Il 29 aprile 2026, la Corte Suprema norvegese ha cassato la sentenza con la quale ai Testimoni di Geova era stata revocata la registrazione e il conseguente accesso ai fondi statali.
La Corte ha altresì sottolineato che la soglia per negare l’accesso ai fondi statali e alla registrazione è elevata e che l’articolo 6 della legge norvegese sulle comunità religiose deve essere interpretato alla luce dell’autonomia delle comunità religiose sancita dall’articolo 9 della CEDU, in combinato disposto con l’articolo 11.
La questione era iniziata anni fa con la revoca delle sovvenzioni statali e della registrazione da parte dello stato. Il 14 marzo 2025, la Corte d'Appello di Borgarting aveva dichiarato all'unanimità la nullità della cancellazione della registrazione e la negazione delle sovvenzioni statali per gli anni 2021-2024, ma tale sentenza era stata appellata. Ora la Corte Suprema ha messo la parola fine a questa ennesima ingerenza dello Stato nelle questioni religiose e nella libertà di credo
Le decisioni di negare ai Testimoni di Geova i finanziamenti statali e la registrazione erano nulle
Sentenza della Corte Suprema del 29 aprile 2026, HR‑2026‑1009‑A (caso n. 25‑089326SIV‑HRET), causa civile, appello avverso la sentenza della Corte d'Appello di Borgarting del 14 marzo 2025.
Lo Stato, rappresentato dal Ministero per l'Infanzia e la Famiglia (l'Ufficio del Procuratore Generale, rappresentato dall'avvocato Liv Inger Gjone Gabrielsen), contro i Testimoni di Geova (avvocato Anders Christian Stray Ryssdal), l'Associazione Europea dei Testimoni di Geova (interveniente).
Il caso riguarda la validità di cinque decisioni di diniego dei finanziamenti statali e di una decisione di cancellazione dei Testimoni di Geova dal registro delle comunità religiose, nonché il rifiuto di una nuova registrazione. Lo Stato ha sostenuto che la pratica dell'ostracismo sociale da parte della comunità religiosa viola i diritti dei minori e il diritto dei membri di recedere liberamente dall'appartenenza alla comunità, ai sensi dell'articolo 6 della Legge sulle comunità religiose e dell'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).
La Corte Suprema ha delineato l'organizzazione e la dottrina dei Testimoni di Geova, comprese le pratiche di disassociazione (esclusione) e di ostracismo sociale degli ex membri, nonché il quadro giuridico previsto dalla Legge sulle Comunità Religiose e la tutela della libertà religiosa ai sensi della CEDU. La Corte ha sottolineato che la soglia per negare il finanziamento statale e la registrazione è elevata e che l'articolo 6 deve essere interpretato alla luce dell'autonomia delle comunità religiose ai sensi dell'articolo 9 della CEDU, in combinato disposto con l'articolo 11.
Per quanto riguarda i diritti dei minori, la Corte Suprema ha stabilito all'unanimità che lo Stato non aveva fornito prove sufficienti a dimostrare che, nella pratica, i Testimoni di Geova sottoponessero i membri minorenni a violenze psicologiche o a un controllo sociale negativo di gravità tale da costituire una violazione dei diritti dei minori sanciti dalla legge. La Corte ha attribuito importanza alle linee guida interne che regolano il trattamento dei minori, al fatto che i legami familiari non vengano recisi e all'assenza di prove che dimostrassero un'effettiva portata dell’esclusione dei minori.
La Corte Suprema ha inoltre valutato se la pratica dell'ostracismo sociale nei confronti degli ex membri violi il diritto dei membri di recedere liberamente dalla comunità religiosa. La Corte ha stabilito che i Testimoni di Geova soddisfano il requisito del recesso libero e incondizionato ai sensi dell'articolo 2 della Legge sulle Comunità Religiose. Una maggioranza di tre giudici ha ritenuto che la pratica dell'ostracismo non costituisca una pressione indebita sui membri in violazione dell'articolo 9 della CEDU. Particolare importanza è stata attribuita al fatto che la pratica è radicata nella dottrina della comunità, è nota ai membri al momento dell'adesione e non comporta pressioni dirette, coercizione o minacce.
La pratica dell'ostracismo non si applica ai familiari che vivono nella stessa casa e i legami familiari non vengono recisi per i familiari che vivono al di fuori del nucleo familiare. Su questa base, la maggioranza ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per il rifiuto del finanziamento statale e della registrazione ai sensi dell'articolo 6 della Legge sulle Comunità Religiose. Le decisioni di rifiuto del finanziamento e di cancellazione dalla registrazione non potevano pertanto essere confermate.
Due giudici hanno espresso dissenso sulla questione se i Testimoni di Geova esercitino pressioni indebite sui propri membri affinché non abbandonino la comunità, violando così il loro diritto al libero recesso. La minoranza ha attribuito particolare importanza al fatto che l'ostracismo può comportare la perdita dei contatti con i familiari, soprattutto per i minori. È stato inoltre sottolineato che l'ostracismo è il risultato di un obbligo basato su regole e che è inteso come una conseguenza tangibile per coloro che decidono di abbandonare la comunità. La minoranza ha pertanto ritenuto che sussistessero le condizioni per il rifiuto del finanziamento statale e della registrazione ai sensi dell'articolo 6 della Legge sulle Comunità Religiose. La minoranza ha inoltre concluso che la decisione di rifiutare la registrazione costituiva un'ingerenza nella libertà di religione ai sensi dell'articolo 9(1) della CEDU, ma che tale ingerenza era giustificata. La minoranza ha infine ritenuto che le decisioni non fossero contrarie al divieto di discriminazione previsto dall'articolo 14 della CEDU né alla tutela della proprietà ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU.
La sentenza chiarisce i criteria per il rifiuto del finanziamento statale e della registrazione delle comunità religiose, nonché le modalità di valutazione delle disposizioni pertinenti alla luce della libertà di religione sancita dalla CEDU.
Fonte: Supreme Court of Norway