In memoria di Mauro Mellini

Mauro Mellini

Nel triste giorno della morte di Mauro Mellini, pubblichiamo in suo ricordo un suo articolo sull’obiezione di coscienza al servizio militare, come al solito in anticipo sui tempi. Da sempre impegnato a difesa dei diritti civili, lo ricordiamo principale promotore della proposta di legge che ha portato all'abrogazione del reato di plagio nel 1981. Agli albori di FOB ci ha onorato della sua presenza nel Comitato Scientifico. Il suo insegnamento, il suo coraggio e la sua dedizione nel creare una società sempre più libera e tollerante, dove ognuno possa esprimere se stesso, faranno da guida a molti uomini e donne di buona volontà che vorranno seguirne le orme.


NORME PENALI IN TEMA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA AL SERVIZIO MILITARE

di MAURO MELLINI

SOMMARIO: 1. Le funzioni delle norme penali in tema di obiezione di coscienza al servizio militare. - 2. L'effettività della loro applicazione. - 3. L'art. 8 comma 2° come reato di addotto motivo. Profili di illegittimità costituzionale. - 4. La necessità di una riforma legislativa, anche alla luce delle conseguenze derivanti dalla sentenza 113/1986 della Corte Costituzionale. - 5. L'irrazionale esecuzione delle pene per obiezione di coscienza.

1. In un convegno che sembra tutto imperniato sul servizio civile sostitutivo e sulla sua prestazione, promosso da un'organizzazione che ampiamente si avvale degli obiettori chiamati al servizio civile, parlare delle norme penali sull'obiezione di coscienza, e cioè essenzialmente dell'obiezione c.d. totale e del trattamento che le è riservato dalle leggi non è fuori tema.

Non si può inquadrare esattamente il servizio sostitutivo, ed a maggior ragione l'obiezione di coscienza che esso presuppone, se non si inquadrano esattamente le norme penali che sanzionano l'obiezione di coscienza «non ammessa» oltreché, ovviamente, quelle che sanzionano la violazione degli obblighi dell'ammesso alla prestazione del servizio civile.

L'obiezione di coscienza ad un obbligo penalmente sanzionato, quale è quello alla prestazione del servizio militare, finisce per essere delimitata quale istituto giuridico e praticamente contenuta e «fronteggiata» dall'ordinamento e dall'organizzazione nella quale l'obbligo cui è fatta obiezione è prestato o attraverso le norme stesse che ordinariamente sanzionano l'obbligo (nella specie: le norme che puniscono la mancata presentazione alle armi o il rifiuto di obbedienza all'imposizione di intraprendere il servizio con concrete forme di adesione) oppure con norme speciali che prevedono e sanzionano l'obiezione di coscienza in quanto tale ed in quanto non «ammessa», cioè riconosciuta come valida al fine di determinare l'esenzione dal servizio militare attraverso l'assegnazione al servizio civile.

Nel nostro ordinamento, a seguito della legge del 1972, si è scelta la seconda soluzione, anche se non è del tutto esatto affermare che il reato specificamente previsto dalla legge 772/1972 sia definibile come un «reato di obiezione di coscienza non autorizzata» e ciò per talune particolarità della fattispecie penale disegnata dall'art. 8 comma 2°.

2. Occorre dire che, oltre che ai fini in precedenza indicati, quelli cioè di meglio individuare l'essenza giuridica, la portata ed i limiti dell'obiezione di coscienza per così dire «ammessa», la normativa penale con le sue singolarità e, diciamolo subito, le sue incongruenze e le sue contraddizioni anche con il dettato costituzionale, ha una rilevanza non indifferente per la sua applicazione effettiva, che riguarda ogni anno il caso di centinaia di giovani, per la stragrande maggioranza Testimoni di Geova. Una percentuale non indifferente del lavoro dei Tribunali Militari è oggi rappresentato dai processi per «rifiuto qualificato del servizio militare». Si può affermare senza timore di esagerazione che se i Testimoni di Geova non accettassero di farsi processare praticamente in blocco, con processi più che sommari, riprodotti al ciclostile, il sistema penale militare scoppierebbe, non essendo certamente in grado di affrontare un numero simile di processi condotti in modo esauriente e puntiglioso, come talvolta avviene per altri «obiettori totali».

Quanto agli stabilimenti militari di pena, si può dire che oggi la stragrande maggioranza dei detenuti militari in espiazione di pena siano Testimoni di Geova, così come il Tribunale Militare di Sorveglianza si può dire che lavori solo per loro.

3. Tornando alla fattispecie penale disegnata dall'art. 8 comma 2° della legge 15 dicembre 1972 n. 772, si può dire che la caratteristica di essa più rilevante e stravagante che subito salta agli occhi è quella che consente di definire questo reato come un «reato di addotto motivo».

«Alla stessa pena soggiace (da due a quattro anni di reclusione) chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo i motivi di cui all'art. 1» (motivi di coscienza, relativi alla contrarietà all'uso delle armi in qualsiasi circostanza).

Questo reato si distingue dunque da quello di «mancanza alla chiamata» (art. 151 c.p.m.p.) o di «disubbidienza» (art. 173 c.p.m.p.) perché la condotta materiale tipica è integrata dall'ulteriore elemento dell'«adduzione» dei motivi di coscienza. Adduzione, non sussistenza e quindi elemento della condotta materiale e non elemento relativo all'atteggiamento psicologico del soggetto. È indifferente che sussista un reale motivo siffatto, ove non venga esternato ed anzi «addotto», che è qualcosa di più che manifestato, perché comporta che, invece, sia opposto a chi richiede la prestazione.

La giurisprudenza ha chiarito che l'«adduzione» dei motivi non deve essere contestuale al rifiuto (che·se effettuato nella forma della mancata presentazione, ben difficilmente potrebbe essere integrata da una contestuale adduzione di motivi). Ha anzi specificato che l'adduzione può intervenire anche a distanza di tempo dal rifiuto (il che accentua il carattere di reato progressivo di quello previsto dall'art. 8 comma 2°) ed addirittura dopo che sia iniziato procedimento penale per mancanza alla chiamata o per disobbedienza, anche attraverso le dichiarazioni fatte in sede di interrogatorio quale imputato di tali reati da parte del soggetto.

Ciò premesso emerge in tutta la sua gravità la singolarità, per non dire altro, di questo elemento dell'«addotto motivo» che è poi il perno della fattispecie.

Lo stesso fatto (rifiuto di obbedienza, mancanza alla chiamata) è punito assai più gravemente, non già in considerazione dei motivi per i quali è stato compiuto (il che già sarebbe abbastanìa strano ed incongruente, visto che i motivi sono altrimenti considerati positivamente dalla legge) ma in funzione di un atto, quello dell'«adduzione» dei motivi, che corrisponde ad una esigenza insopprimibile della personalità, quella di dar conto della propria condotta con la manifestazione delle ragioni e dei motivi ideali che l'hanno determinata, esigenza che trova particolare e specifico riconoscimento nel diritto alla difesa. Diritto il cui esercizio può anche risolversi in un danno per l'imputato che, ad esempio confessi il reato addebitato o una particolarità oggettiva o soggettiva di esso, ma che non può risolversi, come nel caso, in oggetto esso stesso di sanzione penale, anche se quale elemento che modifica, aggravandola, la qualificazione giuridica del reato già consumato.

Sono violate dunque le norme della Costituzione che sanciscono il diritto alla manifestazione del proprio pensiero nonché il diritto alla difesa.

Le relative eccezioni, sollevate avanti ai Tribunali Militari, alle Corti d'appello Miliari ed al soppresso Tribunale Supremo, sono state tutte inesorabilmente dichiarate manifestamente infondate. Non si è mai pronunziata, che io sappia, la Corte di Cassazione. La Corte Costituzionale non ha quindi potuto definire la questione[1] .

È stato apposto alle argomentazioni riportate, che, però, prendendo in considerazione l'«addotto motivo» quale elemento della più grave fattispecie penale, non si penalizza realmente chi lo adduce, visto che per tale via si viene ad applicare un'unica sanzione anche rispetto a quelle che altrimenti sarebbero le ulteriori violazioni della legge penale militare commesse dall'obiettore una volta scontata la pena per mancanza alla chiamata o disobbedienza, reati che non esimono dall'obbligo dell'ulteriore prestazione del servizio, a differenza del reato di cui all'art. 8 comma 2°, la condanna per il quale, a pena scontata, comporta l'esonero dal servizio militare.

Una valutazione circa la «convenienza» della condanna più grave, che si ispira ad una inammissibile concezione di compensatio lucri cum damno in tema di reati, pene e conseguenze amministrative laddove si dovrebbe discutere solo di maggiore o minore gravità del reato e della pena, fa venir voglia di parlare di jus grassus.

Ma basta considerare che tale «beneficio» riguarda solo la persona dell'obbligato alla prestazione del servizio militare e non anche eventuali correi che con tale obbligo nulla possono avere a che fare. E vale la pena qui ricordare che si può concorrere nel reato di cui all' art. 8 comma 2°, anche solo «istigando» l'obbligato al servizio di leva che già sia incorso nel reato di mancanza alla chiamata ad «addurre» i motivi di tale sua condotta completando, per così dire, la condotta oggettiva del più grave reato (così come chi concorre alla violenza di chi abbia già commesso per suo conto un furto concorre nel reato di rapina impropria, in cui il furto si trasforma secondo i principi del reato progressivo).

Un reato dunque che può essere commesso (come lo ha commesso più volte chi vi parla) anche dall'avvocato dell'obiettore che induca questi a non tacere i motivi del suo comportamento. Se non si è in presenza di una violazione del diritto alla difesa in questo caso, è difficile immaginare caso più evidente.

4. Certamente è difficile una riforma della parte penale della legge sull'obiezione di coscienza. Ma questo non è un buon motivo per mettere da parte il problema dell'obiezione totale, come sembrano siano intenzionati a fare tutti i proponenti di nuove normative sull'obiezione e come ha fatto nella scorsa legislatura il Comitato ristretto della Commissione Difesa della Camera (e qui bisognerebbe dire che problemi di tal fatta meriterebbero più che un semplice parere della Commissione Giustizia).

Quanto al reato di cui all'art. 8 comma 1° (il reato di rifiuto del servizio civile cui l'obiettore sia stato ammesso) che ora, grazie alla sentenza n. 113/1986 della Corte Costituzionale, è stato riconosciuto essere reato non militare e non soggetto alla Giurisdizione militare ma a quella ordinaria, c'è da dire che esso, anche per un certo parallelismo con il reato di cui al 20 comma dello stesso articolo e delle analoghe cause di estinzione del reato e della pena prevista per le due fattispecie, è reato che non si concreta con il semplice rifiuto di obbligo di servizio e neppure con il rifiuto di protrarlo oltre un certo limite (esempio: cosiddetta autoriduzione del servizio civile). Il rifiuto deve riguardare il servizio civile in quanto tale, nella sua interezza. Occorre che ci si trovi di fronte alla manifestazione della resipiscenza rispetto alla scelta fatta. Se non valesse altra argomentazione a sostegno di tali tesi, basterebbe quella che emerge dalla considerazione relativa al fatto che il condannato o l'imputato per tale reato può richiedere·di essere nuovamente assegnato al servizio civile (oltre che di essere arruolato nelle forze armate) il che non avrebbe senso se il reato si concretasse in una condotta che non implichi il rifiuto del servizio in quanto tale, rifiuto rispetto al quale la nuova domanda rappresenta una forma di recesso e di ulteriore resipiscenza, cosa che è difficile ipotizzare rispetto alla semplice «autoriduzione» o, a maggior ragione, rispetto al rifiuto di adempimento di un atto, per quanto importante e rilevante del servizio.

Occorre anche dire che la sentenza 113/1986 della Corte Costituzionale, oltre che statuire sulla giurisdizione in ordine al reato di cui all'art. 8 comma 1° ed al carattere ordinario e non militare del reato stesso, ha pure, anche se meno lucidamente di quanto avrebbe potuto, risolto la questione della sottoposizione degli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile alla legge penale militare in ordine alla possibile commissione di altri reati (disobbedienza, insubordinazione ecc.) tra l'altro eliminando la possibilità di ipotizzare casi veramente grotteschi di «equiparazione» di condotte in ambienti e·situazioni, quelli civili e quelli militari, completamente diversi.

Ma tale sentenza ha reso ancor più delicata e insostituibile la situazione giuridica in cui vengono a trovarsi gli obiettori di coscienza non ammessi al servizio civile detenuti per il reato di cui all' art. 8 comma 2°, i quali, in forza dell'art. 3 n. 2 dell'art. 5 del c.p.m.p. sono considerati addirittura «militari alle armi» e soggetti in stato all'applicazione della legge penale militare. Se il buon senso del personale proposto alle carceri militari ha evitato che in passato da ciò derivassero conseguenze gravi per i detenuti obiettori con l'imposizione di prestazioni tipicamente militari cui, in quanto obiettori, non avrebbero potuto adempiere, un nuovo, deprecabile atteggiamento persecutorio, conseguente a reviviscenze dell'intolleranza di ambienti politico-militari di fronte all'obiezione di coscienza ed a distorsioni stucchevoli della Magistratura di Sorveglianza, hanno fatto scattare odiosi processi per disobbedienza a carico di obiettori detenuti.

Si noti che gli obiettori detenuti per il reato di cui all' art. 8 comma 2° possono in forza di una legge che ha particolare riguardo per tale loro qualifica (art. 3, 3° comma della legge 29 aprile 1983 n. 167) essere affidati in prova ad un ente non militare, pur rimanendo detenuti militari soggetti alla legge penale militare. Il che rende ancor più grottesco considerare l'obiettore condannato, affidato, poniamo, ad un ospedale gestito da religiosi, un «militare alle armi», soggetto alle pene del codice militare per insubordinazione alla Suora ecc.

E con ciò siamo entrati in pieno nelle questioni relative all'esecuzione delle pene per obiezione di coscienza.

5. La brevità di questa comunicazione, non consente di addentrarsi nei molti problemi posti dalla legislazione penale militare relativa agli obiettori; così come non ci ha concesso di occuparci di tanti e pur rilevanti problemi attinenti alle norme penali principali, di cui sopra si è detto, e di quelle altre di minor rilievo, che sono state del tutto trascurate.

Ma non potremmo concludere non solo con qualche compiutezza logica, ma anche con tranquillità di coscienza senza far cenno ad una grave, allarmante questione insorta in sede di esecuzione delle pene per il reato di cui all'art. 8, 2° comma.

Si pretende dalla Magistratura militare di Sorveglianza che scopo della pena debba essere, anche nel caso degli obiettori condannati (cui la stessa legge riconosce doversi rispetto, ad esempio esonerandoli, in caso di affidamento in prova daU'affidamento ad un ente militare per destinarli solo ad enti civili) quello di ottenere la loro «redenzione» la loro resipiscenza (si noti che se l'obiettore condannato recede dal suo atteggiamento ed accede al servizio civile o a quello militare viene addirittura meno il reato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8). Di qui a ritenere che demolire la persistenza nelle opinioni e nella fede religiosa che ha determinato l'obiezione di coscienza sia il fine della pena militare per l'obiettore, il passo è breve. È un passo più lungo, ma i Magistrati militari lo hanno compiuto, quello di ritenere che persistere nella fede religiosa che ha determinato l'obiezione di coscienza sia sintomo di «persistente pericolosità sociale».

Concludo citando questi passi di alcune decisioni, si tratta di decisioni tipo, ciclostilate per tutti i Testimoni di Geova che fanno domanda di affidamento in prova:

«Dal complesso degli accertamenti emerge, in concreto, che il condannato è rimasto ancorato alle proprie ben note convinzioni, senza possibilità di ripensamento e revisione... la sua personalità non ha subito modificazioni di sorta durante la detenzione persistendo l'atteggiamento negativo verso lo Stato ed il diritto, giacché egli deve obbedienza soltanto alla legge del comandamento «divino» ... non vi è alcuna proclività del detenuto al riadattamento».

«... Il detenuto non si è liberato, e nemmeno ha cercato di liberarsi, da ogni traccia di autogiustificazione della sua condotta... senza alcuna possibilità di riacquisizione del senso di responsabilità verso se stesso e verso la società del comune cittadino, consapevole dei propri doveri, massimamente quello rispetto alla Legge dello Stato con priorità su quella di qualsiasi divinità.» (Tribunale Militare di Sorveglianza, Antuofermo Presidente, Rocchi estensore, 11 novembre 1986, Teta Gerardo, affidamento in prova);

«... non è più irrimediabilmente pervaso dall'idea dominante e delirante dell'obbedienza solamente alla legge del comandamento divino e del disconoscimento dello Stato e dei suoi ordinamento, con il conseguente riverberamento di negazione delle istituzioni militari e di obiezione totale.» (Tribunale Militare di Sorveglianza Antuofermo Presidente ed Estensore, 16 settembre 1986, Saggere Massimo, affidamento in prova);

«... le prescrizioni appresso indicate...
6° non partecipare a qualsiasi manifestazione o riunione collettiva, ivi comprese le adunanze dei Testimoni di Geova;
7° non svolgere attività diproselitismo...
8° non avere rapporti con persone estranee al nucleo familiare... che disconoscono come sano dovere del cittadino la Difesa della Patria». (Tribunale Militare di Sorveglianza, 25 novembre 1986, Antuofermo Presidente, Rocchi giudice, Ferrara Vincenzo, affidamento in prova;
idem Tribunale Militare di Sorveglianza, 25 novembre 1986, Dal Corso, affidamento in prova).

Non credo che sia stata offesa solo una confessione religiosa. È stato offeso il rispetto che si deve a tutte le fedi. E quindi il buon senso, per non parlare della Costituzione.


[1] ⬆︎ A lavoro ultimato e già in bozze, si registra l'awenuta promozione, da parte del Tribunale Militare di Napoli, di ben otto ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale riguardanti l'art. 8, 2°, 3° e ultimo comma della legge n. 772 del 1972 (peraltro in relazione a profili costituzionali non coincidenti con quelli evidenziati nel testo).
Le ordinanze citate (nn. 459, 466-472) sono pubblicate in Gazz. Uff. n. 39 del 28 settembre 1988.

Fonte: Obiezione di coscienza al servizio militare - Profili giuridici e prospettive legislative (p.88), Università di Padova