di Fabrizio d’Agostini
1. Dalla fine del secolo scorso la "questione" del "diritto alla verità" o della "verità come un diritto dell'uomo" ha assunto una centralità straordinaria. Nella politica prima di tutto. Dalla politica dove la questione si è variamente imposta e dove in epoca moderna è nata, è passata all'antropologia, alla sociologia e alla filosofia. Ed è passata anche alla riflessione giuridica. Nel giro di pochi anni la letteratura è straordinariamente aumentata.
L'origine politica della "questione" è stata per lo più individuata alla fine del secondo conflitto mondiale nell'accertamento dei crimini commessi durante il conflitto e in particolare della Shoah che i nazisti avevano cercato frettolosamente di cancellare. È la comparsa del diritto alla verità come un diritto individuale, delle vittime e dei loro parenti e, insieme, collettivo, come diritto della società di conoscere la verità. Il diritto alla verità si è nuovamente presentato con forza nell'America latina con la questione dei desaparecidos e nel Sudafrica con l'uscita dall'apartheid. Era la richiesta di conoscere cosa davvero era avvenuto e che fine avevano fatto le vittime.
Origini storiche insanguinate in maniera inimmaginabile. E le origini sono da sempre duramente basate su differenze e contrapposizioni siano queste la diversità di credenza o di religione e di costumi o la differenza di opinioni politiche oppure ancora di razza o del colore della pelle. Il fondamento d'ogni persecuzione sembra essere esclusivamente la diversità, qualunque sia, delle vittime.
Il diritto alla verità rientra a pieno titolo nella costruzione dello Stato di diritto come sua asse portante. La nozione di Stato di diritto è una nozione politica, non giuridica[1] ed è stata elaborata nella contrapposizione con lo Stato di polizia. Due derive appaiono essere immediate e cioè che il "potere" anche circoscritto, privato, ma spesso anche quello pubblico, tende a difendersi negando la verità per lui scomoda o depistandola o modificandola e che, ogni volta che in un modo o nell'altro viene violato il diritto alla verità si afferma o comincia ad affermarsi, lo Stato di polizia. Nella storia anche recente questo è ripetutamente avvenuto, ma è avvenuto spesso sia pure in maniera più episodica, ma non per questo meno grave, anche nelle democrazie liberali occidentali e in tal caso lo Stato di polizia riappare sottinteso, come una modalità sotterranea, invisibile, negata, ma reale, del potere.
La questione della verità d'altro canto si intreccia con altre questioni e altre storie ed emerge e si impone ad ogni altra solo quando si relaziona con eventi "al limite", solo cioè quando gli eventi negati o nascosti sono "eccezionali", stragi o persecuzione di popoli. Di questi eventi tutto il '900 è "pieno". È sulla base di questi eventi "al limite" che gli ordinamenti internazionali occidentali ed europei hanno deliberato dichiarazioni, convenzioni, costituito commissioni e corti dei diritti umani e riconosciuto il valore normativo del diritto alla verità.
Fuori dall'eccezionalità spesso il diritto alla verità è ritenuto poco importante o irrilevante e la sua violazione cade nella indifferenza.
2. Anche se l'interesse è qui per la violazione della verità con riferimento a credenze e religioni in Europa, l'analisi non può che essere più ampia e generale e investire nel loro insieme i diritti umani, civili, sociali e politici. In pratica qualunque ne sia l'oggetto popolo, società o individuo, la "verità" storica può essere violata, negata o degradata in molti modi, ma sopratutto alcuni sembrano ricorrere con più frequenza nelle democrazie liberali occidentali. Sono modi che nella loro ripetitività rappresentano un modello. In questo senso la verità può essere violata per negazione, per omissione e per una sua "falsa" rappresentazione o travisamento o degradazione. Questo modello, la violazione per negazione, omissione e "falsa" rappresentazione della verità, costituiscono il contenuto più ricorrente della discriminazione sociale, politica e religiosa.
Il fondamento socio-giuridico della difesa della verità è una serie di norme o principi giuridici che costituiscono la disciplina europea anti discriminazione religiosa. Sulla base di tale quadro normativo o anche anticipando le scelte e decisioni della comunità europea, ciascun paese europeo, singolarmente, ha poi inserito nella propria costituzione o legge fondamentale principi e norme anti discriminazione.
2.1. Il 4 novembre 1950 a Roma un’Europa ancora largamente in macerie e sconvolta dalla scoperta dei campi di sterminio, sottoscriveva la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che all'art. 9 comma 1° affermava con forza il diritto di credenza e di religione e trasformava le dichiarazioni, ivi compresa quella Universale, in un sistema normativo dotato di forza giurisdizionale, istituendo con sede in Strasburgo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
Più di trent'anni dopo, con il successivo Preambolo all'Atto Unico (1987), nel quale gli Stati membri dell’Unione di allora, si impegnavano “a promuovere insieme la democrazia basandosi sui diritti fondamentali …”, l’Unione ha scelto una volta per tutte come sua identità la democrazia basata sui diritti civili: non ogni possibile democrazia, dunque, ma quella sola che fa dei diritti civili la sua ragione più vera. Un principio ancora fragile ma è stato l’inizio di una storia. Con il trattato di Maastricht (1992) e di Amsterdam (1997) l’Unione, estendendo i poteri dei propri organi, ha progressivamente trasformato una serie di inviti alla libertà di religione e credenza in una disciplina di valore normativo anti-discriminazione religiosa. L’art. 12 del Trattato di Amsterdam prevede infatti che “il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali” e così della qualità della sua democrazia si è per ora conclusa concettualmente con la Carta europea dei diritti fondamentali, la Carta di Nizza (2000), incorporata poi nella Parte II del Trattato costituzionale. La Carta garantisce per tutti uguali diritti di libertà (Titolo II, art. 66-79 TC) e uguaglianza (Titolo III, artt. 80-96 TC) e pone l'obbligo della solidarietà (Titolo IV, artt. 87-98 TC) fra Stati e cittadini europei. L'identità come cittadini europei risiede nel valore di superiore costituzione della Carta rispetto alle costituzioni nazionali degli Stati membri e l'intera costituzione europea si fonda sulle libertà e sui diritti civili. Il diritto all’uguaglianza nella Carta si estende e completa con il diritto alla diversità. Nel Titolo III, l’art II-82 TC rubricato “Diversità culturale, religiosa e linguistica” l’Unione garantisce il rispetto della “diversità culturale, religiosa e linguistica”.
Questa brevissima ricapitolazione di una storia che è tutt'ora in corso è motivata dalla circostanza che è all’interno del suo sviluppo che viene definita la discriminazione. La Direttiva del Consiglio (2000/43/CE, in Gazzetta Ufficiale Comunità Europea, 19 luglio 2000, n. L180) stabilisce all’art. 2 che “a) sussiste discriminazione diretta quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga; b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza o origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari”.
Esistono altre due sottocategorie di discriminazione, elaborate dalla prassi giudiziaria europea: la discriminazione sistemica e strutturale, sottospecie della discriminazione indiretta, realizzata senza dirlo o apparire, quando nella prassi si escludono sistematicamente alcuni gruppi da determinati lavori o opportunità; e la discriminazione multipla, quando si moltiplicano le ragioni della discriminazione. Nell’unione sono codificate le prime due con riferimento a razza e lavoro. La giurisprudenza comunitaria e alcuni stati membri le hanno già estese ad altri diritti di libertà fra i quali, espressamente, al diritto di religione e credenza e pende una proposta di legge comunitaria per estenderle per tutta l'Unione.
2.2. L'esame comparato delle costituzioni e carte fondamentali dei paesi dell'Unione e come concretamente sia disciplinato da ognuno, appartiene ad una bibliografia e letteratura importante e davvero cospicua, limitiamo qui l'esame ad alcune norme costituzionali italiane e ai lavori preparatori, sottolineando peraltro che in tutte le costituzioni dei paesi dell'Unione il principio della libertà di credenza e religione è affermato. Anche in tal caso l'esame introduce una pluralità di temi che non possono essere esauriti in un articolo, ma in un articolo può già affermarsi che il modello di società (e vorremmo dire di civiltà) che emerge dalla Costituzione italiana contiene nella reiterazione di diritti attribuiti a tutti, una implicita serie di norme secondarie di divieto che devono tradursi e in parte si sono tradotte in norme ordinarie.
Le norme costituzionali di riferimento sono articoli programmatici e sono l'art. 2 e l'art. 3.
Art. 2: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale". L'on. Dossetti, presentando alla 1° sottocommissione l’o.d.g. per l’approvazione dell’art. 2 (già art. 6 del progetto, poi articolo 2, discusso è approvato nella seduta del 24 marzo 1947) scriveva: “la sottocommissione omissis … ritiene che la sola impostazione veramente conforme alle esigenze storiche, cui il nuovo statuto dell’Italia democratica deve soddisfare quella che:
a)riconosca la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni, non solo materiali ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo a servizio di quella;
b)riconosca a un tempo la necessaria socialità di tutte le persone, le quali sono destinate a completarsi e a perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale: anzitutto in varie comunità intermedie, disposte secondo una naturale gradualità (comunità familiari, territoriali, professionali, religiose, ecc.), e quindi, per tutto ciò in cui quelle comunità non bastino, nello Stato;
che per ciò affermi l’esistenza sia dei diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti delle comunità anteriormente ad ogni concessione da parte dello Stato” (Assemblea Costituente, 1° Sottocommissione).
Lo stesso èthos è nell'art. 3 (già art. 7 del progetto): "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."
Il principio al quale il legislatore centrale e periferico avrebbe dovuto improntare la politica legislativa non riguarda più l’essere umano, ma il cittadino. La “pari dignità sociale” propone non solo la “eguaglianza di diritto” ma l’“uguaglianza di fatto” che assegna alla Repubblica (Stato, Regioni, Province e Comuni) il compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza di cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana …”. L’on. Basso, relatore della norma, davanti alla 1° Sottocommissione precisava che “non basta l’eguaglianza puramente formale, come quella caratteristica della vecchia legislazione, per dire che si sta costruendo un Stato democratico” e “l’essenza dello Stato democratico consiste nella misura maggiore o minore del contenuto che sarà dato a questo concreto principio sociale”.
Queste norme programmatiche sono alla base di una legislazione ordinaria nazionale che nel tempo ha cercato di attualizzare il più possibile tali principi.
In nessun documento, dichiarazione o convenzione, ma anche costituzione o legge fondamentale, è stato enunciato come una norma a se stante o come un principio normativo specifico il "diritto alla verità", ma sulla base del quadro normativo esistente quale accennato sopra, possiamo proporre di cominciare a parlare di un vero e proprio diritto alla verità, unificando così anche una legislazione ordinaria frammentaria.
3. Sulla base di questo quadro normativo e sulla base di questi principi possiamo dunque riprendere il discorso sul diritto alla verità che alla fine tende a coincidere socialmente con il diritto a non essere discriminati. Abbiamo introdotto l'esame sostenendo l'esistenza di più modalità della discriminazione e come tutte le discriminazioni costituissero una violazione del diritto alla verità. In particolare ne abbiamo indicate tre ritenute fondamentali: la negazione della verità; l'omissione della verità e la "falsificazione" della verità o il travisamento o ancora la degradazione.
3.1. Per quanto riguarda la negazione della verità questa ricorre non solo come un “non è vero" o "non è mai avvenuto", ma anche come "non è vero quello che sostieni" e "non sei quello che sostieni di essere" e formule analoghe che uniscono negazione e travisamento e colpiscono in vari modi il "diritto alla verità".
Il negazionismo più noto e trattato è quello relativo alla Shoah. Forse è inutile parlarne perché la Shoah con tutta la documentazione esistente, con tutti i documentari sui camminamenti, baracche, rotaie, mattoni a vista dei campi e così con tutte le testimonianze, rimane come un monolite definitivo al centro della storia del '900 e nella storia del popolo tedesco e italiano[2]. In sostanza è inutile parlarne perché la sua verità è evidente. È una verità insuperabile ed è impossibile o difficilissimo capire il negazionismo.
Vi è un "negazionismo logico" più sottile e difficile da percepire e si basa su riportare un fatto specifico ad un genere annullandone così la specificità. Quello più ricorrente è l'affermazione che nella seconda guerra mondiale ci sono stati oltre trenta milioni di morti sia soldati e sia civili e non esistono morti di categorie diverse, i morti sono morti. Il fatto specifico, la Shoah, è svanita nel genere morti in guerra o a causa della guerra. La verità come specificità dell'evento è stata a ben vedere negata.
La Shoah è un fatto grande, difficile da accettare e spiegare, ma il negare la verità sembra essere una costante frequente dei sistemi di potere. Sembra infatti che in giro per tutto il mondo le persecuzioni religiose siano sovente negate e olocausti e stragi di fedeli o credenti svaniscono nei segreti di Stato o nella segretezza imposta dalla Sicurezza Nazionale.
Rientra nel negazionismo della verità, anche l'affermazione “non siamo stati noi", il “Governo non c'entra", i “Servizi non c'entrano" quando invece, sono stati loro, il Governo c'entra e i servizi sono deviati.
3.2. Per quanto riguarda l'“omissione", il non parlare è diverso dal negare sopratutto perché indica una procedura, un non negare fatti, situazioni, ideologie, ma impedire che vengano ad esistenza o siano conosciuti. Impedire la comunicazione concreta una violazione del diritto alla verità. È una violazione che lede il principio di libertà e dignità (art, 2 e 3 Costituzione italiana) e quindi di giustizia (piuttosto che di uguaglianza) e incide pesantemente sulla cultura e l'etica di un popolo e di una società.
Questa Federazione si è interessata specificatamente alla questione presentando un esposto al Garante delle Comunicazioni[3]. Nel caso si trattava della discriminazione nei confronti delle minoranze di religione e di credenza compiuta dalle televisioni nazionali. Non una sfumatura, ma una condanna alla non conoscenza, al silenzio o solo alla critica. La normativa introdotta nell’ordinamento, l’art. 3 e il successivo articolo 7 del T.U. della radiotelevisione, non erano solo “principi fondamentali” del sistema pubblico, ma, prima dell’attuazione di direttive europee, erano l’attuazione degli artt. 2, 3 della Costituzione Italiana. Il pluralismo dell’informazione “pubblica”, infatti, impone non solo una scelta quantitativa, ma prima ancora impone “l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose”. In sostanza impone la "verità". Non si tratta di una scelta di politica editoriale rimessa a valutazioni soggettive o di opportunità di consigli di amministrazione o di redazione, si tratta invece di “principi fondamentali” senza i quali viene meno l’identità stessa del sistema e, insieme, della società civile. Gli artt. 3 e 7 del TU della radiotelevisione costituiscono infatti la trasposizione normativa di quei principi costituzionali e sono alla fine specifica espressione di tutti gli altri, quelli che dall’art. 13 della Costituzione in poi sono chiamati diritti di libertà e fra questi l’art. 19 e, come norma negativa, di valore ermeneutico, l’art. 20. Era stato scritto nell'esposto: “l’atto di indirizzo sul pluralismo informativo adottato dalla Commissione parlamentare di vigilanza nel 1997: “pluralismo etnico e religioso”, dispone: “La presenza nel nostro Paese di etnie e di fedi diverse, sia autoctone che proprie di consistenti comunità extraeuropee rende ancor più importante l'impegno del servizio pubblico contro ogni forma di razzismo e a favore di atteggiamenti positivi. Va potenziato lo sforzo comunicativo teso a riconoscere e a valorizzare le diverse tradizioni religiose presenti nel nostro Paese e a favorire la reciproca conoscenza delle diverse culture”[4].
Quello che con l'esposto era denunciato era un ricorrente vulnus al diritto alla verità. L'omissione costante ripetuta e consapevole dell'informazione violava l'impegno assunto dalla Repubblica: di riconoscere e garantire "i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia ne nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità". La violazione del diritto alla verità ancora una volta diviene discriminazione.
3.3. La "falsificazione" della verità o il travisamento o ancora la degradazione.
Questo è il mezzo più diffuso di discriminazione. In realtà ha fondamenti antichi ma con la modificazione della comunicazione e l'esplosione del web, segno di una trasformazione sociale epocale, la falsificazione e il travisamento hanno assunto un rilievo inimmaginabile. Anche su questa violazione della verità FOB si è ripetutamente pronunciata e si può dire che una gran parte degli articoli pubblicati sul sito quando non hanno lamentato la negazione del diritto alla verità o il soffocamento di tale diritto, ne hanno denunciato il travisamento[5]. Qual è la situazione odierna. Le ragioni di questo epocale passaggio dall'“Età dei diritti", che ha caratterizzato la seconda metà del '900, al, assai più drammatico e attuale, "Diritto di avere diritti" di Rodotà, sono molteplici, ma, nel vuoto o trasformazione dei valori (infra), uno appare spesso in gioco ed è la ripetuta violazione del diritto alla verità nella comunicazione di massa con riferimento alle religioni minoritarie o ai NMR. Agli inizi del secolo nuovo si è "scoperto" che i fatti erano svaniti, erano diventati trasparenti, si poteva tranquillamente vedere attraverso e che il posto dei fatti era stato preso dall'interpretazione, dall'emozione, dalla sensazione, dalla percezione, dallo spettacolo e che la verità, da sempre nozione problematica e complessa, era svanita nella post-verità riconosciuta nel 2016 come "parola dell'anno". "Il dizionario Treccani" la definisce: "Argomentazione, caratterizzata da un forte appello all'emotività, che basandosi su credenze diffuse e non su fatti verificati tende a essere accettata come veritiera, influenzando l'opinione pubblica". Dunque i fatti, contro le false credenze; la verità, contro la post-verità. Nell'attuale situazione delle comunicazioni e nella polverizzazione delle opinioni, diviene dunque una scelta obbligata tutelare e promuovere pubblicamente la verità rispetto quanto molto spesso oggetto di reality tv, dei social media, dello story telling e da quella che recentemente è stata chiamata bad-literature.
Non è possibile mostrare tutta la negatività del travisamento della verità in materia religiosa attualmente presente nella rete, sui quotidiani e su pubblicazioni. Come accennato, gli articoli, le relazioni, i documenti pubblicati da FOB, raccontano le vicissitudini della verità con riferimento alle religioni minoritarie e ai NMR in Europa, in Italia e nel mondo e a quella sequenza rimandiamo.
4. Mancheremmo però al compito di preparare il Convegno scientifico sul "diritto alla verità", se non ci ponessimo anche il problema delle ragioni storiche della difficoltà oggi dell'affermazione della verità. Alcune ragioni che secondo noi riguardano il diritto alla verità le abbiamo già proposte e commentate e sono peraltro evidenti e risalenti: la contrapposizione fra il "sì" del potere e il "no" della libertà, ma si tratta di una contrapposizione esistita "da sempre" che non spiega le pecularietà di questi tempi.
Altri due fattori storici coincidenti e concorrenti ci sembrano importanti e possono essere indicati come l'attribuzione all'individuo dei diritti umani naturali e inalienabili, attribuzione iniziata con l'illuminismo e la nascita della rivoluzione industriale. Sono stati processi lenti ed esistono sicuramente eccezioni ma da un lato l'individuo è sempre più diventato "singolo" e progressivamente sopratutto con la produzione di massa è divenuto "consumatore". Il valore morale sembra essere diventato largamente il benessere, il successo economico, i soldi, mentre la società da comunità è divenuta "folla", "massa"[6]. In questo arco di valori la credenza e la religione sembrano un di più e il pluralismo un modo di essere non solo delle religioni, ma dentro le religioni e dentro la vita.
Esiste anche il contrario, perché l'esplosione del web, i social media, unitamente all'individuazione di flussi di potere dal basso verso l'alto non sono necessariamente un fattore negativo di travisamento della verità, anzi la tecnologia digitale potrebbe risolvere molti problemi, ingiustizie ed essere essa una forte affermazione del diritto alla verità con riferimento anche alla libertà di credenza e religione. È una possibilità concreta, spesso non considerata. Questo appare vero perché l'informatica, internet sono mezzi, non sono mezzi neutri, ma rimangono mezzi, strumenti che se possono essere usati per pubblicare fake news o perseguire emozioni negative o altri interessi diversi dai contenuti apparenti, sono altrettanto idonei a permettere di smentirli e a perseguire la verità e la giustizia.
5. Per la "verità" e per la difesa del "diritto alla verità" è certamente necessaria educazione, cultura e formazione. È anche necessario discernimento ed è necessaria la consapevolezza della dignità dell'essere umano e insieme la capacità di prendere atto che l'uomo è stato indegno ed è ancora molto spesso indegno e crudele e non basta che sia anche stato generoso e spesso lo sia ancora. Questo non basta, la verità è un diritto umano e come tutti i diritti umani costituisce un bene che può essere danneggiato e dunque deve ottenere una protezione giuridica: norme che sanzionino specificatamente la responsabilità per le fonti; per la diffusione delle fake news a rimbalzo; che escludano la citazione fra virgolette come esimente; l'uso delle registrazioni a microfoni dimenticati aperti e così via e insieme la tecnologia deve riuscire a superare l'anonimato in rete.
Siamo ormai una società globale, multietnica, multireligiosa e aperta nella quale la comunicazione non ha più limiti di alcun genere ... l'affermazione e la protezione della "verità" come diritto umano è divenuta una necessità vitale che interamente appartiene alla sfera pubblica.
Con il convegno, FOB vuole dare esecuzione all'impegno, assunto nella primavera dell'anno scorso di essere insieme "spirito del tempo" e "segno dei tempi", comprendere il presente e impegnare il futuro. Come ebbe a scrivere Hannah Arendt, "se il compito della sfera pubblica è gettare luce sugli affari degli uomini in modo da creare uno spazio di immaginazione in cui gli uomini possono mostrare con le loro parole e con le loro azioni (...) la loro natura, il buio si verifica quando queste luci vengono spente a causa della crisi di fiducia, dell'invisibilità del potere, del discorso che anziché rivelare le cose le nasconde".
Bisogna diventare custodi di quella luce.
NOTE
[1] ⬆︎ La natura politica e non giuridica della nozione di Stato di diritto e della sua contrapposizione allo Stato di polizia è stata ben rilevata dal Kelsen e dalla Scuola giuspubblicistica fiorentina. In sostanza lo Stato di diritto è quello nel quale l'organizzazione politica, amministrativa e giudiziaria è tale da permettere la difesa del cittadino dalla prepotenza e dall'arbitrio del potere. In buona sostanza il “sì" che costituisce espressione del potere è circondato da molti "no" che, in quanto limiti, sono difesa della libertà e dignità del cittadino.
[2] ⬆︎ La storia delle leggi razziali, la discriminazione e poi deportazione e assassinio degli ebrei europei in Germani e in Italia, appartiene alla storia triste dei due popoli, ma non è l'unica, esiste contemporanea e per quanto soffocata un'altra storia, quella dei giusti e quella è l'unica storia che conduce alla giustizia al bene e alla grandezza. Ed è anche la "vera" storia scelta dai due popoli.
[3] ⬆︎ Riportiamo lo stralcio di quanto scritto allora in termini generali tenendo conto che il Garante dovrebbe essere uno di quei "no" della libertà e dignità dei cittadini che circonda il “sì" dell'arroganza del potere.
[4] ⬆︎ L'esposto si univa a quello presentato alla stessa Autorità Garante delle Comunicazioni il 23 gennaio 2007 dalla Tavola Valdese, dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, dall'Opera Pia per le Chiesa Evangeliche Metodiste in Italia, dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia, dalla Unione delle Chiesa Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, dalla Federazione Chiese Evangeliche in Italia, dalla Federazione delle Chiese pentecostali e dall'Unione Induista Italiana.
[5] ⬆︎ Un esempio di travisamento storico della verità riguarda la stampa. Nel 1920 il Times di Londra pubblica i “Protocolli dei savi anziani di Sion”, uno dei più famosi documenti anti ebrei, indicato come “il testo integrale del programma ebraico per la conquista del mondo”. L’anno dopo il Times stesso, chiedendo scusa, riconoscerà trattarsi di un clamoroso falso dei servizi segreti russi in funzione antinapoleonica, ma tutt’ora, nel 2015, i Protocolli fanno parte dello statuto di Hamas e ancora avvelenano gli animi.
[6] ⬆︎ Nei sabati e domeniche in larga parte degli Stati Uniti le città o i paesi sono deserti. Per strada non c'è nessuno o solo rari passanti. Gli abitanti e le famiglie sono tutti nei Centri commerciali e nei Supermercati.