia) non è in grado di gestire i gruppi religiosi pertinenti, le responsabilità corrispondenti secondo queste misure passeranno al livello superiore (prefettura, stato, provincia) che gestirà il gruppo religioso.
Se la città (prefettura, stato, provincia) non può gestire i gruppi religiosi in questione, i compiti corrispondenti passeranno alle province, regioni autonome, ai comuni direttamente sotto il governo centrale.
Se le province, le regioni autonome, i comuni direttamente sotto il governo centrale non possono gestire i gruppi religiosi in questione, i compiti corrispondenti passeranno ai gruppi religiosi nazionali.
Articolo LI Le presenti misure saranno interpretate dall'Amministrazione Statale degli Affari Religiosi.
Articolo LII Le presenti misure entreranno in vigore il 1° maggio 2021. Le misure dall'Amministrazione Statale degli Affari Religiosi del 2006 per la registrazione del clero e dei luoghi di culto non saranno più considerate in vigore.
Fonte: Bitter winter