La Corte d'Appello Amministrativa dello Stato della Baviera ha stabilito che l'applicazione del "filtro per le sette" è illegale

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Massimo Introvigne

Una musicista si è rifiutata di presentare la "dichiarazione cautelativa" obbligatoria in cui si dichiara di non "usare la tecnologia" e di non frequentare i corsi di Scientology. La corte ha detto che aveva ragione.

di Massimo Introvigne — La IV sezione del Tribunale Amministrativo Statale d'Appello della Baviera ha pronunciato una sentenza, le cui motivazioni sono state pubblicate il 3 agosto 2021. Questa sentenza ribalta quella di primo grado del Tribunale Amministrativo di Monaco del 28 agosto 2019, relativa alla controversa questione del "filtro per le sette" utilizzato dalla Città di Monaco. I “filtri per le sette” sono certificazioni richieste da amministrazioni locali, imprese e partiti politici in alcune zone della Germania. Chiunque cerchi un lavoro, o per poter entrare in affari con queste istituzioni e aziende, deve firmare una dichiarazione in cui dichiara di non essere uno Scientologist e di non "utilizzare la tecnologia di L. Ron Hubbard" (il fondatore di Scientology).

La Città di Monaco di Baviera sovvenziona l'elettromobilità e l'uso di veicoli elettrici, tra cui le biciclette elettriche chiamate "pedelec" ai fini della protezione dell'ambiente. Il 6 agosto 2018 una musicista aveva fatto domanda di sovvenzione per l'acquisto di un Pedelec. Come parte della sua richiesta le fu chiesto di firmare il " filtro per le sette" in cui dichiarava che "non applicherà, insegnerà o diffonderà in un qualsiasi modo alcuno dei contenuti o dei metodi o della tecnologia di L. Ron Hubbard e che non frequenterà alcun corso o seminario basato su questa tecnologia". Lei si era rifiutata di firmare e il 12 dicembre 2019 la Città di Monaco ha respinto la sua richiesta.

Ha quindi fatto causa alla Città, ma il 28 agosto 2019 il Tribunale Amministrativo di Monaco le ha dato torto, affermando che la Città era "libera di decidere quale gruppo di persone sostenere con contributi finanziari volontari", e di avere la facoltà di escludere i cittadini che sostengono Scientology, sulla base del fatto che "nel Rapporto Bavarese del 2018 sulla Protezione della Costituzione, il programma e le attività dell'organizzazione di Scientology erano stati dichiarati incompatibili con i principi fondamentali del libero ordine democratico di base." Il tribunale di primo grado aveva osservato che, nonostante questa sentenza, la musicista aveva ancora il diritto di frequentare i corsi di Scientology, come ha fatto per quarant'anni, sulla base dei principi generali della libertà di opinione e di religione, ma non aveva il diritto di ottenere il sussidio per la mobilità elettrica. La Città sospettava inoltre che la donna potesse usare il Pedelec per attività missionarie per conto della Chiesa di Scientology, che la Città non vuole sostenere.

a pedelec

"Nessun supporto per l'acquisto di un pedelec (sopra) se non si rinuncia a Scientology", ha detto la Città di Monaco.


La musicista si è appellata, facendo notare che aveva chiaramente dichiarato di essere "una musicista freelance che suona principalmente in orchestre classiche e che intende utilizzare il Pedelec per recarsi alle prove e agli spettacoli". Che non ha mai svolto attività missionarie per conto di Scientology, e che considerava assurda l'affermazione che avrebbe avuto bisogno di una bicicletta per tali scopi. Ha anche messo in dubbio l'accuratezza del Rapporto dell'Ufficio Bavarese per la Protezione della Costituzione, in base alla sua lunga esperienza come Scientologist. Ha sostenuto che la formulazione del "filtro per le sette" è "vaga ed eccessiva", in quanto si riferisce a qualunque " contenuto" e "metodo" che L. Ron Hubbard possa aver insegnato in migliaia di pagine di opere, e a qualunque corso e seminario basato sulle idee di Hubbard, che riguardano un'ampia varietà di campi d’interesse. Ha anche osservato che, il "filtro per le sette" richiede a coloro che lo firmano di rivelare la loro adesione religiosa e il loro credo, il che è proibito sia dalla Costituzione tedesca, sia dalla legge internazionale sui diritti umani.

La Città ha argomentato che una musicista freelance non è un soggetto privato ma, dal momento che fattura i suoi servizi, è un "business" o una "società", e dal 1996 il Governo dello Stato Bavarese ha annunciato di considerare qualsiasi attività gestita da uno Scientologist come "gestita secondo la tecnologia di L. Ron Hubbard" e quindi "una parte complessiva dell'organizzazione di Scientology". Che questo si applicasse all'attività della musicista era stato negato dal Tribunale Amministrativo Statale bavarese.

La Corte Amministrativa d'Appello ha concluso che la sentenza della Città "è illegale e viola i diritti della ricorrente". Imporre un "filtro per le sette" prima di concedere un finanziamento per l'elettromobilità viola la garanzia costituzionale della libertà religiosa e il principio costituzionale di uguaglianza davanti alla legge, che richiede che i cittadini non siano soggetti a discriminazioni a causa della loro razza, origine, lingua, credo o convinzione religiosa o filosofica, ha concluso la corte. I giudici hanno osservato che la Città ha ammesso che, a parte la questione del "filtro per le sette", la richiesta della musicista soddisfaceva i requisiti legali e che sarebbe stata concessa. I giudici hanno detto che "il fatto che la ricorrente non abbia firmato una tale dichiarazione e abbia persino dichiarato espressamente la sua appartenenza alla Chiesa di Scientology della Baviera" non era un motivo valido per escluderla dal sussidio.

"L'esclusione dei seguaci della dottrina di L. Ron Hubbard/Scientology dal programma di finanziamento per l'elettromobilità, prevista dalla "dichiarazione cautelativa" richiesta [cioè, il "filtro per le sette"], era inammissibile perché il convenuto perseguiva in tal modo un obiettivo al di fuori della sua sfera d'azione municipale. Inoltre, costituiva una violazione ingiustificata dei diritti fondamentali del gruppo di persone interessate", ha dichiarato il tribunale.

I giudici hanno anche osservato che gli Uffici locali per la Protezione della Costituzione hanno il diritto di operare per la "prevenzione e soppressione di atti anticostituzionali concreti", ma non fa parte del loro compito individuare persone da escludere da certi benefici concessi a tutti i cittadini. Escludere gli Scientologist dai sussidi statali stabiliti nell'interesse dell'ecologia "è incompatibile con la libertà di religione o di credo" poiché, "secondo la giurisprudenza del Supremo Tribunale Amministrativo Federale, le persone la cui vita personale è governata dalla dottrina di Scientology possono invocare la protezione della libertà religiosa o filosofica", indipendentemente dalla valutazione di Scientology da parte degli Uffici di Protezione della Costituzione.

"Con la richiesta di firmare la 'dichiarazione cautelativa', questo diritto fondamentale è stato violato, da un lato, nella misura in cui alla querelante è stato richiesto di rivelare le sue convinzioni religiose o filosofiche", dall'altro, "la libertà di religione o di credo della querelante è stata lesa dal fatto che è stata esclusa dai finanziamenti solo a causa della sua personale vicinanza alle dottrine di Scientology (presunta a causa della sua mancata firma della dichiarazione protettiva)". È vero che negando il sussidio alla musicista non le è stato vietato di praticare liberamente la sua religione. Tuttavia, hanno osservato i giudici, "la portata della protezione del diritto fondamentale alla libertà di religione e di filosofia non è influenzata solo quando il comportamento protetto dal diritto fondamentale è limitato o proibito in quanto tale, ma anche quando ad esso sono collegate conseguenze negative." Anche il fatto che il Pedelec avrebbe portato un cartello con scritto che il suo acquisto era sostenuto dalla città è stato considerato irrilevante.

"Il rifiuto delle richieste di finanziamento in assenza di una firma sulla 'Dichiarazione cautelativa nei confronti degli insegnamenti di L. Ron Hubbard/Scientology'", ha concluso la corte, oltre al principio della libertà di religione o di credo "viola anche il principio della parità di trattamento" di tutti i cittadini.

Mentre la Corte Amministrativa Statale d'Appello bavarese non è stata chiamata a decidere sulla questione dei "filtri per le sette" in generale, né se possono essere utilizzati in casi di "aree particolarmente sensibili della pubblica amministrazione" e "allo scopo di scoprire, interrompere o prevenire atti che mettono specificamente in pericolo la Costituzione", la sentenza indica inequivocabilmente i limiti costituzionali per tali misure come espressi dalle garanzie dei diritti umani di libertà religiosa, di parità di trattamento e dal principio di proporzionalità e ragionevolezza. La sentenza apre quindi chiaramente una breccia nella pratica discriminatoria e odiosa dei "filtri per le sette" in Germania. Come tale, è una vittoria significativa per la libertà religiosa e la parità di trattamento, non solo per gli Scientologist ma per tutti i cittadini tedeschi.

Fonte: Bitter Winter