Tribunale di Roma: l’«ostracismo» dei Testimoni di Geova non è illegale

Sezione:
Jheova

I giudici hanno confermato che consigliare ai membri di evitare gli ex-membri fa parte sia della libertà religiosa associativa che del diritto individuale di scegliere con chi associarsi.

di Massimo Introvigne — Il 23 maggio 2021, il Tribunale Roma ha emesso una sentenza sul caso RGN 76320/2016 le cui motivazioni sono state ora pubblicate. La causa riguardava un caso di "ostracismo" di un ex-membro da parte dei Testimoni di Geova. "Ostracismo" e "shunning" sono i termini normalmente usati dagli oppositori dei Testimoni di Geova e sono anche spesso usati dai media, mentre i Testimoni di Geova stessi non ne fanno uso.

Nel 2011 il querelante aveva inviato una lettera sia alla sua organizzazione locale che a quella nazionale italiana dei Testimoni di Geova, dimettendosi da membro dell'Associazione Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. Nella lettera dichiarava di credere ancora nelle principali dottrine insegnate dai Testimoni di Geova, anche se non voleva più essere membro dell'organizzazione (una dichiarazione contraddittoria, perché che un credente debba far parte dell'organizzazione dei Testimoni di Geova è per loro proprio una "dottrina principale".

Jehovah’s Witnesses’ evangelization in Italy

Attività di evangelizzazione dei Testimoni di Geova in Italia (credits)


Le sue dimissioni furono accettate ed egli chiese agli anziani di non annunciarle pubblicamente, poiché ciò avrebbe potuto danneggiare la sua vita sociale e lavorativa a causa della pratica dei Testimoni di Geova di evitare gli ex-membri o limitare l'associazione con loro ad eccezione dei parenti conviventi. Gli anziani annunciarono in una riunione della congregazione che il querelante "non era più membro dei Testimoni di Geova". Di conseguenza, il querelante affermò che, a causa della dottrina e della pratica che egli definiva "ostracismo", gli ex-correligionari, compresi i parenti e alcuni che erano stati amici intimi, avevano cessato tutti i rapporti sociali con lui, e non lo salutavano nemmeno quando si incontravano per strada; alcuni di loro decisero anche a livello personale di non sovvenzionare più la sua attività. Il querelante dichiarò che come conseguenza di ciò aveva subito danni psichici (sotto forma di "stress psico-fisico") ed economici, e aveva presentato al tribunale una richiesta di risarcimento economico.

I giudici hanno innanzitutto accertato che, secondo lo statuto dell'Associazione Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, un membro che ha inviato una lettera di dimissioni  e le sue dimissioni sono state accettate, non è più un Testimone di Geova, indipendentemente dalle dottrine in cui può ancora credere o non credere.

Il tema principale del caso era se l'annuncio pubblico che il querelante "non era più un membro dei Testimoni di Geova", che ha scatenato quello che lui ha definito "ostracismo", violasse i diritti del querelante. La corte ha risposto negativamente, dando ragione ai Testimoni di Geova e affermando che la comunità religiosa ha il diritto di annunciare chi cessa di essere un Testimone di Geova.

Il querelante aveva anche avanzato altre argomentazioni, ma i giudici hanno stabilito che alla fine solo una questione era rilevante: se i suoi ex correligionari (compresi alcuni parenti [non conviventi]) avevano fatto qualcosa di illegale non finanziando più la sua attività. Se l'avevano fatto, allora i Testimoni di Geova avrebbero potuto essere colpevoli di incitamento a un comportamento illegale.

Tuttavia, ha affermato il tribunale, il loro comportamento era perfettamente legale. Non ci sono leggi che obbligano le persone a frequentare amici e parenti che, per qualsiasi motivo, non vogliono più vedere, né a salutarli per strada, o a finanziare i loro affari. Le questioni di “civiltà e buone maniere” non sono processabili. Gli individui hanno il diritto di decidere con chi associarsi. La corte ha infatti riconosciuto due diritti paralleli: un'organizzazione religiosa ha il diritto di impartire i propri insegnamenti, e un singolo credente ha il diritto di decidere come comportarsi in determinate situazioni, basandosi tra l'altro sugli insegnamenti religiosi ricevuti.

La conclusione è che gli insegnamenti dei Testimoni di Geova su quello che il querelante ha definito "ostracismo" suggeriscono ai loro membri un comportamento lecito. Di conseguenza, anche impartire questi insegnamenti è legale.

La corte ha ricordato che il ricorrente si era precedentemente lamentato con il Ministero dell'Interno italiano, il quale aveva risposto che la vita interna dei Testimoni di Geova è regolata autonomamente dal loro statuto. La corte ha commentato che esiste una sfera di autonomia delle organizzazioni religiose in cui lo Stato o la magistratura non possono interferire.

Il querelante è stato anche condannato a pagare le spese della causa ai Testimoni di Geova.

La corte ha anche osservato che le sue conclusioni sono supportate da un simile caso precedente giudicato dalla Corte di Cassazione italiana nel 2017, e coloro che criticano le pratiche di shunning stanno proponendo una visione riduttiva della libertà religiosa, concentrandosi solo sui diritti degli individui, mentre la legge e la giurisprudenza italiana riconoscono anche la libertà religiosa come un diritto associativo conferito alle organizzazioni. Alti studiosi del diritto italiano hanno applaudito la sentenza di Roma come conferma di questo importante principio.

La sentenza di Roma è coerente con un impressionante corpo di sentenze a livello internazionale che riconoscono che la pratica dei Testimoni di Geova chiamata dai loro oppositori "ostracismo" o "shunning" è protetta in quanto fa parte della loro libertà religiosa associativa. Una recente sentenza della Corte dif Ghent, Belgio, ha preso una posizione opposta, ma è stata appellata e si spera che venga ribaltata da un tribunale superiore.

Fonte: Bitter Winter