La libertà di credo e i reati immaginari

Sezione:
Nicola Colaianni

di Nicola Colaianni
già consigliere della Corte di cassazione e ordinario di diritto ecclesiastico, Università di Bari

La libertà di coscienza, di religione e di pensiero è tra tutte la più fragile e vulnerabile perché può essere compressa e soppressa anche in maniera subliminale, con messaggi e stimoli al disotto della percezione dei soggetti. E l’offesa può provenire non soltanto dai pubblici poteri ma anche dalle stesse comunità in cui gli individui svolgono, in particolare, la loro personalità religiosa. Anziché servire al pieno sviluppo della persona umana queste formazioni sociali, quando dirette in maniera insindacabile da un capo carismatico, diventano padrone delle coscienze degli adepti, grandemente limitandone o addirittura annullandone la libertà di determinazione. In tal caso è doveroso l’intervento dello Stato a tutela dei diritti inviolabili della persona, che l’art. 2 della Costituzione prescrive anche all’interno delle formazioni sociali, aderendo alle quali di massima si accetta una compressione dei propri diritti.

Ma è sufficiente il tipo di intervento statale finora attuato  per dare una risposta alle numerose vittime delle oltre cinquecento organizzazioni settarie che si stima  – per vero, non si sa quanto attendibilmente – operino sul territorio italiano? Esiste una “squadra anti-sette” nell’organigramma del ministero dell’interno, che opera anche in collaborazione con altre strutture similari delle associazioni delle vittime e di organizzazioni di volontariato. Insieme nel novembre dello scorso anno hanno partecipato ad un incontro organizzato presso l’università Lumsa di Roma, nel quale i relatori, descrivendo le caratteristiche del manipolatore, la personalità degli adepti e le tecniche di adescamento, hanno evidenziato le fattispecie penali ricorrenti in queste pratiche: la violenza privata, la truffa, l’estorsione, la circonvenzione di incapace, la violenza sessuale, la pedofilia, l’istigazione al suicidio fino all’omicidio. Sono tutti reati perseguibili d’ufficio, sulla cui interpretazione esiste una giurisprudenza consolidata e quindi una certezza del diritto, sicché è giustificato ritenere che l’ordinamento possieda gli strumenti normativi per contrastare adeguatamente il fenomeno delle “sette” (termine equivoco, giuridicamente inutilizzabile) quando al loro interno e/o da loro capi o adepti vengano commessi reati (v. per esempio le condanne per violenza sessuale e maltrattamenti nella vicenda “Forteto”, di cui in Cass. 22 dicembre 2017, n. 24979).

Il problema, per questi come per altri illeciti penali (si pensi ai reati di mafia), è costituito, quindi, non dalla mancanza di norme incriminatrici ma piuttosto dalla difficoltà delle indagini, ostacolate dall’omertà o dalla reticenza dello stesso religious seeker o, specialmente nel caso dei minori, dalla vulnerability of the newcomer. Con riferimento ai quali, tuttavia, è da ricordare una legge che permette di intervenire a loro tutela in via preventiva: si tratta della legge 1423 del 1956, che stabilisce le misure di prevenzione della sorveglianza speciale, del divieto di soggiorno, dell’obbligo di soggiorno. Esse possono essere applicate indipendentemente dall’accertamento di reati e già solo per il caso di pericolo a tutti “coloro che, per il loro comportamento, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni”. Per contrastare – come raccomandato dal Consiglio d'Europa, 1412/99, n. 10 - “le pratiche illegali svolte in nome di gruppi di natura religiosa, esoterica e spirituale”, quindi, l’ordinamento penale è già sufficientemente dotato di previsioni penali, non solo a livello repressivo ma anche preventivo.

Ciò nondimeno, è diffusa la percezione che – per dirla con il titolo di un reportage del 2015 comparso sul settimanale l’Espresso – “Sette e santoni crescono, le istituzioni tacciono”. Ad evidenziare l’infondatezza dell’allarmismo soccorreva il contenuto dello stesso articolo, nel quale si menzionavano anche casi giudiziari, come quello di  “Arkeon, organizzazione pugliese sconquassata da pesanti inchieste giudiziarie che hanno portato ad una condanna definitiva per abusi sessuali di un maestro, mentre altri sono stati condannati in primo grado per associazione a delinquere”. Tuttavia, la tesi formulata era quella di un “inspiegabile vuoto normativo grazie al quale il mondo dell’occulto prospera”.

Questa, comune ma infondata, percezione – che qui è parso opportuno riportare non con le parole delle associazioni anti-sette ma con quelle di un settimanale “garantista” insospettabile di giustizialismo –  spiega perché puntualmente all’inizio di ogni legislatura viene presentata una proposta di legge per introdurre nel nostro ordinamento un nuovo reato: la manipolazione mentale. È avvenuto anche quest’anno e anche per la risonanza di un’altra inchiesta giornalistica, pubblicata nel libro di Piccinni e Gazzanni Nella setta. Annunciata il 5 febbraio alla Camera con il n. 1565, oggetto di una successiva conferenza stampa riportata da diversi giornali, la proposta che vede come prima firmataria la deputata Santelli è, tuttavia, ignota perché – reca il sito della Camera – il testo non è disponibile. A parte la singolarità di protocollare ufficialmente una proposta che materialmente non esiste, se ne deduce che, quanto meno, la urgenza dell’intervento in materia, conclamata nella conferenza stampa seguita alla presentazione del guscio vuoto, di fatto non è particolarmente sentita. Comunque è probabile che, a parte le novità che forse conterrà la relazione, il testo normativo non si discosterà da quello che riuscì ad approdare in aula del Senato nel 2005 senza poi essere calendarizzato ed è stato poi pedissequamente riproposto fino alla scorsa legislatura. Si tratta di introdurre nel codice penale tra i “delitti contro la libertà morale” un art. 613-bis avente ad oggetto la “Manipolazione mentale”, consistente nel fatto di “chiunque, mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione”.

Ci sarebbe differenza rispetto al vecchio art. 603 del codice penale, configurante il reato di plagio, che la Corte costituzionale, con la sentenza 8 giugno 1981, n. 96, dichiarò illegittimo per contrasto con gli articoli 21 e 25 della Costituzione? Quella fattispecie di reato consisteva nel fatto di «Chiunque sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione” ma, secondo la Corte, “era sfornita nei suoi elementi costitutivi di ogni chiarezza. Il legislatore, prevedendo una sanzione penale per chiunque sottoponga una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione, avrebbe in realtà affidato all’arbitraria determinazione del giudice l’individuazione in concreto degli elementi costitutivi di un reato a dolo generico, a condotta libera e ad evento non determinato”.

Non sembra proprio che la nuova formulazione possa superare queste obiezioni. Non basta evocare le tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione” per rendere la condotta specifica e non “libera”: esse, infatti, per di più quando praticate con mezzi psicologici possono essere le più svariate ed è impossibile definirle scientificamente e distinguerle da quelle lecite utilizzate, oltre che nella pubblicità e nell’insegnamento, specialmente nelle organizzazioni religiose. Quindi, in violazione del principio di stretta legalità, anche la formulazione proposta finisce per delegare di nuovo al giudice l’individuazione in concreto della condotta costituente reato. Del tutto sovrapponibile alla nuova formulazione è poi il giudizio della Corte con riguardo all’evento “soggezione“: una soggezione “continuativa e tale  da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione” non è altro che una soggezione “totale”, come nel vecchio testo: non cambia la sostanza ma solo l’enunciato linguistico. Rimane perciò, come denunciato dalla Corte, che “il pericolo di arbitrio, sotto il profilo della eccessiva dilatazione della fattispecie penale, sarebbe tanto più evidente considerando come il riferimento può condurre ad un’applicazione della norma a situazioni di subordinazione psicologica del tutto lecite e spesso riconosciute e protette dall’ordinamento giuridico, quali il proselitismo religioso, politico o sindacale”.

Il diritto penale dev’essere minimo (“limitato al minimo indispensabile”, scrisse la Corte nella sentenza 487/1989) e non infarcito di previsioni penali prive di tipicità e, quindi, destinate a cadere nella successiva verifica dibattimentale. Quando il legislatore nondimeno le pone è perché, come fu descritto in un rapporto del 1980 del Comitato europeo per i problemi criminali, “subisce spesso la pressione dell’opinione pubblica o di gruppi che lo spingono a reprimere certi fenomeni indesiderabili” ma la loro efficacia è meramente simbolica. Si limitano, infatti, ad agire sul piano emotivo attraverso la stigmatizzazione di una condotta, ma – ecco la perdurante attualità del monito della Corte costituzionale – rischiano di mettere in concreto pericolo altri beni costituzionalmente tutelati: come, nel caso, la libertà di religione, sotto i profili del proselitismo e dell’adesione.

Un pericolo non necessario, perché le norme penali vigenti sono sufficienti per contrastare il fenomeno delle “sette”, e al quale, tuttavia, ricorrentemente si espone l’ordinamento. Si registra una coazione a ripetere, per cui ho accolto ben volentieri l’invito della redazione di Freedom Of Belief, che perciò ringrazio, a ripubblicare un mio scritto critico nei confronti di un risalente, ma di ispirazione non differente, rapporto del ministero dell’interno. Risalgono l’uno e l’altro a vent’anni fa ma, salvi i riferimenti che ognuno può fare a vicende e iniziative più recenti, il dibattito è sempre lo stesso.


Sette religiose
e nuovi movimenti magici

il rapporto “riservato” del Ministero dell’Interno

(Postfazione all’opera Sette Religiose e Nuovi Movimenti Magici a cura di Nicola Colaianni, collana Sapere 2000 diretta da Giuseppe Salerno; Council of Europe Publishing)

Nota dell’Editor Angelo Ruggieri
Negli ultimi anni si assiste ad un continuo annunciare la nascita di sette o movimenti religiosi e magici, occulti e non. La stampa quotidiana ne parla, relegando le notizie nella cronaca nera.
Il Ministero dll’Interno ha predisposto una mappa di tutte le sette esistenti in Italia. Per ogni organizzazione vengono descritti credo e pratiche, consistenza e sedi, rappresentanti e ogni altra notizia utile. Conclude la scheda un giudizio di pericolosità di ciascun movimento. Il ministero ha inviato il testo a tutte le forze di sicurezza per allertarle contro possibili attentati durante il Giubileo.
Nicola Colaianni pone in rilievo quanto tale pubblicazione sia in contrasto con i nostri principi Costituzionali e con le sentenze delle Corti Costituzionale e di Cassazione.
Inoltre Colaianni si sofferma sull’attuale politica che il governo ha nei confronti dei nuovi movimenti religiosi, oscillante, anche se non nella misura di altri paesi europei, tra prevenzione e garanzie costituzionali.

Libertà religiosa nella Costituzione italiana

di Nicola Colaianni

1. Il rapporto della polizia: un'azione di prevenzione nei confronti delle intese?

Il documento qui pubblicato (www.aiiap.org/PDF/informe06.pdf) è storicamente importante, perché è il primo composto sotto la guida del ministero dell'interno da parte di un esponente della sinistra – proveniente proprio dal partito erede del Pci – e si presta quindi ad essere utilizzato come fonte di cognizione dell'atteggiamento della sinistra al governo nei confronti delle minoranze religiose. Non che il contenuto non sia importante, ma è evidente che la sua valutazione non può prescindere da questa novità che è tale da caricarlo d'attese: rimaste, purtroppo, in parte deluse giacché il documento si rivela inidoneo a rappresentare una soluzione di continuità nella politica consolidata di quel dicastero.

Si tratta di un documento di polizia, nato dalla necessità di verificare l'esistenza, "soprattutto in vista dell'anno giubilare", di un "concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza": va valutato, quindi, alla stregua di tale funzione eminentemente pratica, di intelligence. A conti fatti, nel volgere dell’anno giubilare al termine senza che si sia registrato un benché minimo episodio di intolleranza o di contrasto ad opera di gruppi settari (l'unica iniziativa che ha destato preoccupazioni rivelatesi anch'esse infondate, è stata infatti il World gay pride) ci si può domandare su quali elementi concreti si basassero i sospetti della polizia: riceve in realtà ulteriore conferma l'impressione che il pericolo paventato in questo campo sia più che altro ideologico (come, una volta, il "pericolo comunista": anche perciò ci si sarebbe aspettata dalla diversa guida ministeriale una diversa impostazione).

Ma, a parte questa valutazione che potrebbe apparire frutto del senno del poi, si rimane, tuttavia, abbastanza sconcertati dal fatto che si sia trascurata la competenza della direzione per gli affari di culto dello stesso ministero, che, non foss'altro che per istruire le pratiche per il riconoscimento della personalità giuridica delle varie confessioni, è idonea a ricostruirne con maggiore compiutezza alcuni profili e l'immagine complessiva. Che, anche nei settori di competenza di altre direzioni dello stesso ministero, la polizia italiana operi in maniera autarchica non depone a favore di una cognizione piena ed esauriente dei fenomeni sociali, che si trova eventualmente ad affrontare.

D'altro canto, tale riservatezza di partenza stride in maniera clamorosa con la pubblicità che circa due mesi dopo (29 aprile 1998) s'è deciso di dare al documento, inviandolo ufficialmente alla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, donde, inevitabilmente, è finito sulla stampa. Troppa grazia democratica, si potrebbe osservare; ma la trasparenza assoluta, perfino degli studi che servono di sostegno alle indagini, non è controindicata per la riuscita di un’efficace prevenzione?

L'incomprensibilità, in un’ottica di polizia, di questa divulgazione ha accreditato l'illazione di un intervento in puro stile "prima repubblica", senza discontinuità: si lancia un allarme sul proliferare di sette (che subito la stampa, incurante di quanto nel documento effettivamente se ne dice, definirà "pericolose") proprio alla commissione che sta esaminando il disegno di legge governativo sulla libertà religiosa e che si occuperà – come, infatti, ora si sta occupando – delle intese che il governo aveva (all'epoca) in fase di trattative con alcune confessioni, che, pur non destinatarie di apposite schede nel documento, fuoriescono dal solco delle religioni tradizionali nel nostro paese: testimoni di Geova e buddhisti.

La coincidenza, in effetti, non pare casuale. Il disegno di legge governativo prevede condizioni agevoli per il riconoscimento della personalità giuridica delle confessioni, facendone conseguire il diritto a svolgere liberamente alcune funzioni (dall'assistenza spirituale alla celebrazione di matrimoni), ora soggette ad autorizzazioni e controlli, ed a fruire di benefici vecchi (come la libera distribuzione di pubblicazioni) e nuovi (per esempio la concessione di immobili o le provvidenze per costruire edifici di culto).

La legittimazione e l'accreditamento, che con questa legge si conferirebbe alle confessioni, comporterebbero di conseguenza una restrizione dei poteri di polizia nei loro confronti.

Contro le citate intese, peraltro, si va organizzando una certa opposizione in Parlamento: da parte di un nucleo di parlamentari trasversali al centro e alla destra dello schieramento politico, in particolare nei confronti dei testimoni di Geova ma, almeno indirettamente, anche dei buddhisti (per cui si ebbe un paio d'anni fa un'iniziativa di un gruppo di parlamentari Ds sensibili alle istanze di una fazione del monachesimo). Ma le ragioni dell'opposizione sono più profonde di quelle derivanti da proiezioni sul piano istituzionale di dissensi interni alle singole confessioni.

Benché appartenente teologicamente al familiare ceppo ebraico-cristiano, la congregazione dei testimoni di Geova è circondata da pregiudizi duri a morire e ritenuta pericolosa per l'intransigente fedeltà ai contenuti del proprio credo (dall'obiezione di coscienza al totale al rifiuto di emotrasfusioni). Quanto al buddhismo, è vero che esso non fa male ad una mosca (in senso letterale per alcune scuole) ma ha il peccato originale della provenienza orientale sì da far temere che il suo riconoscimento possa spianare la strada non solo ad altri gruppi orientalisti ma soprattutto al "buddhismo tecnologico" di Scientology: che, come risulta dall'ampiezza e dall'asprezza della scheda dedicatale, in quanto la più organizzata delle "psico-sette" o dei "culti distruttivi" (come vengono chiamati i "movimenti per lo sviluppo del potenziale umano"), sembra in effetti la destinataria principale (a parte i movimenti magici) dell'attenzione della polizia.

Se poi si aggiunge che in lista d'attesa tra i gruppi religiosi che attendono un riconoscimento pieno o addirittura un'intesa figurano organizzazioni islamiche, che per motivi diversi destano preoccupazione e inizi di rifiuto – come dimostrano gli inviti a ripensare le ragioni dell’accoglienza e del multiculturalismo, che nelle scorse settimane hanno diffusamente svolto autorevoli uomini di chiesa (il cardinale Biffi) e di mondo (il politologo Sartori) – appare verosimile l’ipotesi di un allarme che la polizia con la copertura politica dei vertici dell'amministrazione dell’interno ha voluto suscitare nel parlamento.

2. Un allarme ingiustificato

L'allarme, tuttavia, è stato suscitato – con consumata abilità massmediologica – più con gli strumenti del comunicare (il titolo, come si vedrà, e la forma che s'è detta) che con il contenuto. Sia dall'introduzione sia dai due capitoli, dedicati rispettivamente ai "nuovi movimenti religiosi" (34) ed ai "nuovi movimenti magici" (36), emergono, bensì, preoccupazioni legate alle accuse consuete di "plagiare subdolamente i propri affiliati e di perseguire finalità illecite" ed anche aspetti, in astratto, penalmente rilevanti, ma non senza avvertire che su di essi non v’è certezza, perché non è intervenuto alcun giudicato, se non negativo.

Invero, nell'introduzione si parte dalla considerazione – per vero, piuttosto generica – che l'opinione pubblica nazionale si sarebbe talvolta attestata su posizioni di diffidenza o di insofferenza aggressiva a motivo di episodi delittuosi avvenuti, peraltro, all’estero (dai suicidi di massa alla strage con gas nervino nella metropolitana di Tokyo) per spiegare il fine del documento: "capire se nel messaggio trasmesso, nei fini perseguiti e nei metodi adoperati si ravvisino aspetti antigiuridici o antisociali".

In seguito, nella stessa introduzione, si evidenzia che la maggior attenzione va portata, come già ricordato, ai "movimenti per lo sviluppo del potenziale" per le accuse – che ad essi vengono rivolte e che evidentemente vengono condivise dai redattori del documento – di "destrutturazione mentale" ("lavaggio del cervello" o altri metodi atti a limitare la libertà di autodeterminazione del singolo) o di indebito arricchimento ai danni degli affiliati (attraverso esazione di contributi con metodiche aggressive e vendita di merci o servizi vari, sedute terapeutiche e corsi di perfezionamento) o di nascondimento di condotte illecite sotto le mentite spoglie del gruppo religioso.

Ma è la stessa introduzione a ricordare che il reato di plagio non è più previsto dal codice penale e che le altre finalità, ove provate, o non sono incompatibili con la religiosità del gruppo o sono penalmente perseguibili in via ordinaria, senza che possa fungere da copertura l'eventuale carattere religioso del gruppo. Le schede – se si esclude quella su Scientology – non fanno che confermare questo giudizio. Ed invero la categoria usata per distinguere queste formazioni dai movimenti magici è quella di "nuovi movimenti religiosi", che ne dà per acquisito, appunto, il carattere religioso.

A ben guardare, dunque, il messaggio allarmistico è veicolato in maniera subliminale dal titolo del documento, che, abbandonata questa definizione, riprende quella tradizionale, e persecutoria, di "sette religiose". Il significato tutto politico di questa locuzione non può sfuggire ed è, infatti, del tutto presente agli estensori del documento, che fin dalle prime battute ne evidenziano la valenza negativa assunta a scapito del senso tecnico. Non s'intende, cioè, con "setta" una comunità di sequela o una comunità distaccatasi da una chiesa madre, bensì una minoranza religiosa invisa alla confessione maggioritaria e dominante e, quindi, sospetta e da prevenire. Setta giudaica erano considerati i primi cristiani e sono tuttora da considerare, secondo i rapporti redatti da alcune commissioni parlamentari (per esempio, in Belgio), almeno alcune associazioni cattoliche, come il Rinnovamento nello spirito e l’Opus Dei, oltre che culti diversi come il buddhismo zen ed i quaccheri: il senso è che si tratta di movimenti dai quali stare in guardia e da sottoporre a rigoroso controllo.

Con il titolo adottato il documento getta un'ombra di sospetto generalizzato sui nuovi movimenti, non solo magici, ma anche religiosi, pur avvertendo espressamente che dallo studio compiuto non emergono – di massima e salva l'eccezione di Scientology, sulla quale si tornerà – elementi concreti di sospetto. Le schede fanno, invero, riferimento a "voci non verificate", a "fonti indirette" e – naturalmente, non potendo mancare in un documento di polizia – a "segnalazioni anonime". Se si prescinde dalle pseudo-notizie così insinuate, si scopre che il documento non è che un centone di notizie attingibili da aggiornate opere enciclopediche, reperibili ormai anche in edizione economica, come quelle di Massimo Introvigne, o da siti internet, come quello del Cesnur. In alcuni casi – e Scientology è tra questi – l'informativa è svolta sulla base di materiale fornito da fuoriusciti e passato anche al vaglio di organi giudiziari (nel caso di Scientology dalla Corte d'appello di Milano, sentenza 2 dicembre 1996, poi però annullata dalla Corte di cassazione con sentenza 8 ottobre 1997). Insomma, lo scopo è di allarmare ma, in concreto, non si è in grado di addurre argomenti specifici: una situazione senza sbocchi.

3. Oscillazione tra tecniche di promozione e di prevenzione verso i nuovi movimenti religiosi

È opportuno rilevare, tuttavia, per quanto sia facilmente intuibile, come l'impasse sia generale e, in forme diverse, riguardi anche gli altri paesi, come si desume dai documenti approvati in sede europea.

Un comune punto di riferimento è la libertà di coscienza e di religione garantita dall'art. 9 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950 che, con il Trattato di Maastricht (art. F, par. 2) sull'Unione europea ha trovato per la prima volta espressa collocazione tra i principi generali di diritto comunitario e risulterà verosimilmente codificato con l'approvazione della carta europea dei diritti fondamentali (figura all'art. 10 della bozza licenziata dall'apposita convenzione). Tale principio viene, tuttavia, diversamente declinato nei confronti dei nuovi movimenti religiosi, a seconda dell'atteggiamento di maggiore o minore tolleranza, con la raccomandazione di tecniche ora di promozione ora di dissuasione o repressione.

Nel primo senso – che sembrerebbe dominante e duraturo, se non risultasse contraddetto dalla più recente risoluzione del parlamento europeo – si muove innanzitutto la raccomandazione 1178/92 dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Per quanto adottata sull'onda dell'emergenza (determinata dall'esplicita preoccupazione per gli agissements, i "maneggi delle sette", di cui si dichiarano vittime diverse famiglie ed associazioni), essa suggerisce al comitato dei ministri di invitare gli stati membri a prevedere, escludendo il ricorso ad una legislazione speciale, nel sistema generale dell'istruzione una informazione supplementare su natura ed attività di sette e nuovi movimenti religiosi ad opera di organismi indipendenti. Inoltre, le specifiche misure legislative suggerite, come il conferimento della personalità giuridica e la tutela delle persone impiegate dalle sette, anche nel momento in cui decidano di lasciarle, denotano un riconoscimento dei nuovi movimenti religiosi e un’integrazione di essi nell’ordinamento, nonché un riconoscimento e una garanzia dei diritti fondamentali, e perciò inviolabili, della persona anche al loro interno, in linea con la risoluzione 22 maggio 1984 del parlamento europeo.

Proprio quest'ultimo, tuttavia, sia pure sull’onda dell’emozione suscitata in Francia dalla morte di sedici persone, di cui tre bambini, per le attività di una "setta", con la risoluzione del 29 febbraio 1996 ha invitato gli stati membri ad una maggiore attività di prevenzione ed in particolare a non concedere "automaticamente lo status di organizzazione religiosa", che assicuri vantaggi fiscali ed una certa protezione giuridica. Tecniche di promozione, favoritive dell'integrazione e dell'inclusione, da un lato, tecniche di prevenzione e di repressione, dall'altro: anche le risoluzioni e le raccomandazioni europee, dunque, oscillano, benché in dipendenza prevalentemente di preoccupazioni contingenti, senza riuscire ad offrire un preambolo solido alle legislazioni nazionali.

Tuttavia, in alcuni paesi il messaggio ha trovato orecchie sensibili. Il 22 giugno scorso l'assemblea nazionale francese ha approvato all'unanimità una legge anti-sette, non ancora definitiva ma già fortemente criticata dalle stesse chiese cattolica e protestante, oltre che da movimenti ecclesiali cattolici come i Focolari e Chemin-Neuf, che potrebbero essere colpiti da interpretazioni rigide, se non cervellotiche, dell'ambiguo reato di "manipolazione mentale", realizzabile – secondo la formulazione approvata – in un gruppo "che ha per fine o per effetto di creare o di sfruttare la dipendenza psicologica o psichica delle persone che partecipano alle attività, di esercitare su una di esse delle pressioni gravi e reiterate o di utilizzare le tecniche proprie ad alterare il suo giudizio per condurla, con il suo favore o suo malgrado, a un atto o a un'astensione che le sia gravemente pregiudizievole".

4. Il riconoscimento dello status di organizzazione religiosa

È sperabile che l'indirizzo risolutamente assunto in Francia non contagi il nostro paese, pure attraversato da analoga oscillazione, sia pure in forme asimmetriche.

Invero, il riconoscimento dello status di organizzazione religiosa – se non "automatico", come sconsigliato dall'ultima risoluzione europea – è certo molto ampio e caratterizzato dall'offerta di un’ampia gamma di modelli organizzativi: dalla confessione organizzata secondo propri statuti all'associazione, anche di fatto. Ma i vantaggi fiscali e la speciale protezione giuridica, sconsigliati nella risoluzione europea, sono prevalentemente contenuti nelle intese, che come s’è detto, il governo finora ha stipulato solo con confessioni tradizionali o comunque, sul versante dei diritti del cittadino garantiti dallo stato, "collaudate".

In particolare, non è previsto alcun controllo preventivo così della consistenza (dalle norme costituzionali non si evince un numero minimo di aderenti né per la confessione, né per l'associazione) come dell’effettivo scopo religioso dell’entità sedicente tale, giacché anche il limite dell’ordinamento giuridico dello stato, posto per gli statuti delle sole confessioni, si riferisce alle norme di funzionamento e non a quelle di scopo, in particolare relative alla "ideologia religiosa professata": d'altro canto, tale controllo è strutturalmente impedito dalla mancanza di una definizione normativa del concetto di "confessione religiosa" e, tanto meno, di "religione", al punto che, come è stato ritenuto per le comunità buddhiste, perfino "la circostanza che un'istituzione non svolga i riti o li svolga in minima parte non vale a restringere il campo di applicabilità dell’articolo 2" della legge 1159/29.

Il riconoscimento della personalità giuridica dell'Unione buddhista italiana, avvenuto con d.p.r. 3 gennaio 1991, ha certo rappresentato una svolta per i suoi contenuti innovativi e suscettibili di ulteriori applicazioni, in quanto per la prima volta si è riconosciuto il carattere confessionale ad una formazione sociale a-teista, nel senso che si disinteressa dell’esistenza della divinità e presta attenzione piuttosto ai tre gioielli (Buddha, Dhanna e Shanga), e con un culto costituito da sedute di meditazione in cui sono difficilmente distinguibili gli aspetti spirituali da quelli psicologici.

Ma l'ampliamento del "paradigma" di religione rilevante per l'ordinamento giuridico italiano, che s'è visto in quel decreto – privo della forza di innovare l'ordine legislativo –, trova un precedente legislativo nell'intesa approvata con Legge 101/89, che risulta stipulata con una formazione sociale, l'unione delle comunità ebraiche, che non si ritiene confessione – in quanto "nell’ebraismo religione e nazione si sovrappongono in modo teso" (Levi della Torre) – e che, tuttavia, come tale si è auto-rappresentata al solo scopo di stipulare l'intesa.

Secondo la testimonianza di Guido Fubini, che guidò la delegazione ebraica, la commissione governativa ritenne "più volte [ ... ] di ricordarci che la costituzione della repubblica seppur prevede la tutela con apposite norme delle minoranze linguistiche, non prevede le intese né con le minoranze linguistiche, né con le diverse componenti culturali, ma solo con le confessioni religiose", per cui "la commissione giuridica dell'Unione israelitica fu cosciente dell'opportunità di accettare la qualifica di confessione religiosa ai fini dell'intesa". Il presupposto dell'intesa – che l'ebraismo sia una confessione – non ha altra prova che l'autoreferenza (strumentale, come s'è detto, all'intesa) delle comunità ebraiche. Dalla legge di approvazione di quest'intesa si ricava conseguentemente una norma che dà rilievo all’auto-qualificazione confessionale della formazione sociale, precludendo allo stato la possibilità di un sindacato (che nella specie si sarebbe risolto in senso negativo vista l'ordinaria rappresentazione non confessionale che l'ebraismo dà di sé).

Per vero, l'esistenza di questa norma – e quindi la sufficienza dell’auto-qualificazione – è stata formalmente negata dalla corte costituzionale nelle sentenze 467/92 e 195/93, ma essa si ricava sostanzialmente dal terzo criterio di individuazione della confessione indicato nella seconda sentenza: in successione e anche disgiuntamente, la stipulazione di intesa, il precedente riconoscimento pubblico, lo statuto della (sedicente) confessione e la comune considerazione. Ne risulta che, laddove l'entità religiosa abbia uno "statuto che ne esprima chiaramente i caratteri", è ad esso che bisogna far capo, ad un atto cioè che, siccome rimesso all'autonomia della formazione sociale, indicandone lo scopo (art. 10 RD 1289/1930) la qualifica come confessione religiosa: si tratta, quindi, di un’auto-qualificazione, pur dalla corte in tesi negata.

5. (segue) Sufficienza dell'auto-qualificazione (in particolare: la vicenda di Scientology)

Ed invero la parte più interessante della nuova pronuncia della Cassazione su Scientology (sentenza 8 ottobre 1997) è sicuramente quella relativa all’auto-qualificazione statutaria. Il giudice di legittimità – con un atteggiamento dissimulatorio ma contraddittorio, risalente come detto alla Corte costituzionale – continua in premessa ad escludere la sufficienza dell’auto-qualificazione ma poi censura la sentenza della Corte d'appello di Milano per non aver ritenuto "indici sicuri" del carattere religioso né la ricorrenza nello statuto dei sostantivi "chiesa e religione" né il "riferimento ad opere letterarie religiose, a riti e alla cura delle esigenze spirituali" o ai "fedeli": vale a dire, appunto l’auto-qualificazione di Scientology nello statuto come chiesa.

Secondo la Corte d'appello, invero, si tratterebbe di “auto-qualificazioni di comodo, volte strumentalmente a conseguire i vantaggi offerti dalla legislazione alle confessioni religiose" e comunque a sviare le indagini penali avviate negli anni ottanta sull’organizzazione, come dimostrerebbe l'introduzione della nuova denominazione di "chiesa" solo nello statuto del 1985. Per vero, tale denominazione ricorre più volte già nello statuto del "Dianetics Institute di Milano" del 1.7.1982, come del resto riconosce. In altro punto della sentenza la stessa Corte d'appello, ed è ragionevolmente collegabile per via interpretativa ad alcuni riferimenti, come quello alla "natura immanente ed immortale" della persona, contenuti nello statuto del "Hubbard Dianetics Institute" del 20.1.1977, parimenti citato dalla Corte, e comunemente assunti in sociologia, siccome si trovano abitualmente in una religione, come indizi della religiosità dell’associazione.

Ma, a parte tali trascuratezze che appaiono frutto di una lettura parziale degli statuti, rileva che i criteri indicati dalla Corte costituzionale sono, secondo la Cassazione, "meramente formali" e non consentono perciò – se non partendo da una pregiudiziale definizione di confessione religiosa, cui sono di ostacolo i ricordati limiti costituzionali – un sindacato volto ad evidenziare una "contraddittorietà intrinseca", cioè sul piano sostanziale, delle finalità indicate nello statuto. L’auto-qualificazione statutaria è assunta così ad "indice sicuro" della religiosità, fino a prova contraria, della sua effettività. Opera quindi sul piano processuale il potere dell'amministrazione pubblica di esaminare i reali "connotati operativi" (così per gli enti Cons. Stato 10.5.1989, n. 767) e di provare la dissimulazione (ad esempio per esenzioni e agevolazioni tributarie) dei fini realmente perseguiti o addirittura la rilevanza penale dell'attività in concreto svolta dalla sedicente confessione religiosa. Su questo piano l’auto-qualificazione è una semplice presunzione, che – come del resto rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza 467/92 – "non è sottratta alla valutazione della sua reale natura, secondo i criteri desumibili dall'insieme delle norme dell’ordinamento".

6. Le tecniche repressive: la tutela penale

Il riconoscere che, conformemente alla loro auto-qualificazione e salvo prova (giudiziaria) contraria, ci si trova dinanzi a formazioni sociali religiose non attenua né tanto meno esclude – se è questo, com’è giusto, che interessa – la tutela dei diritti del cittadino al loro interno. I diritti fondamentali dei cittadini all'interno dei nuovi movimenti religiosi ricevono la stessa tutela assicurata dallo stato nell'ambito di ogni formazione sociale, come riconosciuto dalla corte costituzionale nella sentenza 239/84.

È tuttavia importante accennare alla tutela penale di quei diritti che, seguendo anche qui la prima (1984) risoluzione del parlamento europeo, si riferiscono alla possibilità di "abbandonare liberamente un'organizzazione, mantenere contatti con la famiglia e gli amici sia direttamente che tramite corrispondenza o telefono; chiedere un consiglio all’esterno, sia di carattere giuridico che di altro tipo; chiedere l'assistenza medica". L'obiettivo è di assicurare ai proseliti spazi di riflessione e libertà per resistere ai denunciati tentativi di "condizionamento del proprio io" (Botta) attraverso attività di proselitismo aggressivo, di deprogramming o comunque di "indebita influenza" (Del Re).

Nonostante i toni spesso allarmati che si colgono in proposito, talvolta anche nella letteratura giuridica, è da dire che in buona parte ci si trova dinanzi ad un falso problema. Non è dubbio, infatti, che tali attività delittuose sono già punibili – senza, di massima, che si avverta il bisogno di creare nuove fattispecie criminose – in base al diritto penale comune, che non può arrestarsi di fronte a motivazioni asseritamente religiose della condotta illecita. In quello che si può considerare forse il leading case del conflitto tra norma imposta da un precetto confessionale (nel caso, divieto di emotrasfusioni per i Testimoni di Geova) e norme penali, Cass. 13 dicembre 1983 ha stabilito che, anche se tali contegni [che eludono l'osservanza di quei divieti e di quelle imposizioni contenute nelle leggi penali] trovano diretta fonte in un precetto della fede religiosa qualificato come inderogabile, [ ... ] non si può pretendere di condizionare o di menomare l'obbligatorietà delle leggi deducendo la rilevanza di un precetto ad esse estraneo".

Tale orientamento corrisponde ad una concezione del diritto penale improntata al principio di laicità (ormai dichiarato "supremo" da Corte cost. 203/89), in cui la religione come tale non può avere efficacia scriminante, come neppure "qualità di bene giuridico" (Hassemer).

Il principio, in un contesto multi-religioso come il nostro, vale anche nei rapporti tra confessioni e gruppi religiosi, senza che sotto il profilo penale possa attribuirsi alle confessioni più recenti ed ai nuovi movimenti religiosi una posizione meno garantita rispetto a quella delle confessioni storiche, ed in particolare di quelle dominanti. La questione è stata di nuovo affrontata recentemente dalla Cassazione (sentenza 7.10.1998, n. 1693) con riferimento appunto alla congregazione dei Testimoni di Geova, che aveva querelato per diffamazione una persona intervistata su un bollettino parrocchiale ed il parroco direttore responsabile della pubblicazione: si trattava delle solite accuse di lavaggio del cervello, di riduzione in schiavitù degli adepti da parte di una setta pseudo-religiosa, in realtà un’associazione per delinquere.

La Corte ha stabilito che la diffamazione non può essere scriminata dall'esercizio del diritto di critica (art. 51 cod. pen.) in quanto le frasi suddette "intaccavano gravemente l'onore e la reputazione della congregazione religiosa", tra l'altro attraverso "l’offensività del disconoscimento del carattere religioso della congregazione". In particolare, poi, la Corte ha ritenuto inconferente il richiamo all'art. 2 del concordato che assicura ai cattolici piena libertà di manifestazione del pensiero e "la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della chiesa", in quanto le norme concordatarie – secondo un costante insegnamento della Corte costituzionale – non possono contrastare i principi supremi della Costituzione e quindi i "diritti primari" in essa sanciti: in sostanza, "la peculiare natura della religione, onde non si sconfini in intolleranza e fanatismo, postula che nella difesa e nella diffusione dei suoi valori venga rispettata l'altrui confessione che pure si ha diritto di contestare".

7. La giurisprudenza penale della Cassazione

Tuttavia, negli anni più recenti, il tentativo di incrementare il tasso di effettività della "risposta" giudiziaria, utilizzando gli strumenti processuali e le misure cautelatrici previste per i reati più gravi, ha portato frequentemente a promuovere l'azione penale anche per i reati associativi. La formulazione, in presenza di una serie ripetuta di reati contro la persona o contro il patrimonio da parte di aderenti ad un movimento religioso, dell'equazione associazione religiosa=associazione criminale (semplice o, talvolta, di stampo mafioso) consente di chiamare a rispondere la stessa associazione – e per essa i suoi dirigenti, ancorché personalmente non concorrenti nei singoli delitti.

Questi diventano quindi non una patologia, sia pure, nel caso, religiosamente motivata, ma un elemento strutturale dell’associazione, un suo fisiologico modo d'essere e di agire, criminoso e criminogeno.

Così per giustificare la natura di associazione per delinquere della chiesa di Scientology – i cui membri erano accusati di estorsioni, truffe, circonvenzioni d'incapaci ed altri reati del genere nei confronti dei proseliti – è stato affermato dalla corte d'appello di Milano, 5-11-1993, che essa si era "manifestata nella sua essenza, sin dall'inizio, come un'attività commerciale, volta alla vendita, con tutti i metodi previsti dai manuali in materia, di un determinato prodotto", come se – ha poi osservato la Cassazione, 9-2-1995, che ha annullato la sentenza sul punto – "un'attività commerciale svolta da un'organizzazione religiosa" sia "idonea a farle perdere la connotazione di 'confessione', di cui all'art. 8 Costituzione".

Analogo procedimento logico ha adottato il tribunale di Milano in sede di riesame, 14-7-1995, riguardo ad un'associazione configurata come operante nella struttura dell'Istituto culturale islamico per imporre nell’ambito della comunità islamica milanese il controllo egemonico su tutti gli esercenti attività di macelleria con vendita di carne proveniente da animali macellati secondo il rito islamico, "pena la conclamata pubblica indicazione della non conformità della macellazione dell'esercizio dall'elenco di quelli approvati dall'Iman in quanto rispettosi della regola medesima". Il tribunale ha ravvisato la forza intimidatrice, che determina le condizioni di assoggettamento e di omertà caratteristiche dell’associazione per delinquere di stampo mafioso, nel vincolo associativo proprio dell'Istituto culturale islamico di Milano in rapporto alle "ingiuste pressioni, avvalorate dal sostegno espresso pubblicamente dall'Iman della moschea, dalla minaccia di messa degli esercenti stessi al bando dei fedeli e dall'omertà degli altri appartenenti alla comunità islamica".

La Cassazione ha opposto netta resistenza a tali automatismi, rilevando nel secondo caso che "la minaccia di sanzioni e conseguenze, tipicamente connesse alle regole essenzialmente religiose (e per gli islamici anche altrimenti obbligatorie quali norme operanti al di fuori della sfera della coscienza etica), liberamente conclamate ed accettate dai membri della comunità", siccome previste dall'ordinamento minore di una comunità sociale espressiva della "ratio" di un pluralismo anche religioso (art. 2 Costituzione) e perciò operante nella piena legalità, si pone ontologicamente in antitesi con la forza intimidatrice, quale l'art. 416-bis c.p. intende, di strumento ingiusto, vessatorio e violento, che deve necessariamente essere impedito dall'intera comunità della nazione".

Quanto a Scientology Cass. 13.10.1997, cit., non ha ritenuto di ostacolo alla sua auto-rappresentazione come associazione religiosa il fatto che si tratti di una "religione a pagamento" e cioè che i servizi (tranne il primo, a quel che sembra) siano offerti – a differenza, tuttavia da non sopravvalutare, che nelle chiese tradizionali – esclusivamente dietro corrispettivo, anche oneroso. Ciò che non è sufficiente a far ritenere attività commerciali, e cioè a scopo di lucro, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, come ha finito per stabilire – di conserva evidentemente con la pronuncia della Cassazione e troncando un contenzioso decennale – il Ministero delle finanze (decisione del 16 dicembre 1997, confermate da altre analoghe del 27 agosto 1998).

D'altro canto, il rischio di auto-qualificazioni di comodo formulate al solo scopo di fruire di norme favoritive è connaturato allo stato sociale, che così promuove le attività desiderate, e può essere ovviato, oltre che con l'intensificazione dell'attività di verifica e di controllo, anche in via preventiva con la generalizzazione di quelle norme nei confronti di tutte le formazioni sociali no profit, con finalità altruistiche o umanitarie, sì da non indurre le associazioni ad auto-qualificarsi come religiose o culturali al solo scopo di fruirne.

Peraltro, tale rischio è irrilevante a livello penale in quanto il motivo religioso di un fatto costituente reato non ne elimina l'antigiuridicità e quindi nulla  impedisce che i membri di Scientology come di qualsiasi confessione religiosa – anche di maggioranza, come la chiesa cattolica – vengano perseguiti per qualsivoglia reato compreso quello di associazione per delinquere: purché contestato ai membri che si siano effettivamente associati a tale scopo e non genericamente a tutti i membri dell'associazione in quanto tale. Come ha infatti esattamente rilevato la Cassazione, è illogico affermare la partecipazione di tutti gli adepti di Scientology ad un’associazione criminale costituita solo per fini di lucro quando gli utili non sono destinati ad essere suddivisi tra di essi ma restano a disposizione dell’organizzazione: che, al di là della fuorviante disputa sulla religiosità di Scientology, costituisce nella prospettiva costituzionale di un diritto penale laico l'effettivo punto di crisi di sentenze che basano la condanna sulla opinata non religiosità di un'organizzazione.

È da notare, sempre con riferimento a Scientology contro la quale particolarmente si accanisce senza argomenti il rapporto di polizia qui pubblicato, che tale mancanza di incompatibilità tra il carattere religioso di un'associazione e le cessioni di beni e prestazioni di servizio dietro corrispettivo è oggetto di diffuso riconoscimento anche in altri paesi: perfino in Germania, dove l'amministrazione è particolarmente prevenuta e la giurisprudenza stessa era più oscillante, sembra ormai nettamente prevalere l'orientamento che, riconoscendo Scientology come comunità religiosa, non considera il suo "metodo di finanziamento attraverso donazioni" un'attività commerciale (in tal senso di recente il tribunale superiore di Amburgo, sentenza del 5.1.1998).

Comunque, dopo i due pronunciamenti della Cassazione su Scientology, che hanno portato all'annullamento di due sentenze della corte d'appello di Milano, questa potrebbe aver messo la parola "fine" – se la procura generale non ricorrerà per cassazione – alla lunga e contrastata vicenda con la sentenza di assoluzione letta il 5 ottobre 2000. Ma non è il caso di coltivare soverchie illusioni sulle ricadute di questa sentenza.

Nonostante i dicta della Cassazione, invero, il ricorso alla contestazione dei reati associativi è abbastanza frequente e risponde, non diversamente dall'uso in funzione preventiva del diritto ecclesiastico, al bisogno o all'illusione di tagliare alla radice la "mala pianta", qui come in altri campi. Il diritto penale viene usato per i suoi effetti simbolici, passa così da extrema a prima ratio, cui ricorrere per affermare determinati valori o per rassicurare la collettività nell’emergenza di episodi o fenomeni criminali.

8. Nuovi movimenti religiosi e diritti di libertà nella società multiculturale

Diritto ecclesiastico preventivo e diritto penale prima ratio sono evidentemente frutto della preoccupazione che "oltre alle confessioni – venerate, rispettabilissime, che tutti conosciamo – potrebbero sorgere culti strani, bizzarri (l'America insegna) che non corrispond[ano] all'ordinamento giuridico italiano". Queste parole sono state pronunciate dal presidente della commissione per la costituzione, Ruini, all’Assemblea costituente e dimostrano quanto risalente è la diffidenza nei confronti dei nuovi movimenti religiosi.

Senza rimuoverne il nucleo di fondatezza, e quindi l'esigenza di tutela del soggetto debole di questo rapporto con i nuovi movimenti religiosi, non bisogna trascurare che essa è frutto anche della convergenza di volontà, da un lato, delle confessioni di impianto tradizionale di occupare una posizione di rilievo o di vantaggio sociale e istituzionale nella società, e, d'altro lato, dello stato di privilegiare le confessioni che offrono maggiori apporti all'integrazione socioculturale, che hanno maggior seguito e/o risultano più influenti e capaci di legittimare l'ordine sociale costituito.

In tal modo non si riesce ad evitare – come invece raccomandato dall'assemblea parlamentare del consiglio d'Europa (2 febbraio 1993, n. 1202), – che l'incontro tra credenze religiose differenti, prodotto dai movimenti migratori verso l'Europa, si risolva, piuttosto che in una "migliore comprensione e in un più grande arricchimento reciproci", in un "rafforzamento delle tendenze separatistiche e in un incoraggiamento degli integrismi": un aspetto del più ampio fenomeno – che riguarda le minoranze in genere e, in particolare, quelle labili, precarie, formate per esempio da immigrati sans papiers – della globalizzazione.

Al di là delle notazioni critiche, che ci possono essere su singole schede, di questo documento di polizia appare censurabile proprio la funzione, che con la sua pubblicizzazione mirata ha finito per assumere, di incoraggiamento degli integrismi e delle diffidenze verso i nuovi movimenti religiosi. Esso è obiettivamente scoordinato con la politica positiva verso le confessioni religiose inaugurata dalla Presidenza del consiglio Prodi: insediamento di due commissioni, per la libertà religiosa e le intese, presentazione alla Camera del disegno di legge sulla libertà religiosa, trattative d'intesa con confessioni come i buddhisti ed i Testimoni di Geova, concluse con la stipulazione il 20 marzo 2000 (tuttavia, ancora giacenti in parlamento).

L'impressione – forse al di là delle intenzioni, ma in tal caso andrebbero prese e pubblicizzate le distanze dagli autori – è di un contrasto emerso su questa politica positiva nel governo Prodi tra Ministero dell'interno e Presidenza del consiglio, il vecchio ed il nuovo soggetto della politica ecclesiastica: contrasto che, come dimostrano le iniziative parlamentari sopra ricordate, potrebbe allargarsi a settori parlamentari, anche di maggioranza. Il fatto che il governo D'Alema abbia approvato solo a maggioranza le due intese indicate, con l'opposizione dei ministri dei partiti di centro, non è un buon viatico per il confronto parlamentare: che è auspicabile che avvenga all'altezza della situazione perché è alla prova il carattere non solo multireligioso ma, per quel che s'è detto, anche multiculturale e multietnico del nostro paese.

Infatti, la libertà religiosa è storicamente il banco di prova delle garanzie delle minoranze anche in relazione alle altre libertà. Si può essere certi che anche l'espansione delle altre libertà verrebbe compressa se per quella religiosa si affermasse una specie di "libertà sostenibile" dal sistema, limitata alle confessioni tradizionali o comunque rispondente a canoni "classici" o condivisi dall'opinione pubblica, magari accertata attraverso sondaggi.

Una libertà dei nuovi movimenti religiosi "compatibile" con il "comune sentire" in questa materia finirebbe per rafforzare la tendenza in atto, e non sufficientemente contrastata, a ridurre i diritti di cittadinanza ad una variabile dipendente in ultima analisi dalle condizioni del mercato, in direzione di una uniformazione culturale.

È il mito della torre di Babele – creare un'unità così stretta da dare la scalata al cielo – che si riaffaccia in forme nuove, impedendo di costruire "sentieri che possono condurci al superamento del nostro provincialismo, senza spingerci tutti nello stesso sacco, nello stesso culto, nella monotonia della stessa cultura" (Panikkar).

Nota bibliografica

Le opere citate nel testo sono:
M. Introvigne, Le nuove religioni, Milano 1989;
Id., Il cappello del mago. I nuovi movimenti magici dallo spiritismo al
satanismo, Milano 1990;
S. Levi della Torre, Essere fuori luogo. Il dilemma ebraico tra diaspora e ritorno, Roma 1995;
G. Fubini, L'intesa, in La rassegna mensile di Israel, 1986, n. 1;
R. Botta, Manuale di diritto ecclesiastico, Torino 1998;
M. Del Re, Per una disciplina legislativa a tutela dell'integrità psichica, in Movimenti religiosi alternativi, 1989, n. 3;
W. Hassemer, Religionsdelikte in der siikularisierten Rechtsordnung, in Lombardi Vallauri-Dilcher (a cura di), Cristianesimo, secolarizzazione e diritto moderno, Milano 1981.

Sulla nozione di confessione religiosa cfr.
N. Colaianni, Confessioni religiose, voce dell'Enciclopedia del diritto, Agg. IV, Giuffrè, Milano, 2000, 363 ss.

Su Scientology e le vicende penali
v. F. Finocchiaro, Scientology nell'ordinamento italiano, in Il diritto ecclesiastico, 1995, I, 603 ss.;
N. Colaianni, Tutela della personalità e diritti della coscienza, Cacucci, Bari, 2000.